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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

TITOLO I
CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENTI LOCALI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE, PUBBLICO SPETTACOLO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Nel secondo periodo del comma 8 dell’articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, la parola: “giurie” è sostituita dalla parola: “sottocommissioni”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

“3. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.”

(3) Nel testo tedesco del comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, la parola: “Jurien” è sostituita dalla parola: “Jurys”.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, “Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”)

(1)  Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, il secondo periodo è soppresso.

(2) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: “su proposta del Direttore/della Direttrice della Ripartizione Musei, sentiti i direttori e le direttrici dei musei provinciali” sono soppresse.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: “La Ripartizione provinciale Musei” sono sostituite dalle parole: “L’Ufficio Musei e ricerca museale”.

(4) Nel comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, le parole: “della Ripartizione provinciale Musei” sono sostituite dalle parole: “dell’Ufficio Musei e ricerca museale”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 17/bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, le parole: “e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato di cui all’articolo 5, comma 3,” sono soppresse.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 17/bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. L’apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato di cui all’articolo 5, comma 3, è disciplinato con decreto del direttore o della direttrice della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale, nel quale sono specificati:

  1. requisiti e modalità di accesso;
  2. durata;
  3. monte ore e organizzazione della formazione scolastica.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 32/bis della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32/bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Agli enti locali che prima della data di entrata in vigore del presente articolo hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, recante “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)

(1) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Estensione alle consulenti e ai consulenti etici)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle consulenti e ai consulenti etici che non sono dipendenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2020, in 5.000,00 euro per l’anno 2021 e in 5.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 10 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle parole: “cinque anni”.

(2) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:

“h) esprime un parere sulle proposte di contratti collettivi in materia di personale.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale” sono sostituite dalle parole: “da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta Provinciale e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale”.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”)

(1) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: “delle unioni di consumatori” sono sostituite dalle parole: “degli enti dei consumatori”.

(2) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “Promozione della tutela dei consumatori e degli utenti”.

(3) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

“1. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene l’attività degli enti del Terzo settore, anche riuniti in associazioni, aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti.”

(4) L’alinea del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “A tal fine la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 le seguenti attività:”.

(5) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituita:

“a) attuazione di misure in materia di sensibilizzazione del consumatore, anche in collaborazione con le competenti ripartizioni provinciali;”.

(6) Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, sono così sostituite:

“a) esprimere proposte relative a misure in materia di informazione e sensibilizzazione del consumatore e ad altri interventi a favore dei consumatori;

b) esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi attuati dai soggetti di cui all’articolo 2;”.

(7) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, le parole: “nominati dal Centro tutela consumatori e utenti” sono sostituite dalle parole: “nominati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale”.

(8) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

“1. Le finalità di informazione del consumatore di cui all’articolo 1 possono essere perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indirettamente, con la collaborazione degli enti dei consumatori, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare la cittadinanza sulle finalità della presente legge.”

(9) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:

“2. Per l’attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, può favorire, d’intesa con le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l’istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e degli utenti, l’adozione di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento del personale insegnante, nonché nella formazione degli adulti. Può provvedere inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività.”

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

(1) Nel quarto periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, le parole: “In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve” sono sostituite dalle parole: “In caso di mancato rispetto del relativo periodo per volontà del personale, esso deve”.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3/bis (Consulta Beni culturali)

1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta Beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici e artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l’indirizzo strategico da seguire nella tutela e conservazione dei beni culturali.

2. Nell’ambito della sua attività, su richiesta dell’assessore/assessora provinciale competente, la Consulta Beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, nonché sui ricorsi gerarchici.

3. La Consulta Beni culturali è costituita da almeno nove membri. È composta dall’assessore/assessora provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell'arte, arte, archeologia, tradizione popolare, storia, biblioteconomia, bibliografia e scienza archivistica; questi ultimi sono designati come segue:

a) un membro su proposta dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano;

b) un membro su proposta della Curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

c) un membro su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

d) un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;

e) un membro su proposta delle confederazioni ed associazioni per la tutela dei beni naturali e delle tradizioni locali e la tutela dei beni culturali;

f) un membro su proposta del Consiglio dei Comuni;

g) un membro su proposta dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi;

h) un membro, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e il cui luogo di lavoro sia al di fuori della provincia di Bolzano, in qualità di vicepresidente.

4. L’assessore/assessora provinciale competente presiede la Consulta Beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l’assessore/assessora provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dal/dalla vicepresidente.

5. La Consulta Beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all’occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.

6. La Consulta Beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.

7. La Consulta Beni culturali si riunisce almeno tre volte l’anno e le sue sedute sono pubbliche.

8. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali partecipa alle sedute della Consulta Beni culturali senza diritto di voto.

9. Ai componenti, alle componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta Beni culturali, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000,00 euro per l’anno 2020, in 4.000,00 euro per l’anno 2021 e in 4.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Le consulte provinciali sono organi permanenti; i loro membri sono nominati dal sovrintendente ovvero dall'intendente scolastico competente.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 5/bis e 5/ter:

“5/bis I membri delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell’infanzia del circolo per il quale sono stati designati o la scuola nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell’infanzia o una scuola.

5/ter I membri delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, purché continuino a frequentare la scuola del secondo ciclo di istruzione nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, anche se frequentano un’altra scuola del secondo ciclo di istruzione.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 7/bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/bis (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono un ambito di apprendimento interdisciplinare che si orienta alla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Questo ambito di apprendimento ha un carattere fortemente orientativo ed è destinato a fornire alle studentesse e agli studenti spunti e ausili decisionali per il loro successivo sviluppo personale e professionale.

2. La Giunta provinciale approva disposizioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Tali percorsi possono essere realizzati anche fuori provincia o all’estero ed essere effettuati sia durante che al di fuori dell’orario scolastico. La Giunta provinciale approva anche la Carta dei diritti e doveri delle alunne e degli alunni che frequentano tali percorsi.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, al fine di promuovere i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, gestisce un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e gli alunni.”

CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da bigliardo, da giochi e di attrazione.”

(2) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dal tecnico comunale” sono sostituite dalle parole: “dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all’Art. 10/bis”.

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Per i luoghi di pubblico spettacolo possono essere elaborati progetti standard di idoneità che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi in modo idoneo. Non si procede alla verifica di idoneità di cui al comma 2, qualora colui il quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dichiari di essersi attenuto agli elementi e alle indicazioni per l’idoneità del luogo contenuti nei progetti standard di idoneità. I Comuni devono mantenere aggiornati i progetti standard.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, la verifica dell’idoneità di cui al comma 2 non è necessaria per luoghi all’aperto non delimitati, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.”

(5) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10/bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli)

1. Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:

a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) il tecnico comunale o suo delegato;

c) il comandante della polizia locale.

3. Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni riguardanti l’intervento dei Vigili del fuoco. Se in un Comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti.”

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il comma 6/bis dell’articolo 6 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, che verrà emanato dopo l’entrata in vigore del presente comma.”

CAPO X
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 13 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 31/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;
  2. l’articolo 2/ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;
  3. il comma 10/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24;
  4. i commi 9 e 10 dell’articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;
  5. l’articolo 19/bis e il comma 10 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  6. il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14;
  7. l’articolo 3, la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15.

TITOLO II
UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1)  La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee;

1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;

1.2 “fiume”: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;”.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), è determinato tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per questi beni. La Giunta provinciale emana le linee guida per la determinazione di detto indennizzo, prevedendo anche quali beni e investimenti possano essere presi in considerazione.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “alle apposite linee guida” sono sostituite dalle parole: “alle linee guida di cui al comma 1”.

(3) Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “relativa al valore di mercato dei beni” sono soppresse.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“7. Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1.”

(2) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: “per la VAS degli strumenti di pianificazione provinciale” sono inserite le parole: “, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di iniziativa della Provincia”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso il terzo periodo.

(4) Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“3. L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.”

(5) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: “II A della direttiva 2011/92/UE” sono sostituite dalle parole: “IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

(6) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: “Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.”

(7) Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, dopo le parole: “L’Agenzia comunica” sono inserite le parole: “per via telematica”.

(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

“2/bis Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’Agenzia.”

(9) Il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“3. Nei successivi 30 giorni l’Agenzia può chiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 45 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Agenzia di procedere all’archiviazione.”

(10) Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è inserito il seguente comma:

“3/bis L’Agenzia adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 nell’eventualità in cui l’Agenzia ne abbia fatto richiesta. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Agenzia può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l’adozione del suddetto provvedimento; in tal caso, l’Agenzia comunica tempestivamente, per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.”

(11) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“4. Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in base ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ove richiesto dal proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, impartisce le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Se il progetto presenta possibili, significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22 in base ai criteri pertinenti elencati nel predetto allegato V.”

(12) Nel comma 7 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, la parola: “assoggettabilità” è sostituita dalle parole: “verifica di assoggettabilità a VIA”.

(13) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“1. Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, per quanto possibile, compensare impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle soluzioni alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali che hanno portato alla scelta dell’opzione proposta prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, nel quale sono anche indicate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle caratteristiche peculiari del progetto specifico o della tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), redatta in lingua italiana e tedesca.”

(14) Nel comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, il numero: “60” è sostituito dal numero: “30”.

(15) L’articolo 18 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“Art. 18 (Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale)

1. Il proponente presenta all’Agenzia la domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l’avviso al pubblico con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

2. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

3. Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione il Gruppo di lavoro e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, o al ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l’avviso al pubblico di cui al comma 1, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica; della pubblicazione è data informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione nel sito web dell’Agenzia sostituisce le comunicazioni ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare le proprie osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e all’autorizzazione integrata ambientale, qualora queste ultime siano necessarie. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Agenzia.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto o il/la rappresentante legale di un’associazione ambientalista operante a livello provinciale possono richiedere all’Agenzia, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, che la consultazione avvenga nell’ambito di un’inchiesta pubblica. Tale inchiesta deve concludersi entro i successivi 40 giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale dell’inchiesta pubblica è redatto dall’Agenzia.

7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione dell’inchiesta pubblica, l’Agenzia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’Agenzia procede all’archiviazione.

8. L’Agenzia, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e procede a una nuova pubblicazione ai sensi del comma 4. I termini di cui ai commi 5 e 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’Agenzia convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente, il Comitato ambientale rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi non afferenti alla tutela dell’ambiente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona.

10. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 180 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.”

(16) La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituita: “Valutazione degli impatti ambientali”.

(17) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito: “Il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sull’impatto ambientale prevedibile, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.”

(18) Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, le parole: “negativi e sulle eventuali misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto” sono sostituite dalle parole: “ambientali negativi significativi e sulle eventuali misure di monitoraggio da adottarsi in fase di realizzazione e di esercizio del progetto”.

(19) Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

“3. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto del parere del Comitato ambientale e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.”

(20) L’articolo 20 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“Art. 20 (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale)

1. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata, che espone l’esito della valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere tali titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. L’efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente e previo parere del Comitato ambientale, di specifica proroga da parte dell’Agenzia.

3. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e agli altri titoli abilitativi di cui al comma 1, contenute nel provvedimento autorizzatorio unico provinciale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dalle amministrazioni competenti per materia secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

4. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell’Agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)

(1) L’articolo 12 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“Art. 12 (Animali non autoctoni)

1. È vietata l’immissione nell’ambiente naturale di animali non autoctoni. Dal divieto è esclusa l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone per le finalità e nel rispetto dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 18 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Alla fine del comma 5/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controlli veterinari.”

(2) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia”.

(3) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “, q) e u)” sono sostituite dalle parole: “e q)”.

(4) Alla fine della lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “In caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.“

(5) La lettera i/bis) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“i/bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’Art. 27, comprese le prescrizioni ivi contenute; in caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 19 (Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità, l’assuntore o l’assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall’alienazione e il valore di assunzione. Se l’assunzione del maso è avvenuta per atto tra vivi, sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’assuntore o l’assuntrice aliena la proprietà del maso o di parti del medesimo entro 20 anni dall’assunzione. Nel caso in cui l’assunzione del maso non sia avvenuta a causa di morte, non sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’alienazione a favore di terzi avviene decorsi dieci anni dalla morte della persona che ha ceduto il maso all’assuntore o all’assuntrice. Il versamento è dovuto al momento dell’apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell’intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall’assuntore o dall’assuntrice.”

(2) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, le parole: “fino al raggiungimento dei dieci anni” sono sostituite dalle parole: “fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Indipendentemente dalla circostanza che l’assuntore o l’assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa.”

Art. 20 (Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “ai sensi dell’articolo 230/bis” sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 230/bis e 230/ter”.

(2) Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono aggiunte le parole: “presso la sede dell’azienda;”.

(3) Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “L’attività di ospitalità non è compatibile con l’attività ricettiva svolta in forma professionale.”

(4) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito: “L’attività di ospitalità in alloggi deve essere svolta presso la sede dell’azienda; fa eccezione l’attività agrituristica "ospitalità su malghe", che può essere svolta solo da quegli imprenditori agricoli che, all’entrata in vigore della presente legge, sono già iscritti nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.”

(5) Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “nell’Archivio unico provinciale esercizi ricettivi (ASTUR)” sono sostituite dalle parole: “nell’archivio provinciale degli esercizi ricettivi”.

(6) Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, le parole: “agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 16, comma 5,”.

(7) Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“5. Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell’elenco comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l’attività di ospitalità presso la sede dell’azienda, entro due anni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”

CAPO V
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 2 dell’articolo 17 e l’articolo 21 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17;
  2. la lettera u) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

TITOLO III
TURISMO, ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, ECONOMIA, COMMERCIO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 22 (Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, le parole: “è istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico” sono sostituite dalle parole: “è istituito un collegio dei presidenti”.

(2) I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, sono così sostituiti:

“4. Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:

a) promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;

b) armonizza le attività tra IDM e le organizzazioni turistiche;

c) esamina il programma di attività dell’IDM;

d) controlla, sorveglia e valuta la realizzazione del programma di attività dell’IDM.

5. Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno con il/la manager della sede distaccata dell’IDM.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell’IDM.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

“2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell’IDM è istituito un collegio dei presidenti. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge tramite il collegio dei presidenti.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

“1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e l’IDM nell’assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi.”

(6) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

“4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all’IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche.”

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Nel secondo periodo del comma 3/ter dell’articolo 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “30 aprile”.

(2) Il terzo periodo del comma 3/quater dell’articolo 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito: “In tal caso, il termine per l’annullamento viene sospeso e riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“6. Le aziende di cui al comma 3 applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dello stesso.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 19/ter della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 53/novies.1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La presente legge non si applica alle aziende agricole, salvo gli articoli 9 e 14, comma 1, lettera d).”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2020, in 40.000,00 euro per l’anno 2021 e in 50.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12,“Codice del commercio”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(2) Nei commi 3 e 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole; “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “al comma 1”.

(3) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

“1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio.

2. La sospensione, la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.

3. I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.”

4. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(5) I commi 1, 4 e 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

“1. Nelle zone residenziali l’apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l’ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio.

4. La sospensione, la cessazione nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.

8. I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.”

(6) Il comma 9 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(7) Il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“6. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l’esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.”

(8) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono soppresse le parole: “, su tutto il territorio nazionale”.

(9) Nel comma 8 dell’articolo 30 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “interesse, ordine e sicurezza pubblici” sono sostituite dalle parole: “pubblico interesse, viabilità”.

(10) Nel comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “al Questore ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole: “al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività”.

(11) Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche.”

CAPO VI
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 28 (Abrogazione)

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è abrogato.

TITOLO IV
IGIENE E SANITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA, COMUNICAZIONE, LAVORO, TRASPORTI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/bis (Corsi di lingua)

1. La Provincia può organizzare e finanziare, ai fini del conseguimento dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sul territorio nazionale e all’estero, corsi di lingua destinati a coloro che assolvono o hanno assolto una formazione in ambito sanitario.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 360.000,00 euro per l’anno 2020, in 520.000,00 euro per l’anno 2021 e in 520.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, “Scuola provinciale superiore di sanità”)

(1) Dopo l’articolo 1/bis della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/ter (Indennità di funzione nella Scuola provinciale superiore di sanità)

1. Alla/Al presidente del Consiglio della Scuola superiore per la formazione di base e specialistica nonché per l’aggiornamento continuo nelle professioni sanitarie “Claudiana” e alla/al presidente del Consiglio del Centro di formazione specifica in medicina generale spetta un’indennità di funzione, se non rivestono la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione. La Giunta provinciale determina l’ammontare dell’indennità di funzione.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.400,00 euro per l’anno 2020, in 20.400,00 euro per l’anno 2021 e in 20.400,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 31 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

a) due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;

b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni.”

(2) L’alinea nonché le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:

a) verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;

b) provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell’incarico, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;”.

(3) Il comma 10 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell’incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.”

Art. 32 (Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: “Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “il Collegio sindacale”.

(3) La rubrica dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: “Collegio sindacale”.

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori legali iscritti nel registro di cui all’Art. 15/bis. La composizione del Collegio sindacale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre anni e scadono all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l’incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L’indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quella degli altri membri del Collegio. Nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale.”

(6) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(7) Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale” e le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(8) Nel comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale”.

(9) Nel comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale”.

(10) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)

1. Nel registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte le persone che ne fanno domanda e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche;

b) conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

c) possesso del requisito dell’indipendenza, come definito dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro;

b) le modalità e i termini per esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;

d) le modalità di subentro dei membri supplenti.

4. La Ripartizione provinciale Salute è responsabile per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro.”

Art. 33 (Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nella lettera d) del comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(3) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, le parole: “del collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Provincia è competente per la progettazione, la costruzione, l’arredamento, le attrezzature e la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, ai quali può anche essere affidata la realizzazione dei lavori a fronte del relativo finanziamento, e il relativo raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. L’obiettivo da raggiungere ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è il collegamento completo e capillare di tutte le aree della provincia e di ogni comune e frazione alla rete in fibra ottica, per mettere a disposizione di tutte le aziende industriali, artigianali, terziarie e commerciali nonché delle abitazioni private, reti di comunicazione elettronica in grado di offrire almeno 100 Mbps, rapidamente potenziabili a velocità Gigabit. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni e la Provincia.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai soggetti ospitanti del settore privato che si assumono l’onere del pagamento di detta indennità per conto dell’Amministrazione provinciale oltre a essere rimborsata l’indennità pagata può essere concesso un bonus aggiuntivo.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: “contributo” è sostituita dalla parola: “bonus”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Alle associazioni e istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il finanziamento delle attività di cui al comma 2, lettera c), può includere anche la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti nonché delle spese per la realizzazione dei relativi eventi.”

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000,00 euro per l’anno 2020, in 700.000,00 euro per l’anno 2021 e in 700.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseriti i seguenti articoli 33/bis e 33/ter:

“Art. 33/bis (Norme in materia di sicurezza ferroviaria)

1. In materia di sicurezza dei trasporti ferroviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale nonché nei rispettivi atti emanati dall’autorità nazionale sulla sicurezza ferroviaria in relazione allo stato di interconnessione delle linee ferroviarie di interesse provinciale con la rete nazionale.

Art. 33/ter (Norme in materia di sicurezza tranviaria)

1. In materia di sicurezza dei trasporti tranviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale.”

CAPO VI
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 38 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 5/quater dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  2. il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 5, 9, 26, 29, 30 e 36, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 40 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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