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h) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 121)
Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento dell’artigianato

1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 1  (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. La messa in funzione e il funzionamento di impianti di combustione presuppongono la pulitura ordinaria e periodica nonché il controllo ai sensi di questo capo. L’utente risponde personalmente per i danni che si verificano in seguito all’arbitraria messa in funzione di impianti di combustione nuovi o dismessi senza preventivo collaudo da parte dello spazzacamino o della spazzacamino competente, nonché per i danni causati dalla conduzione arbitraria dell’impianto o dall’omessa pulitura ordinaria e periodica o dal mancato controllo degli impianti di combustione.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“2. L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. L’utente deve comunicare per iscritto allo o alla spazzacamino ogni modifica all’impianto di combustione e all’edificio che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità dell’impianto di combustione.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“4. Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo. Dopo ogni intervento di pulitura e controllo ordinario e/o periodico lo spazzacamino o la spazzacamino annota nel libretto di controllo la scadenza della successiva pulitura.”

Art. 2  (Scadenze per la pulitura dei camini)

(1) Il comma 4 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Per il controllo dei fumi emessi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 2018, n. 320.”

Art. 3  (Tariffe)

(1) Il comma 1 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

„1. Per la spazzatura dei camini si applica, quale tariffa oraria massima, l’importo previsto per il tecnico del settore impianti nel vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:

a) impianti a combustibile gassoso o liquido: euro 38,27;

b) impianti a combustibile solido: euro 47,97.”

Art. 4  (Abrogazione)

(1) Il comma 9 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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