(1) Ai sensi della lettera b) del comma 4, e del comma 10 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, il collegio tecnico è deputato alla valutazione pluriennale alla scadenza dell’incarico dirigenziale. In particolare, al collegio tecnico compete la valutazione degli aspetti tecnico-professionali, mentre all’OIV compete la valutazione dei risultati manageriali e gestionali.
(2) La valutazione è finalizzata alla conferma o revoca dell’incarico dirigenziale da parte dell’organo competente.
(3) Ai due organi compete la valutazione:
- delle/dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di dipartimento, delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali nonché delle dirigenti coordinatrici/dei dirigenti coordinatori, alla scadenza dell’incarico loro conferito;
- delle eventuali altre persone soggette a valutazione ai sensi della normativa vigente.
(4) Per formulare la propria valutazione, l’OIV e il collegio esaminano, ognuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti elementi:
- la prima proposta di valutazione;
- eventuali osservazioni/controdeduzioni espresse dalla dirigente valutata/dal dirigente valutato, sia nella prima che nella seconda istanza;
- eventuali elementi informativi aggiuntivi ottenuti attraverso colloqui o altra documentazione utile a esprimere correttamente e compiutamente il proprio giudizio.
(5) Qualora il giudizio fosse negativo, prima che venga espresso il giudizio definitivo l’OIV e il collegio tecnico convocano la dirigente valutata/il dirigente valutato per un colloquio.
(6) Nell’esercizio delle loro funzioni, l’OIV e il collegio tecnico hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’Azienda Sanitaria, utili all’espletamento dei loro compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
(7) Qualora, prima della scadenza dell'incarico affidato alla/al dirigente, venga rilevata una possibile grave violazione della responsabilità dirigenziale, tale da rendere opportuna un'immediata procedura di accertamento, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di attivare l’OIV o il collegio tecnico, nel rispetto del rispettivo ambito di competenza.
(8) I due organi, OIV e collegio tecnico, indipendenti, cooperano nell’ambito delle rispettive funzioni e aree di competenza, al fine di garantire le valutazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
(9) In caso di divergenza di giudizio tra i due organi, la decisione finale sul rinnovo ovvero sulla revoca dell’incarico spetta alla direttrice/al direttore generale.