1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse e su tutti i casi che riterrà opportuno controllare.
2. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità applicato sulla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta, nei casi previsti dai commi 6 e 7 e ai sensi di essi, la revoca dell’agevolazione e la restituzione totale o parziale della stessa, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale assunzione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.
6. L’agevolazione per l’apertura è revocata:
a) per intero: in caso di mancato rispetto dell’obbligo di apertura di cui all’articolo 10, comma 1;
b) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio pubblico di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10, comma 2;
c) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo cause di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all’anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno, non considerando i giorni di riposo;
d) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3, riferito alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3.
7. L’agevolazione per il mantenimento è revocata:
a) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio pubblico di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10, comma 2;
b) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo cause di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all'anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno, non considerando i giorni di riposo;
c) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3, riferito alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3;
d) nella misura di un terzo della maggiorazione: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3.