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Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici

Allegato A

Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici, in applicazione di quanto previsto dal Capo VI della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici che svolgono un “servizio di vicinato”, di seguito denominati esercizi pubblici di vicinato. Per tali si intendono gli esercizi che esercitano, in località con un minimo di 100 abitanti, un’attività ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, comma 1, oppure dell’articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, purché la somministrazione di pasti e/o bevande avvenga tutto l’anno anche ai non alloggiati. Presupposto per accedere alle agevolazioni è che nella località sia presente esclusivamente l’esercizio richiedente. Se nella località, oltre all’esercizio richiedente, esiste un ulteriore esercizio pubblico ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, che esercita l’attività di somministrazione pasti e bevande solo temporaneamente, quest’ultimo non viene considerato “secondo esercizio”.

2. Se in precedenza nella stessa località era presente un unico esercizio pubblico, l’agevolazione per l’apertura dell’unico esercizio pubblico può essere richiesta solamente quando sia trascorso almeno un anno dalla chiusura del preesistente esercizio. L’agevolazione per il mantenimento dell’unico esercizio pubblico di vicinato può invece essere richiesta solamente se il preesistente esercizio pubblico di vicinato è stato chiuso da meno di un anno.

3. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici di vicinato che:

a) negli ultimi tre anni, hanno registrato un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA fino a 200.000,00 euro se trattasi di esercizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1, e fino a 300.000,00 euro in caso di esercizi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;

b) costituiscono l’unico esercizio pubblico in una località con un minimo di 100 abitanti;

c) fanno richiesta di nuova apertura, a condizione che il preesistente esercizio sia stato chiuso da almeno un anno;

d) adottano un orario di apertura minimo di 10 ore al giorno.

4. La limitazione riguardante l’apertura di un esercizio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non trova applicazione durante il primo anno di vigenza dei presenti criteri.

5. Sono escluse dall’agevolazione gli esercizi, che si trovano in un immobile di proprietà della pubblica amministrazione.

Articolo 3
Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative:

a) l’apertura dell’unico esercizio pubblico di vicinato, di seguito denominata apertura;

b) il mantenimento dell’unico esercizio pubblico di vicinato, di seguito denominato mantenimento.

Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda di agevolazione, da redigere su apposita modulistica messa a disposizione da parte dell’Area funzionale Turismo, deve essere presentata entro le seguenti scadenze:

a) per l’apertura: entro il 30 aprile o il 31 agosto. La domanda deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività come da licenza oppure segnalazione certificata inizio attività (SCIA);

b) per il mantenimento: entro il 30 aprile.

2. Per il mantenimento la domanda può essere rinnovata annualmente. Nel caso in cui sia già stata concessa l’agevolazione per l’apertura, la domanda per il mantenimento potrà essere inoltrata solo a partire dall’anno successivo a quello di apertura dell’esercizio stesso.

Articolo 5
Istruttoria delle domande

1. L’Area funzionale Turismo esamina le domande presentate verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.

Articolo 6
Criteri di valutazione e graduatoria

1. Le domande per il mantenimento sono inserite in una graduatoria in ordine decrescente, sulla base del punteggio assegnato per requisiti aggiuntivi secondo la tabella A.

Articolo 7
Concessione o diniego delle agevolazioni

1. La concessione delle agevolazioni o il rigetto delle domande, così come l’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 6, sono disposti con decreto del direttore/della direttrice dell’Area funzionale Turismo.

Articolo 8
Misura dell’agevolazione

1. Per l’apertura dell’esercizio può essere concessa un’agevolazione una tantum fino a 30.000,00 euro.

2. Per il mantenimento dell’esercizio può essere concessa un’agevolazione annuale fino a 12.000,00 euro.

3. Se i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti per soddisfare le domande di agevolazione, le agevolazioni per il mantenimento dell’esercizio sono ridotte in misura proporzionale al punteggio raggiunto nella graduatoria di cui all’articolo 6.

4. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della disciplina «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Articolo 9
Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni è disposta secondo le seguenti modalità:

a) per l’apertura: ad avvenuto avvio dell'attività dell’esercizio pubblico di vicinato e previa presentazione di copia della relativa licenza o SCIA;

b) per il mantenimento: previo accertamento dell’effettiva continuazione dell’attività dell’esercizio pubblico di vicinato.

Articolo 10
Obblighi

1. In caso di agevolazione per l’apertura di un esercizio pubblico di vicinato, essa deve avere luogo entro un anno dalla data di concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.

2. L’esercizio beneficiario deve garantire il servizio pubblico di vicinato per almeno due anni a decorrere dall’inizio attività in caso di apertura e dalla concessione dell’agevolazione in caso di mantenimento.

3. I requisiti per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 3, devono permanere per due anni a partire dall’ inizio attività in caso di apertura e dalla concessione dell’agevolazione in caso di mantenimento.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse e su tutti i casi che riterrà opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità applicato sulla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta, nei casi previsti dai commi 6 e 7 e ai sensi di essi, la revoca dell’agevolazione e la restituzione totale o parziale della stessa, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale assunzione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

6. L’agevolazione per l’apertura è revocata:

a) per intero: in caso di mancato rispetto dell’obbligo di apertura di cui all’articolo 10, comma 1;

b) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio pubblico di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10, comma 2;

c) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo cause di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all’anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno, non considerando i giorni di riposo;

d) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3, riferito alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3.

7. L’agevolazione per il mantenimento è revocata:

a) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio pubblico di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10, comma 2;

b) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo cause di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all'anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno, non considerando i giorni di riposo;

c) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3, riferito alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3;

d) nella misura di un terzo della maggiorazione: in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 3.

TABELLA A (articolo 6)

Punkte für zusätzliche Eigenschaften zur Erstellung der Rangordnung laut Artikel 6

 

Punteggio attribuito ai requisiti aggiuntivi ai fini della formazione della graduatoria di cui all’articolo 6

 

Punkte/Punti

 

- Entfernung von mehr als 2,5 km zum nächsten gastgewerblichen Betrieb laut Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 1 oder Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58

5

- distanza superiore a 2,5 km dal più vicino esercizio pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, all’articolo 3, comma 1, oppure all’articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58

- Speisebetrieb laut Artikel 3 Absatz 1 oder Gasthof laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58

5

- esercizio di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 3, comma 1, oppure albergo di cui all’articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58

- In der Ortschaft traditionell verankerter Betrieb (seit mindestens 30 Jahren unter derselben Führung oder der Führung  derselben Familie bestehend)

5

- esercizio radicato tradizionalmente nel luogo (appartenente alla stessa gestione o della stessa famiglia da almeno 30 anni)

- Gastgewerblicher Betrieb in touristisch gering entwickeltem Gebiet

5

- Esercizio pubblico in zona turisticamente poco sviluppata

- Durchführung fachspezifischer Beratung im Ausmaß von mindestens 8 Stunden/Jahr

5

- esecuzione di consulenza specifica della durata di almeno 8 ore per anno

- Lage in einer Ortschaft mit mindestens 300 Einwohnerinnen und Einwohnern

5

- ubicazione in una località con un minimo di 300 abitanti

- Entfernung von mehr als 5 km zum nächsten gastgewerblichen Betrieb gemäß Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 1 oder Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58

10

- distanza superiore a 5 km dal più vicino esercizio pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, all’articolo 3, comma 1, oppure articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58

 

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