(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che al momento della presentazione della domanda non percepisce entrate fiscalmente imponibili e non percepisce o non ha richiesto benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.”
(1) Il comma 4 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari in cui tutti i componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 al momento della presentazione della domanda hanno richiesto o percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
(1) Il presente decreto trova applicazione sia alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso che alle domande già inoltrate e non ancora evase.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.