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a) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 131)
Uso dell’energia da fonti rinnovabili

1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) In esecuzione dell’articolo 2, comma 1, lettera m), dell’articolo 21, comma 3, lettera c) e dell’articolo 29, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento comprende disposizioni riguardanti l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica.

Art. 2 (Impianti all’interno o su costruzioni)

(1) Fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostino prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo delle costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso.

Art. 3 (Norme particolari)

(1) Salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali e previa valutazione del sito in merito a raggiungibilità, necessario adeguamento degli accessi e connessione alla rete elettrica, e purché non ostino prevalenti interessi pubblici, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili i tipi di impianto di seguito elencati:

  1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW secondo la definizione di cui all’allegato C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, nel rispetto delle condizioni specificate:
    1. impianti a biogas: possono essere realizzati, osservando la distanza minima di 500 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Tale distanza minima non dev’essere rispettata nel caso di impianti a biogas realizzati presso la sede di aziende agricole e di ampliamento di impianti esistenti;
    2. impianti termici a biomassa;
    3. impianti di cogenerazione a biomassa: gli impianti con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, in riferimento all’anno, almeno il 60 per cento dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica. Si prescinde da questa condizione nel caso di impianti alimentati a biogas da digestione anaerobica. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la documentazione per l'approvazione del progetto secondo l’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti.
  2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, fatte salve le norme in materia di utilizzo delle acque.
  3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione dell’area.

Art. 4 (Pannelli fotovoltaici e collettori solari)

(1)  Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento e fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni dell’allegato A 6) e dell’allegato C 7) della legge, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici e tettoie. I pannelli fotovoltaici e i collettori solari devono essere installati integrati o in aderenza. La posa inclinata dei pannelli e dei collettori è ammessa soltanto sui tetti piani o su tetti con una pendenza massima di 15°.

(2)  Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 11 della legge. Gli interventi devono comunque essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica.

(3)  Nei centri storici è richiesta una previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge. La commissione può prescrivere particolari condizioni.

(4)  Nei seguenti casi possono essere installati pannelli fotovoltaici e collettori solari termici, anche indipendentemente da edifici e tettoie, lungo le aree per la viabilità, con esclusione della viabilità rurale e delle strade di allacciamento alle malghe:

  1. in combinazione con barriere antirumore,
  2. sulle isole spartitraffico,
  3. sulle coperture dei parcheggi.

Qualora prevista, va richiesta la valutazione positiva dell’ente responsabile per la gestione dell’area per la viabilità.

(5)  Nelle zone per attrezzature pubbliche, l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici può avvenire anche su superfici libere.

(6)  L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiarie sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto è possibile esclusivamente su pertinenze o spazi aperti con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la visuale sugli edifici principali. Non è consentito apporli su chiese, cappelle, castelli e residenze.

(7)  Non è comunque consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari all’interno dei biotopi tutelati e dei monumenti naturali estesi, nonché su tutti i corpi idrici naturali o artificiali, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica o paesaggistica. 2) 

2)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 5 (Impianti eolici)

(1) La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.

(2) Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere b) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.

(3) La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree:

  1. nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;
  2. in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata all’altezza del mozzo oppure all’altezza media del rotore del previsto impianto eolico, è inferiore a 6 m/s;
  3. in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;
  4. nelle zone residenziali e a una distanza inferiore a 500 m da edifici residenziali ed esercizi ricettivi.

Art. 6 (Soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici)

(1) Impianti che superano le soglie di cui all’articolo 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(2) Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.

(3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev’essere ripristinato lo stato originario.

(4) L’individuazione di zone a destinazione particolare per l’installazione di impianti fotovoltaici è vietata.

Art. 7 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, Nr. 52, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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