(1) Il comma 1 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo; per domande presentate fino all’entrata in vigore del presente regolamento, le prestazioni sono concesse per un massimo di un mese. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo.”
(2) Il comma 9 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. In deroga all’articolo 32, comma 8, fino all’entrata in vigore del presente regolamento la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo può essere erogata nella misura massima di 200 ore mensili.”
(3) Il comma 11 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica.”