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c) Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 141)
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”

1)
Pubblicato nel supplemento 4 al B.U. 10 dicembre 2020, n. 50.

Art. 1  (Concessione e verifica ordinaria)

(1) Il comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

“6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale; per le condotte di irrigazione tali disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire le tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo e che sono destinate all’utilizzo in comune. Dalle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono in ogni caso escluse le derivazioni d’acqua nell’ambito del sistema dei canali di irrigazione (Waale), delle fosse e dei canali di bonifica e quelle tramite pozzo, nonché tutti gli impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche, compresi tutti gli antichi diritti di derivazione d’acqua, la cui portata complessiva concessa non supera 5 l/s in media.”

(2) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Verifica ordinaria)

1. La verifica di impianti di approvvigionamento idrico già esistenti e soggetti, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale avviene trascorsi 20 anni dalla messa in esercizio, e di seguito ogni 15 anni. Se la data della messa in esercizio dell’impianto di approvvigionamento idrico non è nota oppure se l’impianto non ha un’unica data di realizzazione, la verifica si svolge in concomitanza con il rinnovo ovvero con la nuova assegnazione della concessione.”

Art. 2  (Copertura finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori spe¬se a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.