In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 121)
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 15 ottobre 2020, n.  42.

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2020 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

01-101

-49.000.000,00

02-101

+53.269.907,56

02-104

+3.500,00

02-105

+2.250,00

03-100

+9.000.000,00

03-500

-9.263.287,93

04-200

+1.797.750,00

04-300

-913.293,75

06-300

-24.801.688,27

 

Anno 2020 - cassa

Titolo - Tipologia

Importo

01-101

-49.000.000,00

02-101

+53.269.907,56

02-104

+3.500,00

02-105

+2.250,00

03-100

+9.000.000,00

03-500

-3.275.698,51

04-200

+1.797.750,00

04-300

-913.293,75

06-300

-24.801.688,27

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2020 - competenza

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

-3.073.563,53

01-02-1

-143.144,60

01-03-1

+377.673,00

01-03-2

-46.575,02

01-04-1

+343.061,20

01-05-1

-2.809.251,81

01-06-1

+894.134,97

01-06-2

-49.376.544,04

01-08-1

-210.889,94

01-08-2

-251.113,72

01-10-1

-7.346.526,95

01-11-1

-6.355.818,15

04-01-1

+16.771.591,94

04-01-2

+260.000,00

04-02-1

+22.514.406,70

04-02-2

+200.000,00

04-03-2

+459.298,48

04-04-1

-4.397.027,07

04-04-2

-2.500.000,00

04-06-1

+2.003.608,56

04-07-1

-842.154,11

05-01-1

-127.407,47

05-01-2

-279.671,32

05-02-1

-11.366.928,91

05-02-2

+543.538,00

06-01-1

-10.278.132,54

06-02-1

-115.674,94

06-02-2

+507.254,48

07-01-1

+14.597.010,12

08-02-1

-602.382,00

09-01-1

+399.096,72

09-01-2

+290.194,55

09-02-1

-638.218,45

09-02-2

+225.000,00

09-03-1

-39.342,93

09-03-2

-12.904,95

09-04-1

+47.148,86

09-04-2

-390.538,06

09-05-1

+2.054.863,34

09-05-2

+997.604,93

09-08-1

-40.832,25

09-08-2

-2.250,00

10-01-1

+69.675,31

10-01-2

+1.000.000,00

10-02-1

-5.579.943,25

10-02-2

+5.063.493,13

10-04-1

-9.256.891,94

10-05-1

+7.617.657,44

10-05-2

-12.425.798,68

11-01-1

-4.677.757,00

11-01-2

+5.817.757,00

12-01-1

+7.464.691,24

12-02-1

+10.084.865,21

12-03-1

-402.006,04

12-03-2

-7.424.958,85

12-04-1

-14.933.048,14

12-05-1

-14.666.825,23

12-05-2

-728.000,00

12-07-1

+6.073.288,59

12-08-1

-104.364,38

13-01-1

-1.295.277,32

14-01-1

+11.734.890,06

14-01-2

-1.423.500,00

14-02-1

+4.216.474,84

14-03-1

-2.934.805,35

14-03-2

+3.000.000,00

14-04-1

+560.000,00

15-01-1

-984.500,00

15-02-1

+14.530.274,63

15-02-2

-600.000,00

15-03-1

-448.962,64

16-01-1

+2.755.780,83

16-01-2

-1.700.000,00

17-01-1

-138.007,21

17-01-2

-2.575.563,10

18-01-1

-1.353.069,16

18-01-2

+5.070.000,00

20-01-1

+49.757.611,23

20-01-2

-3.000.000,00

20-02-1

-1.191.636,70

20-03-1

-27.115.000,00

20-03-2

-2.000.000,00

 

Anno 2020 - cassa

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

-3.073.563,53

01-02-1

-143.144,60

01-03-1

+377.673,00

01-03-2

-46.575,02

01-04-1

+343.061,20

01-05-1

-2.809.251,81

01-06-1

+894.134,97

01-06-2

-37.866.023,17

01-08-1

-210.889,94

01-08-2

-251.113,72

01-10-1

-7.346.526,95

01-11-1

-6.355.818,15

04-01-1

+16.771.591,94

04-01-2

+260.000,00

04-02-1

+22.514.406,70

04-02-2

+200.000,00

04-03-2

+459.298,48

04-04-1

-4.397.027,07

04-04-2

-2.500.000,00

04-06-1

+2.003.608,56

04-07-1

-842.154,11

05-01-1

-127.407,47

05-01-2

-279.671,32

05-02-1

-11.366.928,91

05-02-2

+543.538,00

06-01-1

-10.278.132,54

06-02-1

-115.674,94

06-02-2

+507.254,48

07-01-1

-10.983.111,09

08-02-1

-602.382,00

09-01-1

+399.096,72

09-01-2

+290.194,55

09-02-1

-638.218,45

09-02-2

+225.000,00

09-03-1

-39.342,93

09-03-2

-12.904,95

09-04-1

+47.148,86

09-04-2

-390.538,06

09-05-1

+2.054.863,34

09-05-2

+997.604,93

09-08-1

-40.832,25

09-08-2

-2.250,00

10-01-1

+69.675,31

10-01-2

+1.000.000,00

10-02-1

-5.579.943,25

10-02-2

+5.063.493,13

10-04-1

-9.256.891,94

10-05-1

+7.617.657,44

10-05-2

-3.414.609,83

11-01-1

-4.677.757,00

11-01-2

+5.817.757,00

12-01-1

+7.464.691,24

12-02-1

+10.084.865,21

12-03-1

-402.006,04

12-03-2

-7.424.958,85

12-04-1

-14.933.048,14

12-05-1

-14.666.825,23

12-05-2

-728.000,00

12-07-1

+6.073.288,59

12-08-1

-104.364,38

13-01-1

-1.295.277,32

14-01-1

+11.734.890,06

14-01-2

-1.423.500,00

14-02-1

-351.403,95

14-03-1

-2.934.805,35

14-03-2

+3.000.000,00

14-04-1

+560.000,00

15-01-1

-984.500,00

15-02-1

+14.530.274,63

15-02-2

-600.000,00

15-03-1

-688.996,64

16-01-1

+2.755.780,83

16-01-2

-1.700.000,00

17-01-1

-138.007,21

17-01-2

-2.575.563,10

18-01-1

-150.256.214,79

18-01-2

-37.583.076,19

20-01-1

+223.861.110,05

Art. 3 (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(6) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4 (Esercizio provvisorio)

(1) Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio.

Art. 5 (Autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, le parole: “la spesa massima di 11.800.000,00 euro per l’anno 2020, di 7.850.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.850.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “la spesa massima di 16.023.800,00 euro per l’anno 2020, di 7.050.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.050.000,00 euro per l’anno 2022”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è inserito il seguente comma:

“2/bis Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l’anno 2020.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 200.000,00 euro per l’anno 2020. È altresì autorizzata per l’anno 2021 e per l’anno 2022 la spesa massima di 800.000,00 euro ciascuno che rappresenta il costo a regime degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 14.423.800,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante i corrispondenti stanziamenti iscritti nel fondo speciale “Fondo per l’attuazione degli accordi per il personale – Fondo rinnovi contrattuali” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022

Art. 7 (Ippodromo di Merano)

(1) Al fine di ridurre gli effetti conseguenti alla contrazione di entrate di bilancio causate dall’inattività dell’impianto a seguito delle misure di prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla società di gestione dell’ippodromo di Merano una sovvenzione non superiore a 350.000,00 euro.

(2) La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa quale aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 8 (Modifica alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”)

(1) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 11 (Norma transitoria)

1. Tenuto conto dello stato di emergenza in conseguenza del ri-schio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al fine di garantire la continuità essenziale delle attività a tutela dei consumatori ed utenti come servizio indispensabile per la cittadinanza di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere all’associazione senza scopo di lucro “Centro tutela consumatori ed utenti” dei finanziamenti nei limiti del contributo annuo determinato dalla stessa Giunta nel periodo intercorrente tra la cessazione dei finanziamenti per effetto dell’articolo 7 della legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2, e l’assegnazione del servizio a seguito della gara già avviata.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per l’anno 2020, in 125.000,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 9  2)

2)
L'art. 9, comma 6, è stato abrogato dall’art. 8 comma 1  della L.P. 18 luglio 2023, n. 13.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis La Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere agli enti di cui al comma 1, lettera a), gestori di strutture per l’accoglienza di richiedenti asilo individuate in base ad accordo tra la Provincia e i competenti organi dello Stato, i maggiori costi derivanti, a decorrere dal 2019, dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai riflessi da essa conseguenti sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati ai fini della prima accoglienza.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 630.000,00 euro per l’anno 2020 in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:

“7. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta municipale immobiliare di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a un’attività industriale, di artigianato, di commercio, di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e studi privati) o a un’attività del settore dei servizi. La riduzione non spetta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già esenti ai sensi del comma 1.”

(2) Nel primo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “30 settembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 gennaio 2021”.”

(3) L’articolo 23 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:

“Art. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)

1. Le assenze maturate sui posteggi in mercati, fiere e fuori mercato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 ottobre 2020, e comunque fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2, non sono considerate come mancato utilizzo del posteggio ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e non devono essere giustificate dagli esercenti l’attività.”

(4) È abrogato il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il testo precedentemente in vigore della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 e della lettera c) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, rivive con efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)

(1) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, dopo le parole: “approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche”, sono inserite le parole: “nonché i prodotti di cui alla tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio, allegato 9, al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modifiche”.

(2) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, dopo le parole: “Besuch eines Berufslehrgangs für”, sono inserite le parole: “den Handel,”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “120 giorni” sono sostituite dalle parole: “180 giorni”.

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“3. L’attività di vendita al dettaglio in sede fissa all’interno dei campeggi è consentita, purché avvenga ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in esercizi aventi i limiti dimensionali di cui all’Art. 3, comma 1, lettera d), della presente legge e purché riguardi esclusivamente prodotti alimentari e non alimentari strettamente connessi a soddisfare le esigenze dell’utenza del campeggio.”

(5) Nel comma 6 dell’articolo 41 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “del presente comma” sono sostituite dalle parole: “del comma 1 del presente articolo”.

(6) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non sono previsti nel comma 1 del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”

(7) Il comma 1 dell’articolo 65 della legge pro-vinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032 un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a 100.”

(8) Nel comma 6 dell’articolo 71 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “A partire dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole: “A partire dal 1° gennaio 2033”.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere contributi a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma di consorzio o di cooperativa o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale. Tali centri forniranno assistenza tecnica a favore delle imprese nell’ambito della formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende. I contributi di cui al presente comma sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020 in 420.000,00 euro per l’anno 2021 e in 420.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “alle organizzazioni senza fini di lucro” sono sostituite dalle parole: “alle parti contraenti”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500,00 euro per l’anno 2020 in 4.000,00 euro per l’anno 2021 e in 4.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActionArt. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
ActionActionArt. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
ActionActionArt. 3 (Allegati)
ActionActionArt. 4 (Esercizio provvisorio)
ActionActionArt. 5 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”)
ActionActionArt. 7 (Ippodromo di Merano)
ActionActionArt. 8 (Modifica alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”)
ActionActionArt. 9  
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 11 (Modifiche della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico