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u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020 1)
Contratto di comparto relativo all’introduzione dei profili professionali di „ operatore socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (qualifica funzionale V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale (qualifica funzionale V)”

1)
Pubblicato nel B.U. 30 gennaio 2020, n. 5.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)

  1. Il presente contratto di comparto introduce i profili professionali di “operatore socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale (V)” della Provincia Autonoma di Bolzano.
  2. I profili professionali descritti agli articoli 3 e 4 del presente contratto di “operatore socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale (V)” sono inseriti nel contratto di comparto dell’8 marzo 2006 recante “Contratto collettivo di comparto sull’individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale”, in aggiunta e dunque in modifica dello stesso, e ciò nell’ “ALLEGATO 1, Elenco dei profili professionali e la loro ascrizione alle qualifiche funzionali”, “V qualifica funzionale”, in ordine immediatamente successivo al profilo professionale ivi previsto di “assistente di persone con disabilità (V)”.
  3. L’art. 5 del presente contratto regola l’indennità di istituto dei nuovi profili professionali di “operatore socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale (V)” in aggiunta e dunque in modifica del contratto di comparto 4 luglio 2002 recante “Contratto di comparto per il personale provinciale per il periodo 1999-2000”.
  4. L’art. 6 del presente contratto regola l’articolazione dell’orario di lavoro flessibile dei nuovi profili professionali di “operatore socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale (V)”.
  5. Il presente contratto di comparto diventa efficace a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2 (Requisiti di accesso)

Al comma 3 dell’articolo 8 del contratto di comparto dell’8 marzo 2006 recante “Contratto collettivo di comparto sull’individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale” sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5.

„(4) Se i compiti di un profilo professionale comprendono attività riservate dalle disposizioni vigenti ad una determinata professione, e se le disposizioni vigenti in materia prescrivono per l’esercizio della corrispondente professione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro pubblico l’iscrizione obbligatoria in appositi albi o elenchi, l’iscrizione costituisce requisito di accesso al profilo professionale.

(5) La patente di guida costituisce requisito di accesso al profilo professionale qualora richiesto dalla amministrazione.”

CAPO II
Profili professionali di “operatore socio-assistenziale/ operatrice socio-assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/ assistente geriatrica ed assistenziale (V)”

Art. 3 (Operatore socio-assistenziale/ operatrice socio-assistenziale (V))

L’operatore socio-assistenziale/l’operatrice socio-assistenziale contribuisce, quale membro del Servizio di valutazione della non autosufficienza, all’accertamento dello stato di non autosufficienza di persone. Egli/essa svolge i propri compiti autonomamente ed in collaborazione e sotto il coordinamento di figure professionali con formazione specifica in ambito sociale e sanitario.

1. Compiti

L’operatore socio-assistenziale/l’operatrice socio-assistenziale

  1. valuta i requisiti che danno diritto all’assegno di cura ai sensi della normativa provinciale in materia di interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti ed accerta a tal fine il fabbisogno di cura e di assistenza volto all’accertamento del livello del fabbisogno assistenziale (valutazione dello stato di non autosufficienza)
  2. richiede agli operatori dei servizi sociali e sanitari informazioni integrative, che possono essere utili per la valutazione
  3. offre consulenza, orientamento e informazione, nell’ambito del colloquio di inquadramento, sull’assistenza a domicilio
  4. verifica la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione
  5. è corresponsabile del regolare flusso informativo nell’unità di valutazione e tra unità di valutazione e la centrale del Servizio di valutazione della non autosufficienza e documenta la sua attività in base agli standard specifici
  6. collabora all’inserimento ed alla guida di nuovi/nuove dipendenti dell’ambito di servizio
  7. svolge mansioni amministrative in quanto collegate ai suoi compiti
  8. guida autovetture nell’ambito del proprio incarico

2. Requisiti di accesso

I requisiti di accesso sono quelli del profilo professionale di “operatore socio-assistenziale” di cui al contratto di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P. della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B1 (in precedenza C)

Art. 4 (Assistente geriatrico ed assistenziale/ assistente geriatrica ed assistenziale (V))

L’assistente geriatrico ed assistenziale/l’assistente geriatrica ed assistenziale contribuisce, quale membro del Servizio di valutazione della non autosufficienza, all’accertamento dello stato di non autosufficienza di persone. Egli/essa svolge i propri compiti autonomamente ed in collaborazione e sotto il coordinamento di figure professionali con formazione specifica in ambito sociale e sanitario.

1. Compiti

L’assistente geriatrico ed assistenziale/ l’assistente geriatrica ed assistenziale

  1. valuta i requisiti che danno diritto all’assegno di cura ai sensi della normativa provinciale in materia di interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti ed accerta a tal fine il fabbisogno di cura e di assistenza volto all’accertamento del livello del fabbisogno assistenziale (valutazione dello stato di non autosufficienza)
  2. richiede agli operatori dei servizi sociali e sanitari informazioni integrative, che possono essere utili per la valutazione
  3. offre consulenza, orientamento e informazione, nell’ambito del colloquio di inquadramento, sull’assistenza a domicilio
  4. verifica la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione
  5. è corresponsabile del regolare flusso informativo nell’unità di valutazione e tra unità di valutazione e la centrale del Servizio di valutazione della non autosufficienza e documenta la sua attività in base agli standard specifici
  6. collabora all’inserimento ed alla guida di nuovi/nuove dipendenti dell’ambito di servizio
  7. svolge mansioni amministrative in quanto collegate ai suoi compiti
  8. guida autovetture nell’ambito del proprio incarico

2. Requisiti di accesso

I requisiti di accesso sono quelli del profilo professionale di “assistente geriatrico ed assistenziale” di cui al contratto di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P. della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B1 (in precedenza C)

CAPO III
Indennità di istituto e orario di lavoro flessibile

Art. 5 (Indennità di istituto)

Dopo l’art. 9 dell’allegato 1, parte 2a recante “Nuove indennità di istituto” del contratto di comparto 4 luglio 2002 recante “Contratto di comparto per il personale provinciale per il periodo 1999-2000” è inserito il seguente articolo 9bis:

“Art. 9bis (Indennità per il personale della V qualifica funzionale delle unità di valutazione del Servizio di valutazione della non autosufficienza)

(1) Alle operatrici ed agli operatori socio-assistenziali nonché alle assistenti ed agli assistenti geriatrici ed assistenziali delle unità di valutazione del Servizio di valutazione della non autosufficienza viene attribuita una indennità di istituto mensile nella misura del 25 % dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. L’indennità viene riconosciuta in ragione della particolare complessità delle mansioni nonché in ragione della connessa maggiore responsabilità.”

Art. 6 (Particolare articolazione dell’orario di lavoro flessibile)

(1) Per le operatrici e gli operatori socio-assistenziali nonché per le assistenti e gli assistenti geriatrici ed assistenziali delle unità di valutazione del Servizio di valutazione della non autosufficienza è concordata la seguente particolare articolazione dell’orario di lavoro flessibile: tra le ore 7.30 e le ore 18.00 senza fasce obbligatorie e, in caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, con una pausa pranzo obbligatoria di almeno 30 minuti ininterrotti fra le ore 11 e le ore 15.

 

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