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Delibera 15 aprile 2020, n. 258
COVID-19-Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi, turismo e agricoltura (modificata con delibera n. 685 del 08.09.2020)

Allegato A

Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi, turismo e agricoltura

Articolo 1
Moratoria delle rate di finanziamento
Legge provinciale n. 9/1991

1. Alle imprese di tutti i settori economici, incluso il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è concessa la sospensione fino a 24 mesi del pagamento della quota capitale di mutui o finanziamenti leasing agevolati, concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La sospensione può riguardare quattro rate semestrali nel caso di mutuo e 24 rate mensili nel caso di finanziamento leasing, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, e comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo ovvero del finanziamento leasing. L’aiuto, che corrisponde al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia, è computato, qualora ammissibile, quale aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. A tal fine gli istituti di credito e gli istituti di leasing devono comunicare all’Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre 2020, tutti i contratti di mutuo o di finanziamento leasing per i quali è stata concessa la sospensione richiesta dall’impresa; ciò anche al fine di rendere possibile l’adozione dei relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 2020.

2. Alle imprese di tutti i settori economici, incluso il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è concessa la sospensione fino a 24 mesi del pagamento della quota capitale di mutui agevolati per ricerca e sviluppo, concessi ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche. La sospensione può riguardare quattro rate semestrali con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo. L’aiuto, corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia, è computato, qualora ammissibile, quale aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. A tal fine gli istituti di credito devono comunicare all’Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre 2020, tutti i contratti di mutuo per i quali è stata richiesta la sospensione da parte delle imprese; ciò al fine di rendere possibile l’adozione dei relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 2
Estensione delle definizioni di “nuova impresa” e “successione di impresa”
Deliberazione della Giunta provinciale n. 375/2018

1. Al punto (3) dell’Allegato A (Definizioni) ai “Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 24 aprile 2018, e successive modifiche, il termine di 24 mesi per la definizione di “nuova impresa” è aumentato a 36 mesi.

2. Al punto (4) dell’Allegato A (Definizioni) ai “Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 24 aprile 2018, e successive modifiche, il termine di sei mesi per la definizione di “successione di impresa” è aumentato a 12 mesi.

Articolo 3
Semplificazione dei procedimenti amministrativi – Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. In un’ottica di massima semplificazione e celerità dei procedimenti amministrativi e nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la liquidazione dei contributi relativi a tutti i procedimenti previsti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, e14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, potrà avvenire anche sulla base di un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dati essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. Gli originali della documentazione di spesa devono essere conservati dal beneficiario e presentati nell’eventualità di un controllo a campione.

2. Le domande di liquidazione giacenti, che non siano state completate con la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, potranno essere ripresentate in forma semplificata ai sensi del comma 1, sempre che non sia scaduto il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Articolo 4
Misure di flessibilizzazione e rimodulazione degli investimenti aziendali delle piccole imprese
Deliberazioni della Giunta provinciale n. 76/2019 e n. 9/2020

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 5 dei “Criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole imprese - bando 2019”, di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 76 del 12.02.2019, e dall’articolo 5 dei “Criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole imprese - Bando 2020”, di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 14.01.2020, gli investimenti si intendono riferiti all’anno 2019 ovvero all’anno 2020 se nell’anno di riferimento per gli stessi beni risulta anche solo l’ordine di acquisto.

2. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno il 70 per cento di quella ammessa, si prescinde dalla penalizzazione prevista dall’articolo 13 dei criteri di cui al comma 1. La liquidazione del contributo avverrà in base alla minor spesa sostenuta.

3. Con il differimento del termine di presentazione delle domande al 1° giugno 2020, il termine per la predisposizione delle graduatorie è prorogato al 31 luglio 2020.

Articolo 5
Misure di compensazione e flessibilizzazione per l’internazionalizzazione
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1434/2018

1. Iniziative per le quali imprese della provincia di Bolzano hanno presentato in tempo utile domanda di contributo ai sensi dei criteri „Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1434 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’impresa abbia deciso di non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa.

2. Anche se non indicate nella domanda, sono ammesse a contributo le spese di trasporto e le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

3. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. I contributi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni per i medesimi costi ammissibili.

5. La penalizzazione dell’esclusione dalle agevolazioni per un periodo di due anni prevista all’articolo 16, comma 5, dei criteri di cui al comma 1 per il caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari non raggiunga almeno l’80 per cento della spesa ammessa, è sospesa e non trova applicazione.

Articolo 6
Misure di compensazione e flessibilizzazione per la promozione dei servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze
Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1435/2018 e n. 375/2018

1. Iniziative per le quali imprese della provincia di Bolzano hanno presentato in tempo utile domanda di contributo ai sensi dei criteri “Interventi per la promozione dei servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenza” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, nonché ai sensi dei “Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 24 aprile 2018, e successive modifiche, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui la consulenza o l’iniziativa di formazione sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’impresa abbia deciso di non concluderla o non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-2019 o per altre ragioni di natura organizzativa.

2. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Articolo 7
Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1432/2018

1. La penalizzazione di cui all’articolo 8, comma 5, delle “Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, per il caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari non raggiunga almeno il 70 per cento della spesa ammessa, è sospesa e non trova applicazione.

Articolo 8
Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative per l'incremento economico e della produttività
Deliberazioni della Giunta provinciale n. 437/2016 e 438/2016

1. Iniziative per le quali i richiedenti hanno presentato domanda di contributo ai sensi dei “Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative a favore di imprese, volte a favorire l’incremento economico e della produttività” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 437 del 26 aprile 2016, e successive modifiche, nonché dei “Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 438 del 26 aprile 2016, e successive modifiche, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-2019 o per altre ragioni di natura organizzativa.

2. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Articolo 9
Clausola di salvaguardia

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dai presenti criteri si provvede con gli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Se tali mezzi finanziari non saranno sufficienti i contributi potranno essere ridotti o rigettati.

Articolo 10
Applicazione

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono applicabili a tutti i finanziamenti concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e in essere alla data di approvazione dei presenti criteri o che verranno concessi ai sensi della citata legge entro il 31 dicembre 2020.

1/bis. Le misure di cui all’articolo 1, comma 2, sono applicabili a tutti i finanziamenti concessi ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, e in essere alla data di approvazione dei presenti criteri o che verranno concessi ai sensi della citata legge entro il 31 dicembre 2020.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a tutte le domande giacenti al momento di approvazione dei presenti criteri e il cui procedimento di concessione o liquidazione non è ancora concluso, nonché a tutte le domande che verranno inoltrate a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri e fino al 31 dicembre 2020.

 

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