(1) I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono così sostituiti:
“3. Sulle domande per debiti inferiori a euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica.
4. Sulle domande per debiti di importo pari o superiore a euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale.
5. Se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 10.000,00, la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è inserito il seguente comma 5/bis:
“5/bis. L’ importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 100,00.”
(3) Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:
“6. La rateazione è concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze.”