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Delibera 22 settembre 2020, n. 718
COVID-19 - Criteri per la concessione di contributi straordinari a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 18 della LP 19 agosto 2020, n. 9

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi straordinari a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

Articolo 1
Finalità

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti di accesso ai contributi straordinari di cui all’articolo 18, comma 1, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, a favore di studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito denominati università), il loro ammontare nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 2
Beneficiari

1. Beneficiari del contributo straordinario sono le studentesse e gli studenti che

a) in base alla graduatoria definitiva di assegnazione o diniego di una borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020, di cui ai decreti della Direttrice della Ripartizione provinciale Diritto allo studio n. 1887/2020, n. 1889/2020, n. 1890/2020, n. 1892/2020, n. 1893/2020, n. 1895/2020, n. 1896/2020 e n. 1897/2020, risultano già beneficiari di una borsa di studio ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche;

b) sono regolarmente iscritti per l’intero anno accademico 2019/2020 ad un’università e frequentano un corso di I o II ciclo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, recante “Regolamento sulle borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”;

c) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subito una contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare di base, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Questa contrazione è definita dall’articolo 3, commi 3 e 4, dei presenti criteri.

Articolo 3
Situazione economica

1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

2. L’assegnazione del contributo straordinario è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare di base; questo è costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all’articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Provincia, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica iniziale del nucleo familiare di base si considera l’anno 2019.

4. Ai fini del rilevamento e della valutazione della contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base si considera l’anno 2020.

Articolo 4
Ammontare del contributo

1. L’ammontare del contributo straordinario corrisponde al 10 per cento della borsa di studio già assegnata ed erogata per l’anno accademico 2019/2020, come risulta dalla graduatoria definitiva di assegnazione o diniego di una borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020, di cui ai decreti della Direttrice della Ripartizione provinciale Diritto allo studio n. 1887/2020, n. 1889/2020, n. 1890/2020, n. 1892/2020, n. 1893/2020, n. 1895/2020, n. 1896/2020 e n. 1897/2020.

Articolo 5
Domanda, termini di presentazione e documentazione

1. Le domande per la concessione del contributo straordinario possono essere presentate entro il 31.12.2020.

2. Il modulo su cui compilare la domanda è disponibile sul sito web dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio e può essere presentato personalmente ovvero inviato via e-mail o posta ordinaria o posta raccomandata all’indirizzo indicato nel modulo. Negli ultimi due casi è necessario allegare al modulo una copia di un documento d’identità valido della studentessa/dello studente richiedente.

3. È consentito presentare una sola domanda per la concessione di un contributo straordinario ai sensi dei presenti criteri.

4. Lo studente/La studentessa deve dichiarare quanto segue:

a) di essere vincitore/vincitrice di una borsa di studio per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore per l’anno accademico 2019/2020;

b) di essere regolarmente iscritto/iscritta ad un’università per l’intero anno accademico 2019/2020 e di frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla tabella riportata all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente delle Provincia 4 settembre 2020, n. 30,

c) di aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare di base, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, come definito dall’articolo 3, commi 3 e 4, dei presenti criteri,

d) il valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare di base, riferito all’anno 2019;

e) di impegnarsi a comprovare la sussistenza del requisito della contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare, presentando entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione attestante il VSE del suo nucleo familiare di base, riferito all’anno 2020 o, nel caso in cui non possieda questo requisito o non abbia presentato la dichiarazione suindicata, di impegnarsi a restituire, entro il 31 ottobre 2021 e senza alcuna richiesta da parte dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, il contributo straordinario, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione;

f) le proprie coordinate bancarie.

Articolo 6
Restituzione volontaria

1. Lo studente/La studentessa deve comprovare la sussistenza del requisito della contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare, presentando, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione attestante il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all’anno 2020. Nel caso in cui non possieda questo requisito o non abbia presentato la dichiarazione suindicata, lo studente/la studentessa deve restituire, entro il 31 ottobre 2021 e senza alcuna richiesta da parte dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, il contributo straordinario, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Articolo 7
Comunicazioni

1. L’esito positivo o negativo della domanda è comunicato personalmente alla studentessa/ allo studente.

Articolo 8
Liquidazione del contributo

1. Dopo l’istruttoria della domanda e in caso di esito positivo, il contributo straordinario è liquidato in un’unica soluzione su un conto corrente bancario o conto corrente postale intestato alla studentessa/allo studente.

Articolo 9
Cumulabilità

1. Il contributo straordinario di cui ai presenti criteri è cumulabile con:

a) altri interventi volti ad assicurare il diritto allo studio universitario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche;

b) con altre borse di studio straordinarie percepite a causa di un’emergenza sanitaria.

Articolo 10
Controlli e sanzioni

1. L’Amministrazione provinciale esegue, su tutte le domande ammesse, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative alla contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base.

2. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle altre dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse.

3. L’agevolazione è revocata, se si accertasse che

a) mancano i presupposti per la sua concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

4. In caso di revoca l’agevolazione deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, gli importi potranno essere ridotti d’ufficio in proporzione o archiviate d’ufficio le domande d’agevolazione.

 

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