(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.
(1) La Ripartizione Finanze di cui al punto 5 dell’allegato A della legge provinciale assume i seguenti compiti:
(2) L’Ufficio Bilancio e programmazione di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(3) L’Ufficio Entrate di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(4) L’Ufficio Spese di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(5) L‘Ufficio Vigilanza finanziaria di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(1) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato A della legge provinciale assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(2) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(3) Il Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.
(4) Nel testo tedesco l’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Amt für Archäologie”.
(5) L’Ufficio beni architettonici e artistici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(6) L’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(7) L’Archivio provinciale di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:
(1) All’Ufficio Relazioni con il pubblico della struttura organizzativa “Agenzia di stampa e comunicazione” di cui al punto 44 dell’allegato 1 del decreto vengono aggiunte, dopo l’ultima lineetta, le seguenti competenze:
(2) Nel punto 1 dell’allegato A della legge provinciale, relativo alla struttura organizzativa “Presidenza e Relazioni estere”, all’elenco delle competenze è soppressa la lineetta “rapporti con la RAI”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.