(1) Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, è così sostituito:
“1. Il servizio viene svolto con elicotteri di stanza presso le due basi HEMS provinciali, ubicate rispettivamente presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone, oppure presso una base HEMS messa a disposizione dalla Provincia o dall’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.”
(1) Il comma 3 dell‘articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, è così sostituito:
“3. Il numero di chiamata, gratuito, è il numero unico europeo per le emergenze 112.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, è così sostituito:
“4. Il servizio di elisoccorso è assicurato, con almeno un elicottero, nell’arco di tempo che va da prima dell’alba a dopo il tramonto, nel rispetto delle effemeridi aeronautiche dell’aeroporto più vicino alla base. Per ottemperare a queste prescrizioni è possibile prevedere dei turni di servizio per i diversi elicotteri.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, è inserito il seguente comma 5/bis:
„5/bis. Gli orari entro i quali è possibile effettuare voli crepuscolari (con riferimento al crepuscolo civile, mattutino e serale) nel corso dell’anno vengono stabiliti dall’Assessore/dall’Assessora alla salute.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.