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Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
Criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica

...omissis...

1. di approvare i criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l’elenco dei dispositivi medici che possono essere erogati a carico del Servizio sanitario provinciale di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di recepire il documento tecnico sui nuovi strumenti di monitoraggio continuo della glicemia elaborato dal Gruppo Tecnico di Lavoro “Diabete e Tecnologia” nominato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

4. di demandare all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la definizione delle necessarie misure operative per l’attuazione della presente deliberazione;

5. di demandare ai Servizi di Diabetologia e al Servizio di Diabetologia pediatrica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la predisposizione delle informazioni ed istruzioni per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta in merito alle disposizioni previste per le persone affette da diabete;

6. di stabilire che alle pazienti e ai pazienti già in trattamento e in attesa dell’inquadramento a cura del medico prescrittore, la cui autorizzazione risulti scaduta, si potrà continuare a prescrivere e concedere i dispositivi medici in dotazione per un periodo massimo di tre mesi;

7. di stabilire che le autorizzazioni rilasciate prima che la presente deliberazione acquisti efficacia rimarranno valide fino a scadenza;

8. di prevedere la riduzione del prezzo di rimborso delle strisce reattive per la glicemia capillare di cui ai vigenti criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 31 luglio 2018, n. 772, a partire dalla data di completa informatizzazione del processo, a euro 0,55 (IVA esclusa).

La deliberazione della Giunta provinciale n. 772 del 31 luglio 2018 è revocata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

ALLEGATO 1

Criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica

Parte I
Parte generale

Articolo 1
Aventi diritto

1. Hanno diritto all’erogazione gratuita dei dispositivi medici di cui ai presenti criteri le persone affette da diabete mellito, iscritte al Servizio sanitario provinciale e in possesso di una valida esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai codici 013 (diabete mellito) o 013T (diabete temporaneo).

2. Le persone non residenti sul territorio provinciale, iscritte o anche non iscritte al Servizio sanitario provinciale, hanno diritto all’erogazione dei dispositivi medici, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria di residenza; i dispositivi medici sono erogati con fatturazione diretta.

3. Hanno diritto all’erogazione dei dispositivi anche le persone assicurate in uno Stato dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in uno Stato con cui sono stati sottoscritti accordi bilaterali sulla sicurezza sociale, e provviste della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) o di un documento equipollente, previa autorizzazione della rispettiva istituzione estera competente.

Articolo 2
Strutture che dispensano i dispositivi medici alle persone con diabete

1. La dispensazione dei dispositivi medici avviene sia attraverso le farmacie comunali e private convenzionate con il Servizio sanitario provinciale, sia attraverso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci e ubicati in provincia di Bolzano, previa stipulazione di una apposita convenzione con l’associazione di categoria dei titolari di farmacia o con il/la rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale.

2. In alternativa o a integrazione della modalità di dispensazione di cui al comma 1, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, può prevedere la distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui al presente regolamento tramite i propri servizi, oppure la loro distribuzione in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria tramite le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati.

3. Alle persone affette da diabete iscritte al Servizio sanitario provinciale, in possesso del codice di esenzione 013 o 013T e ospiti nelle residenze per anziani (case di riposo o centri di degenza) della provincia di Bolzano, tutti i necessari dispositivi medici sono forniti direttamente dall’Azienda Sanitaria, che disciplina a livello aziendale le relative modalità di acquisto e di dispensazione.

4. I dispositivi medici distribuiti direttamente devono essere registrati.

Articolo 3
Autorizzazione

1. L’autorizzazione al ritiro dei dispositivi medici è rilasciata alle persone di cui all’articolo 1 a seguito dell’accertamento della sussistenza del diritto e dietro presentazione della prescrizione di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale o con lo stesso convenzionato. L’autorizzazione non è richiesta per le persone di cui all’articolo 2, comma 3.

2. L’autorizzazione deve prevedere l’erogazione dei dispositivi medici con cadenza trimestrale.

3. Una volta completato il processo di informatizzazione, l’Azienda Sanitaria prevede la possibilità per la persona assistita di ritirare, esibendo l’autorizzazione, il quantitativo di dispositivi medici previsto per il trimestre di riferimento in maniera frazionata, purché il ritiro avvenga entro lo stesso trimestre.

Articolo 4
Educazione terapeutica

1. L’Azienda Sanitaria garantisce alle persone a cui vengono prescritti per la prima volta i dispositivi medici un’adeguata educazione terapeutica quale presupposto per l’erogazione dei dispositivi stessi.

2. I dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia di cui all’articolo 12 potranno essere erogati previa adeguata educazione terapeutica del/della paziente da parte del medico del Servizio di Diabetologia o di Diabetologia pediatrica, che a sua volta dovrà aderire ad un programma formativo specifico.

3. L’educazione terapeutica specifica è prescritta dai medici in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, utilizzando il codice di esenzione 013 o 013T e il codice 93.82.1 o 93.82.2 del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

4. Attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato, ed iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei pazienti diabetici alle terapie possono essere effettuate anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci convenzionati, in base ad un apposito accordo da stipularsi con le associazioni di categoria dei titolari di farmacia o il rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale. Tale accordo deve fissare le condizioni economiche nonché i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. L’accordo deve inoltre prevedere i contenuti educazionali stabiliti dalle strutture specialistiche dell’Azienda Sanitaria.

Articolo 5
Rimborso

1. Il rimborso dei costi dei dispositivi medici alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, è effettuato secondo le modalità previste con apposita convenzione, da stipularsi con l’associazione di categoria dei titolari di farmacia o con il/la rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale.

2. Ai fini del rimborso, ai prezzi dei dispositivi medici erogati alle persone con codice di esenzione 013 (diabete cronico) o 013T (diabete temporaneo) si applica rispettivamente l’I.V.A. ridotta al 4% e l’I.V.A. ordinaria.

Articolo 6
Finanziamento

1. Il finanziamento dell’erogazione dei dispositivi medici alle persone con diabete avviene tramite utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio provinciale relative all’assegnazione indistinta di parte corrente dell’Azienda Sanitaria e nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 7
Rilevazione della spesa

1. L’Azienda Sanitaria provvede alla rilevazione della spesa e all’invio dei dati alla Ripartizione provinciale Salute.

Parte II
Erogazione di dispositivi medici a tecnologia standard

Articolo 8
Elenco dei dispositivi medici a tecnologia standard

1. I dispositivi medici erogabili sono riportati nell’elenco di cui all’allegato 2.

2. Il quantitativo erogabile di strisce reattive e lancette pungidito è predeterminato ed è correlato alla gravità della malattia diabetica e al fabbisogno assistenziale del/della paziente.

3. L’Azienda Sanitaria può autorizzare un quantitativo di strisce reattive e lancette pungidito superiore a quanto prescritto dal medico, se l’aumento è dovuto alla quantità contenuta nella confezione.

4. Il quantitativo massimo trimestrale di strisce reattive e lancette pungidito erogabile è indicato nell’allegato 2, mentre quello relativo agli aghi è correlato al numero di iniezioni giornaliere.

5. Oltre ai dispositivi di cui all’allegato 2 può essere erogato annualmente anche un apparecchio pungidito (codice 0602).

6. Se necessario, possono essere prescritte esclusivamente dal medico specialista anche le strisce per il controllo dei chetoni nell’urina e/o le siringhe per insulina in alternativa agli aghi per penna.

7. In caso di somministrazione insulinica e/o di controllo della glicemia con strisce reattive eseguita sulle pazienti e sui pazienti da “caregivers”, il medico valuterà l’opportunità di prescrivere aghi, lancette o siringhe di sicurezza, le cui quantità massime corrispondono a quelle indicate al comma 4.

Articolo 9
Prezzi di rimborso

1. Si applicano i seguenti prezzi massimi unitari di rimborso (IVA esclusa):

a) striscia reattiva per la glicemia capillare (codice 0043): euro 0,59;

b) striscia reattiva per i chetoni plasmatici (codice 0605): euro 1,66;

c) striscia reattiva per i chetoni nell’urina (codice 0013): euro 0,24;

d) ago per penna da insulina (codice 0001) e ago per penna da insulina di sicurezza (codice 0900): rispettivamente euro 0,14 ed euro 0,36;

e) ago per penna da insulina da 34 gauge (codice 0004) e ago per penna da insulina di sicurezza per pazienti di età inferiore ai 18 anni (codice 0901): rispettivamente euro 0,42 ed euro 0,36;

f) lancetta pungidito (codice 0021) e lancetta pungidito di sicurezza (codice 0902): rispettivamente euro 0,13 ed euro 0,16;

g) siringa per insulina (codice 0002) e siringa per insulina di sicurezza (codice 0903): rispettivamente euro 0,16 ed euro 0,30;

h) apparecchio pungidito (codice 0602): euro 27,77;

2. In caso di sostituzione, cancellazione o inserimento di nuovi dispositivi medici, l’ufficio provinciale competente viene coadiuvato da un gruppo di lavoro composto da:

- un medico specialista dipendente del Servizio sanitario provinciale e da un’infermiere/infermiera designato/designata dalla Direzione Tecnico-Assistenziale dell’Azienda Sanitaria;

- un/una farmacista dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

- un/una rappresentante dell’Associazione provinciale dei titolari di farmacia;

- da un/una rappresentante dei medici di medicina generale scelto/scelta dalle associazioni sindacali;

- un/una rappresentante nominato/nominata dall’Associazione provinciale a tutela dei pazienti diabetici.

Articolo 10
Prescrizione

1. Il medico dipendente del Servizio sanitario provinciale o con lo stesso convenzionato rilascia un’apposita prescrizione della validità massima rispettivamente di 12 mesi in caso di diabete mellito (codice 013) e di 6 mesi in caso di diabete temporaneo (codice 013T); nella prescrizione sono riportati i seguenti dati:

a) nome e cognome del/della paziente;

b) codice fiscale del/della paziente;

c) codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (013 o 013T) del/della paziente;

d) esclusivamente per la prescrizione delle strisce reattive e delle lancette pungidito, numero della sottocategoria di appartenenza del/della paziente di cui all’allegato 2;

e) modello di glucometro in uso;

f) durata dell’erogazione dei dispositivi medici:

1) da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi (per pazienti con codice di esenzione 013);

2) da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi (per pazienti con codice di esenzione 013T);

g) esclusivamente per la prescrizione dei dispositivi medici il cui quantitativo erogabile trimestrale è a discrezione del medico prescrittore:

1) quantitativo trimestrale necessario, nel rispetto dei limiti di cui all’allegato 2;

2) codici con la descrizione dei rispettivi dispositivi medici da dispensare di cui all’allegato 2;

h) codice dell’apparecchio pungidito.

2. L’apparecchio pungidito va prescritto con ricetta separata.

3. Il medico di medicina generale può prescrivere, con ricetta separata e al massimo una volta all’anno, solamente il modello di glucometro disponibile presso i servizi dell’Azienda Sanitaria.

4. I glucometri per adulti con caratteristiche specifiche o per i minori di diciotto anni possono essere prescritti solo dal medico specialista del Servizio di Diabetologia o del Servizio di Diabetologia pediatrica.

5. I dispositivi medici prescritti possono essere sostituiti solo previa prescrizione medica.

Articolo 11
Dispensazione dei dispositivi medici

1. I dispositivi medici prescritti sono dispensati con cadenza trimestrale dalle farmacie convenzionate o dagli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci convenzionati, tenuto conto della marca e del modello di glucometro in possesso del/della paziente e con il quale è stata effettuata la necessaria formazione.

2. Possono essere ritirati solo prodotti corrispondenti alla prescrizione medica e in quantitativi pari o inferiori a quanto ivi indicato.

3. In ogni caso il/la paziente non dispone più di un budget complessivo di spesa mensile per ottenere i dispositivi medici.

Parte III
Adozione delle nuove tecnologie nella terapia del diabete – Sistemi di monitoraggio della glicemia a tecnologia avanzata

Articolo 12
Prescrizione dei dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia

1. I dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia sono prescritti esclusivamente dal medico del Servizio di Diabetologia e del Servizio di Diabetologia pediatrica.

2. Questi dispositivi sono il sistema CGM (Continuous Glucose Monitoring) real time, sia con sensore ad ago che impiantabile, ed il sistema ibrido FGM (Flash Glucose Monitoring).

3. Alle persone a cui viene prescritto il sistema FGM o CGM dovrà essere garantita anche la fornitura di strisce reattive nel rispetto dei limiti di cui all’allegato 2.

Articolo 13
Scelta e utilizzo del dispositivo medico

1. La scelta del dispositivo più idoneo e la valutazione delle sue modalità di utilizzo (continuo/periodico), delle indicazioni all’utilizzo, dei motivi di esclusione, delle controindicazioni e della durata di utilizzo sono effettuate dal medico specialista prescrittore, d’accordo con il/la paziente; a tal fine il medico tiene conto dell’appropriatezza prescrittiva e delle indicazioni del documento tecnico sui nuovi strumenti di monitoraggio continuo della glicemia predisposto dal Gruppo Tecnico di Lavoro “Diabete e Tecnologia” nominato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

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