(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. La messa in funzione e il funzionamento di impianti di combustione presuppongono la pulitura ordinaria e periodica nonché il controllo ai sensi di questo capo. L’utente risponde personalmente per i danni che si verificano in seguito all’arbitraria messa in funzione di impianti di combustione nuovi o dismessi senza preventivo collaudo da parte dello spazzacamino o della spazzacamino competente, nonché per i danni causati dalla conduzione arbitraria dell’impianto o dall’omessa pulitura ordinaria e periodica o dal mancato controllo degli impianti di combustione.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:
“2. L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. L’utente deve comunicare per iscritto allo o alla spazzacamino ogni modifica all’impianto di combustione e all’edificio che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità dell’impianto di combustione.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:
“4. Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo. Dopo ogni intervento di pulitura e controllo ordinario e/o periodico lo spazzacamino o la spazzacamino annota nel libretto di controllo la scadenza della successiva pulitura.”