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Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste

Allegato A

Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste

Capo I
Ambito di applicazione e interventi agevolabili

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste, in attuazione dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

2. Finalità delle agevolazioni è preservare, proteggere e gestire a lungo termine i boschi, di proprietà pubblica e privata, in tutte le loro funzioni.

3. I contributi sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Tale regolamento prevede che possano essere concessi aiuti “de minimis” a favore di un’impresa fino a un totale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Art. 2
Interventi agevolabili

1. Sono agevolabili i seguenti interventi:

a) rimozione del legname di piante morte, deperenti o danneggiate da avversità biotiche o abiotiche, che può rappresentare un rischio per l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;

b) investimenti selvicolturali in popolamenti giovani, cure colturali, sfollo, diradamenti in fustaia nonché attività di rivitalizzazione vegetativa in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati, su una superficie boscata di almeno un ettaro.

Capo II
Rimozione di legname di piante morte

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono le proprietarie e i proprietari boschivi, sia che siano persone fisiche sia che siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che risultino iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA).

Art. 4
Determinazione e misura delle agevolazioni

1. I costi ammissibili sono determinati in base a costi standard, stabiliti per singola tipologia di esbosco.

2. Il premio è costituito dalla maggiore spesa sostenuta per la rimozione del legname in condizioni gravose, che implicano costi di rimozione mediamente più alti. Il legname danneggiato comporta inoltre una perdita di utile.

3. Dal calcolo della maggiore spesa risulta il seguente tasso di premio:

Tipo di rimozione

Premio per m³

verricello, trattore

9,00 euro

cavallo

12,00 euro

teleferica

15,00 euro

elicottero

16,50 euro

4. Il premio viene concesso indipendentemente dalla distanza da una strada forestale.

5. La rimozione del legname tramite elicottero è ammissibile a premio soltanto se questo tipo di esbosco è stabilito e motivato nel verbale di assegno.

6. Non sono finanziabili le spese per le quali risulterebbe un premio inferiore a 250,00 euro.

Art. 5
Presentazione della domanda

1. La domanda deve essere redatta sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentata alla Stazione forestale competente.

2. Le domande devono riportare almeno le seguenti informazioni:

a) nome dell’impresa;

b) descrizione dell’attività;

c) luogo di svolgimento dell’attività;

d) elenco delle spese ammissibili.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento valido;

b) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, se a presentare la domanda è una persona giuridica privata;

c) copia del provvedimento di autorizzazione a presentare la domanda, qualora questa sia inoltrata da una persona giuridica privata o pubblica;

d) copia della delega a presentare la domanda, in caso di comproprietà.

4. Chi presenta la domanda deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” eventualmente percepito a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” nei due precedenti esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso.

5. L’Ufficio competente verifica l’ammissibilità della domanda, la sua regolare presentazione nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato l’importo massimo di cui all’articolo 1, comma 3, e che sussistano tutti i requisiti e i presupposti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.

Art. 6
Istruttoria della domanda

1. Il personale del corpo forestale incaricato verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e compila il verbale di verifica sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione provinciale.

2. La domanda, completa di documentazione, viene trasmessa all’Ufficio provinciale Economia montana attraverso l’Ispettorato Forestale territorialmente competente.

3. In caso di domanda non completa, il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Economia montana richiede per iscritto la documentazione mancante, che deve pervenire immediatamente e in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 7
Liquidazione delle agevolazioni

1. A lavori ultimati l’incaricato/incaricata dell’autorità forestale ne verifica la regolare esecuzione e compila il modulo predisposto dall’Amministrazione provinciale (base di calcolo del premio e certificato di regolare esecuzione). L’entità del premio è determinata in base alla quantità di legname esboscata. Deve inoltre essere certificato che la rimozione del legname è avvenuta a regola d’arte, rispettando le prescrizioni del verbale di assegno.

2. La liquidazione del contributo può essere disposta solo dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Capo III
Investimenti selvicolturali

Art. 8
Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono le proprietarie e i proprietari boschivi, sia che siano persone fisiche sia che siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che risultino iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA).

Art. 9
Determinazione e misura delle agevolazioni

1. I costi ammissibili sono determinati in base a costi standard calcolati secondo il prezziario provinciale.

2. Il costo medio di un intervento selettivo è determinato in 3.000,00 euro per ettaro; il costo standard di un intervento selettivo, al netto dei ricavi dalla vendita del legname, è fissato in 1.500,00 euro per ettaro.

3. La superficie d’intervento deve essere di almeno 1 ha.

Art. 10
Presentazione della domanda

1. La domanda deve essere redatta sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentata alla Stazione forestale competente.

2. Le domande devono riportare almeno le seguenti informazioni:

a) nome dell’impresa;

b) descrizione dell’attività;

c) luogo di svolgimento dell’attività;

d) elenco delle spese ammissibili.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento valido;

b) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, se a presentare la domanda è una persona giuridica privata;

c) copia del provvedimento di autorizzazione a presentare la domanda, qualora questa sia inoltrata da una persona giuridica privata o pubblica;

d) copia della delega a presentare la domanda, in caso di comproprietà.

4. Chi presenta la domanda deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” eventualmente percepito a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” nei due precedenti esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso.

5. L’Ufficio verifica l’ammissibilità della domanda, la sua regolare presentazione nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta altresì che con la concessione dell’aiuto non venga superato l’importo massimo di cui all’articolo 1, comma 3, e che sussistano tutti i requisiti e i presupposti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.

Art. 11
Istruttoria della domanda

1. Il personale del corpo forestale incaricato verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, effettua i rilievi e redige il verbale di verifica sul modulo predisposto dall’Amministrazione provinciale. Il rilievo va riportato su ortofoto con delimitazione della zona di intervento.

2. La domanda, completa di documentazione, viene trasmessa all’Ufficio provinciale Economia montana attraverso l’Ispettorato Forestale territorialmente competente.

3. In caso di domanda non completa, il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Economia montana richiede per iscritto la documentazione mancante, che deve pervenire immediatamente e in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12
Liquidazione delle agevolazioni

1. A lavori ultimati l’incaricato/incaricata dell’autorità forestale ne verifica la regolare esecuzione e compila il modulo predisposto dall’Amministrazione provinciale (certificato di regolare esecuzione).

2. La liquidazione del contributo può essere disposta solo dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 13
Controlli e sanzioni

1. L’autorità forestale effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per tutti i progetti agevolati al fine di verificare la regolare esecuzione dei lavori.

2. Se in relazione all’utilizzazione boschiva o alla rimozione del legname è accertata una violazione dell’Ordinamento forestale, il premio viene ridotto di un importo pari a quello della sanzione amministrativa pagata.

3. La domanda può essere respinta o revocata, parzialmente o totalmente, se sussistono comprovate gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori.

Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 15
Norma transitoria

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, i presenti criteri trovano applicazione anche per interventi già conclusi, a condizione che la relativa domanda venga presentata entro il 31 dicembre 2020.

2. La copertura dei relativi oneri è data dall’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9.

 

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