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g) Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 131)
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”

1)
Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 19 novembre 2020, n. 47.

Art. 1

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

“Art. 7 (Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni)

1. Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile validi per l'anno 2020:

  1. pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordi: 16.982,49 euro;
  2. pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro.

2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento. Sono altresì esclusi dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

4. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.”

Art. 2

(1) L’articolo 15 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

“Art. 15 (Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva)

1. Ai fini della verifica del diritto a percepire le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi l’Agenzia competente, non appena ricevuta, ai sensi dell'articolo 13, la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all’interessato una dichiarazione sostitutiva in cui attesta:

  1. di essere residente in provincia di Bolzano;
  2. di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea (UE), o cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno con una durata minima di 1 anno da allegare in copia.

2. Al fine di percepire una prestazione di cui all’articolo 7, comma 1, l’interessato dichiara altresì:

  1. di non godere di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, erogate da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per cui si richiedono le prestazioni economiche per invalidità civile;
  2. il reddito presunto assoggettabile a IRPEF relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2 non abbia esito, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all’Agenzia stessa nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

4. Il beneficiario di una prestazione di cui all’articolo 7, comma 1, riconosciuta in sede di prima liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una dichiarazione dei redditi personali assoggettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta a verificare il non superamento della soglia massima di reddito nel primo anno di liquidazione della prestazione nonché ad accertare il diritto alla stessa dal secondo anno di liquidazione e fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata.

5. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto dal comma 4, previo avviso e decorsi senza riscontro 30 giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire dal mese di dicembre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato.

6. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.”

Art. 3  (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2020, in 230.000,00 euro per l’anno 2021 e in 230.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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