(1) Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, dopo la parola: “frutto” è inserita la parola: “esistenti”.
(2) Al comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: “Ugualmente non sono considerati bosco i castagneti da frutto, anche con estensione superiore a 500 metri quadrati, piantati su superfici agricole e denunciati come tali all’autorità forestale.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.