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Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Referenti sanitari per la dirigenza delle residenze per anziani

Allegato A

A) NOMINA DEI REFERENTI SANITARI PER LA DIRIGENZA DELLE RESIDENZE PER ANZIANI

1. La nomina della o del referente sanitario per la dirigenza delle Residenze per anziani (di seguito denominato referente sanitario) avviene a cura della direttrice o del direttore del Comprensorio sanitario in accordo con la direzione della Residenza per anziani e del medico prescelto.

2. La o il referente sanitario deve essere una persona laureata in Medicina e Chirurgia in possesso dell’abilitazione e iscritto all’Albo.

3. La funzione di referente sanitario può essere svolta dai medici di medicina generale, preferibilmente componente del team medico della struttura e medici specialisti, preferibilmente in geriatria o igiene e sanità pubblica o medicina interna.

4. I medici che non hanno esperienza nel settore sociale dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di una giornata, curato dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali, nel quale saranno illustrati i principali aspetti organizzativi e gestionali delle residenze per anziani.

5. Saranno inoltre, a carico dell’Azienda sanitaria, annualmente organizzati incontri formativi su temi di attualità per tutti i medici.

6. Punto di riferimento per l’organizzazione delle prestazioni mediche nelle residenze per anziani è il servizio territoriale del rispettivo Comprensorio sanitario.

7. Un medico può assumere l’incarico come referente sanitario per un massimo di tre enti gestori collocati nella stessa Associazione funzionale territoriale (AFT) o in quelle adiacenti.

8. L’incarico ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

9. La revoca può avvenire, con preavviso di almeno due mesi, da parte di una delle parti interessate (medico, Azienda sanitaria, Residenza per anziani).

10. In presenza di gravi motivi la direttrice o il direttore del Comprensorio, sentito la direttrice o il direttore del servizio territorialmente competente dell’Azienda Sanitaria e la direttrice o il direttore della residenza per anziani, può provvedere in qualsiasi momento, senza preavviso, alla revoca dell’incarico.

11. Il referente sanitario è obbligato alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile contro terzi.

B) COMPITI E FUNZIONI DEL REFERENTE SANITARIO

1. Il referente sanitario è la figura garante dell’assistenza sanitaria agli ospiti e della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno della struttura in modo che vengano eseguite in sicurezza, da personale con adeguata preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate, nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

2. il referente sanitario incaricato opera in stretta collaborazione con la direzione della residenza per anziani e con la o il responsabile tecnico-assistenziale. In particolare le sue competenze sono:

a) vigila sulla regolare tenuta e conservazione della documentazione sanitaria;

b) provvede, assieme ad una persona responsabile della Residenza per anziani, al rilascio agli interessati delle copie della documentazione sanitaria, rispettando le disposizioni dell’ente gestore di appartenenza ed in conformità alla normativa vigente;

c) vigila sulla conduzione igienico-sanitaria con particolare riferimento alle procedure di sterilizzazione, sanificazione e disinfezione;

d) supporta attività come discussioni sui casi (in modo interdisciplinare, multiprofessionale) con gli ospiti, i familiari, il team infermieristico ed medici di medicina generale;

e) cura e/o sollecita la trasmissione alle Autorità competenti delle notifiche di malattie infettive eventualmente diagnosticate o sospette nell’ambito dell’attività della struttura;

f) elabora di concerto con la direzione, standard assistenziali ed organizzativi (prevenzione delle cadute, provvedimenti per la contenzione, piano di emergenza sanitaria) nel rispetto delle direttive dell’Azienda sanitaria;

g) riferisce alla direzione della residenza per anziani eventi, reclami e suggerimenti;

h) comunica alla direzione della residenza per anziani i casi che presumibilmente comportano procedimenti giuridici o assicurativi nell’ambito di una funzione di rischio clinico;

i) presenta alla direzione proposte in merito a programmi di informazione, formazione ed aggiornamento dei collaboratori e delle collaboratrici della residenza per anziani;

j) presenta proposte in merito all’acquisto di apparecchiature mediche, attrezzature e arredi tecnico sanitari;

k) fornisce disposizioni per la prevenzione delle malattie trasmissibili all’interno della struttura tra gli utenti ed il personale e controlla l’applicazione delle procedure emanate dall’Azienda sanitaria e dalla Ripartizione provinciale Politiche Sociali;

l) vigila sulla corretta tenuta dei prodotti farmaceutici, dei medicinali e di eventuali scorte di emocomponenti;

m) assicura la corretta conservazione e trasmissione agli organi competenti delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) degli ospiti residenti;

n) Si assume il compito di redigere una lista delle vaccinazioni effettuate sul/del personale e degli ospiti e la loro trasmissione all’ente competente.

3. Quei referenti sanitari, che sono medici di medicina generale, voteranno un loro rappresentante scelto da e tra di loro. Questo rappresentante provinciale dei referenti sanitari è incaricato dall’Azienda sanitaria per la durata di tre anni; l’incarico è rinnovabile. Il rappresentante provinciale si assumerà i seguenti compiti:

a) Informa in anteprima i referenti sanitari di novità e norme;

b) supporta i colleghi nell’applicazione delle norme e dei regolamenti in caso di emergenza sul territorio;

c) organizza incontri formativi almeno ogni 12 mesi. Gli incontri formativi che vertono su temi di attualità, sono promossi dal rappresentante, previamente autorizzate dall’Azienda sanitaria e a carico di quest’ultima;

d) cura i rapporti con l’Azienda sanitaria;

e) fa parte come membro di eventuali Task Force delle Residenze per anziani.

C) LE COMPETENZE DEL REFERENTE SANITARIO IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

1. Il referente sanitario deve predisporre un “Piano per la prevenzione ed il controllo delle infezioni” che prevede i seguenti contenuti:

a) una valutazione dei rischi biologici presenti nella struttura;

b) la predisposizione di procedure/disposizioni per operare in sicurezza per quanto riguarda i rischi biologici;

c) la verifica della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla corretta applicazione delle procedure, nonché

d) la verifica dell’applicazione delle stesse.

ad a) Per la valutazione dei rischi biologici il referente deve valutare i momenti di rischio presenti nella struttura rispetto alla trasmissione di malattie infettive. In particolare si dovrà porre attenzione alle seguenti vie di trasmissione: parenterale (ad es. epatite B, C, HIV), respiratoria (ad es. TBC, legionellosi, SARS COV 2), cutanea (ad es. scabbia, micosi), gastrointestinale. La mappa dei rischi deve essere resa nota alle Autorità sanitarie ed in particolare al Dipartimento di prevenzione ed al competente Comprensorio sanitario.

ad b) Procedure operative per il controllo delle infezioni e del rischio biologico professionale. Ogni singola procedura, nel descrivere come l’attività deve essere espletata, deve individuare chi fa, cosa fa, chi è il responsabile dell’attività descritta. Tutte le procedure debbono essere validate dal referente sanitario e periodicamente aggiornate. Particolare attenzione dovrà essere posta alle procedure di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature.

ad c) Verifica della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla corretta applicazione delle procedure. Il referente sanitario dovrà assicurare che tutto quanto descritto e dettagliato nelle procedure sia effettivamente applicabile e che gli operatori siano dotati di quanto necessario all’applicazione delle procedure stesse.

ad d) Verifica dell’applicazione delle stesse. Il referente si dovrà assicurare, mediante verifiche sul posto ed incontri periodici con gli operatori, che le disposizioni impartite vengano effettivamente applicate. Degli incontri tenuti con gli operatori per la presentazione delle procedure e periodiche verifiche, dovranno essere redatti verbali che rimarranno agli atti della struttura. Potrà anche rendersi opportuno, nelle strutture con numerosi operatori, la consegna del verbale agli operatori con acquisizione della firma per ricevuta.

D) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REFERENTI SANITARI

1. Ai medici che ricoprono la funzione di responsabile sanitario delle residenze per anziani verrà riconosciuto il seguente trattamento economico onnicomprensivo:

a) per strutture fino a 30 posti letto: Euro 1.100,00 (millecento//00) mensili,

b) per strutture da 31 a 55 posti letto: Euro 1.300,00 (milletrecento//00) mensili,

c) per strutture da 56 a 99 posti letto: Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) mensili,

d) per strutture con più di 100 posti letto: Euro 1.700,00 (millesettecento//00) mensili,

e) se un medico opera esclusivamente in più strutture di cui ai punti a) e b), il trattamento economico massimo cumulabile corrisponde ad Euro 2.700,00 (duemilasettecento//00) mensili; in altri casi il trattamento economico massimo cumulabile corrisponde ad Euro 3.000,00 (tremila//00) mensili.

2. Al medico di medicina generale che, ai sensi della lettera B, punto 3 ricopre la funzione di rappresentante provinciale dei referenti sanitari per le residenze per anziani verranno riconosciuti (in aggiunta all’importo di cui al comma precedente) Euro 900,00 (novecento//00) mensili.

 

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