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Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Direttive per la definizione degli organici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

Allegato A

Direttive per la definizione degli organici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

Art. 1 – Provvedimenti pluriennali per esoneri, utilizzazioni, comandi e per il tempo parziale del personale docente

1. I provvedimenti per esoneri, utilizzazioni, comandi e il tempo parziale del personale docente hanno durata biennale. Nel secondo anno del biennio i provvedimenti hanno durata annuale. In casi particolarmente motivati si può prevedere anche una durata inferiore, per esempio permessi sindacali, aspettative per mandato politico o esoneri/comandi per progetti o di prima nomina. Il rapporto a tempo parziale in caso di sopravvenuto congedo di maternità può essere terminato alla fine dell’anno scolastico.

2. In accordo con il docente interessato, il provvedimento di esonero o comando può essere emanato a tempo indeterminato. In questo caso il docente perde la sede di titolarità e viene trasferito nella dotazione organica provinciale.

Art. 2 – Criteri per la stesura dell’organico di diritto

1. L’organico di diritto è determinato per un biennio ed è suddiviso per scuole (istituzioni scolastiche). Non è diviso per i singoli plessi o indirizzi.

2. Il processo di formazione dell’organico di diritto consiste nella determinazione del numero dei posti e del personale di ruolo che ne è titolare, nell’individuazione dei posti vacanti e dei perdenti posto, nonché i trasferimenti e passaggi per assegnare i posti vacanti.

3. Determinazione dei posti in organico: la base sono la dotazione organica complessiva assegnata alle istituzioni scolastiche nell’anno precedente e la distribuzione dei posti sui ruoli della scuola primaria e sulle classi di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado da parte dei dirigenti scolastici.

4. Identificazione dei docenti di ruolo: Per ogni scuola si tiene conto solo del personale di ruolo che ha la titolarità presso questa scuola, inclusi i docenti assegnati ad altre scuole o assenti. Non risulta nell’organico di diritto di una scuola il personale utilizzato o assegnato temporaneamente e che quindi ha la titolarità in un’altra scuola o sulla dotazione organica provinciale supplementare. L’identificazione dei docenti di ruolo è suddivisa per scuola e ruolo della scuola primaria e per classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. I docenti a tempo parziale vengono conteggiati come docente a tempo pieno.

5. Accertamento dei posti vacanti: risultano posti vacanti qualora in una scuola nei singoli ruoli della scuola primaria, o nelle singole classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado il numero dei posti sia superiore al numero dei docenti di ruolo.

6. Individuazione dei soprannumerari: si hanno perdenti posto, qualora in una scuola in un ruolo della scuola primaria, o in una classe di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado ci siano più titolari che posti vacanti. Ai perdenti posto, nel corso della mobilità, su richiesta propria o d’ufficio, viene assegnata una nuova titolarità. Se non ci sono posti vacanti in altra scuola della Provincia, il docente rimane soprannumerario e viene trasferito nella dotazione organica provinciale. Un docente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è in soprannumero, qualora per lui rimanga a disposizione meno della metà di un posto nell’organico. Nell’organico di diritto non si fanno di norma cattedre orarie fra scuole.
Un docente della scuola secondaria di secondo grado invece è soprannumerario, qualora per lui rimanga a disposizione meno della metà del posto in organico ovvero una cattedra parziale, pari o maggiore a nove ore, non possa essere combinata nell’arco dei 30 km con un’altra scuola. Su richiesta del dirigente scolastico e con il consenso dell’insegnante tale distanza può essere aumentata fino a 40 km.

7. I posti vacanti sono disponibili per i trasferimenti e i passaggi. Inoltre, sono la base per il calcolo del numero dei posti per l’assunzione a tempo indeterminato sulla dotazione organica provinciale. I posti rimasti liberi sono disponibili per i provvedimenti nell’ organico di fatto.

8. Anche alla fine del primo anno del biennio si procede all'assunzione a tempo indeterminato nella dotazione organica provinciale. Prima di ciò, gli insegnanti della dotazione organica provinciale supplementare in posizione utile secondo la tabella di valutazione del contratto decentrato sui trasferimenti sono assegnati alla dotazione organica provinciale senza sede di titolarità.

9. Altre norme sono contenute nel contratto provinciale sui trasferimenti e i passaggi. I docenti che sono stati assunti su posti nell’organico di fatto ai quali non era possibile assegnare una sede di titolarità definitiva, rimangono sulla dotazione organica provinciale supplementare.

Art. 3 – Criteri per la stesura dell’organico di fatto

1. L’organico di fatto viene elaborato ogni anno, adattando l’organico di diritto alla situazione attuale. Si considerano:
- l’aumento o la diminuzione della dotazione organica in base alle nuove iscrizioni/formazioni delle classi, il fabbisogno di posti per il sostegno,
- i posti resisi disponibili per l’intero anno scolastico in conseguenza del tempo parziale, degli esoneri, delle assegnazioni e utilizzazioni annuali e delle assenze annuali.

2. I posti vacanti e i posti disponibili per l’intero anno scolastico nell’organico di fatto vengono coperti con assegnazione provvisoria, considerando la data di scadenza dei singoli posti. Un esonero biennale quindi viene coperto con un’assegnazione biennale. I posti vacanti vengono assegnati fino alla fine del biennio in corso.

3. Individuazione dei docenti in soprannumero:
Anche nell’organico di fatto i docenti possono diventare perdenti posto. Questo avviene, se nell’organico di fatto le ore disponibili non sono sufficienti per garantire l’orario settimanale di insegnamento del docente e se non è possibile formare una cattedra oraria con un’altra scuola. Per il docente, la perdita del posto nell’organico di fatto non ha nessuna conseguenza retroattiva sull’organico di diritto. Altre norme sono definite nei contratti provinciali sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

4. Il docente che perde la titolarità e al quale non è stato possibile assegnare una sede di servizio entro i 50 km a distanza dall’attuale sede di servizio, viene confermato su richiesta sull’attuale sede di servizio. Questo docente viene impiegato nel distretto per supplenze e attività affini, rispettando il contingente dell’organico provinciale.

5. Rispettando il contingente dell’organico provinciale, alle scuole, nell’organico di fatto, si possono assegnare ulteriori posti per la copertura di supplenze annuali. Inoltre, possono essere assegnate ulteriori posti per supplenze (posti di volante).

6. I posti vacanti e i posti disponibili per l’intero anno scolastico nell’organico di fatto costituiscono la base per il calcolo dei posti per l’immissione a tempo indeterminato nella dotazione organica provinciale supplementare. L’immissione avviene annualmente.

7. Presupposto per la copertura dei posti di sostegno è il possesso del titolo di specializzazione prescritto. In mancanza di candidati con specializzazione, anche docenti senza titolo di specializzazione possono ottenere un posto a tempo determinato. La precedenza è data a docenti in possesso del Master in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”. Gli altri docenti senza specializzazione s’impegnano a frequentare corsi di aggiornamento specifici della durata minima di 25 ore all’anno. Per un nuovo incarico i docenti senza specializzazione devono ottenere una valutazione positiva per le ore di sostegno svolte.

Art. 4 – Termine per la presentazione delle domande per le assenze annuali del personale docente con contratto a tempo indeterminato

1. Le assenze sono annuali, se iniziano prima della fine di settembre e non terminano prima della fine di aprile.

2. Le domande per le assenze annuali vengono presentate di norma entro il 15 maggio. Per motivi gravi la domanda può essere presentata anche dopo questa data.

Art. 5 – Altre norme e termini

1. Altre modalità e termini per l’applicazione della presente deliberazione vengono stabilite con ulteriori deliberazioni, nell’ambito delle rispettive competenze con contratto collettivo decentrato o con circolare la direttrice della Direzione provinciale Scuole competente, rispettando i diritti contrattuali dei docenti.

 

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