(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 4/bis, 5, 5/bis, 5/ter, 5/quater e 6.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti commi 5/bis, 5/ter e 5/quater:
“5/bis Non sono considerati patrimonio immobiliare il terreno edificabile sul quale il richiedente realizza l’abitazione oggetto dell’agevolazione, né l’immobile o gli immobili che il richiedente, mediante interventi di recupero, trasforma nell’abitazione oggetto dell’agevolazione stessa, anche qualora non si tratti di unità immobiliari ad uso abitativo. Il terreno e l’immobile o gli immobili suddetti sono considerati esenti fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro per nucleo familiare. Nei casi in cui trova applicazione l’esenzione di cui al presente comma, sono considerate patrimonio l’unità immobiliare ad uso abitativo e le relative pertinenze eventualmente esentate ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che non costituiscono oggetto della domanda di agevolazione.
5/ter Il comma 5/bis non trova applicazione, qualora il valore dell’oggetto della domanda di agevolazione sia inferiore a quello dell’unità immobiliare ad uso abitativo e delle relative pertinenze già esentate ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.
5/quater Qualora il richiedente, ai sensi dell’articolo 41 della legge, realizzi, oltre all’abitazione oggetto dell’agevolazione, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare, l’esenzione di cui al comma 5/bis si applica solo per la quota di proprietà corrispondente all’abitazione oggetto dell’agevolazione. A tal fine deve essere presentata una tabella millesimale con la suddivisione delle superfici.”
(3) Il comma 6 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:
“6 Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi dei commi 4, 4/bis, 5, 5/bis, 5/ter e 5/quater è valutato nella misura del 20 per cento.”