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Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Criteri per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27

Allegato A

Criteri per la concessione ai Comuni di contributi agli investimenti

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi agli investimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali”, e successive modifiche, di seguito indicata come legge provinciale.

Articolo 2
Finalità

1. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri sono il finanziamento di opere necessarie e urgenti che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune e l’attuazione di interventi compensativi in favore di quei Comuni ai quali l'automatismo dei criteri di ripartizione dei fondi nell’ambito della finanza locale non assicura un concorso finanziario commisurato alle esigenze effettive.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni i Comuni della provincia di Bolzano che realizzano opere nel loro territorio.

Articolo 4
Cumulabilità

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri sono cumulabili con altre agevolazioni nel limite massimo dei costi sostenuti per la realizzazione dell’opera.

Articolo 5
Interventi agevolabili

1. Le somme stanziate sono destinate a finanziare opere di interesse dei Comuni, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 2.

2. Sono finanziate infrastrutture non intese ad essere sfruttate ai fini commerciali ai sensi del punto 203 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01). In caso di uso misto, cioè se l’infrastruttura è usata sia per un’attività economica che per un’attività non economica, devono sussistere i presupposti di cui al punto 207 della Comunicazione.

3. Gli interventi si considerano necessari e urgenti quando sono destinati al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e tali da far fronte a un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica o a uno stato di degrado e non sono ulteriormente dilazionabili. In particolare, si considerano necessarie e urgenti le seguenti categorie di opere:

a) strade costituenti la viabilità locale nonché marciapiedi, piazze, spazi di parcheggio che migliorano la circolazione delle vetture riducendo gli ingorghi, compresi gli interventi preventivi per la riduzione degli incidenti stradali e l’aumento della sicurezza;

b) interventi per la costruzione e manutenzione straordinaria di aree verdi o la prevenzione del loro degrado;

c) interventi straordinari volti a salvaguardare la stabilità, strutturale e non, degli edifici, nonché interventi di tipo impiantistico, compresi quelli relativi alla sicurezza e all’incolumità delle persone o per l’abbattimento di barriere architettoniche, eseguiti in:

1) opere di edilizia scolastica,

2) edifici di culto,

3) opere a finalità di assistenza sociale,

4) opere e impianti destinati a istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali e educative,

5) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico,

6) edifici destinati a servizi pubblici;

d) attrezzature fisse per mercati locali e mattatoi, per l’adeguamento alla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro;

e) ampliamenti del cimitero per poter accogliere nuove tumulazioni;

f) interventi di prevenzione e ripristino a seguito di calamità naturali.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale, ove si renda necessario attuare interventi compensativi in favore di quei Comuni ai quali l'automatismo dei criteri di ripartizione dei fondi, congiuntamente al finanziamento di opere in base a eventuali programmi particolari, non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alle esigenze effettive.

5. Nel caso di cui al comma 4 si valuta, oltre alla situazione economica del Comune, anche la gestione delle quote spettanti al Comune ai sensi dell’accordo sulla finanza locale 2016 del 30.12.2015, e successive modifiche, e si prescinde dalla valutazione dell’urgenza dell’opera come descritta al comma 1. Le opere realizzate in adempimento dei compiti istituzionali e le opere sovracomunali hanno la priorità nell’accesso al finanziamento.

6. Sono altresì agevolabili le spese di progettazione di opere e impianti, l’acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1, l’acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l’ampliamento di tali opere e impianti nonché il loro arredo.

7. Il Comune deve disporre di un progetto esecutivo o definitivo relativo all’opera da realizzare o, in caso di opere minori, di altra adeguata documentazione tecnico-contabile o, in caso di acquisto di beni mobili, di un preventivo di spesa ai sensi della normativa vigente o, in caso di acquisto di beni immobili, di una stima peritale.

8. A condizione che si tratti di compiti o servizi istituzionali del Comune, che sia garantito l’interesse pubblico e che vi sia un’idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali, i Comuni possono trasferire i contributi a terzi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale. Inoltre, i Comuni possono trasferire i contributi a privati mediante stipula di una convenzione, ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Anche in questo caso l’organo comunale competente deve approvare il progetto esecutivo o definitivo dell’opera da realizzare.

9. Se per le opere sono previste fonti di finanziamento specifiche, il Comune è tenuto ad attingere in primo luogo da tali fonti.

Articolo 6
Requisiti

1. La situazione economica del Comune è valutata tenendo conto del rapporto percentuale fra le entrate del Comune ai sensi del comma 2 e le sue spese in conto capitale, con riferimento ai dati dei conti consuntivi nel triennio antecedente alla presentazione della domanda. Sono escluse le spese di investimento rimborsate al Comune dai privati per le zone edilizie abitative e produttive.

2. Sono entrate ai sensi del presente articolo: le somme calcolate in base all’equilibrio di parte corrente di cui alla lettera g) del relativo allegato 10 di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, i contributi di urbanizzazione, le entrate da contributi sul costo di costruzione, le sanzioni per abusi edilizi, le entrate da alienazioni e altre entrate ai sensi dal titolo IV, tipologia 500, categoria 4, del conto consuntivo. Sono escluse le entrate da contributi d’ urbanizzazione per le zone edilizie abitative e produttive, nonché quelle da acquisto terreno per zone edilizie abitative, rimborsate al Comune dai privati.

3. Con decreto dell’assessore/assessora competente nel calcolo della situazione economica si può tener conto anche dell’avanzo di amministrazione con riferimento alle entrate e spese definite ai sensi del presente articolo. Possono inoltre essere definiti livelli minimi di entrate tributarie ai fini del calcolo di cui sopra.

Articolo 7
Tipologia ed entità dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto.

2. L’ammontare dei mezzi finanziari a disposizione è determinato annualmente con accordo sulla finanza locale.

3. Tenuto conto della situazione economica del Comune ai sensi dell’articolo 6, per le opere sono assegnati contributi nella seguente misura percentuale rispetto ai costi previsti dal progetto approvato:

a) se il rapporto percentuale di cui all’articolo 6 è compreso fra 0 e 24,99 per cento: finanziamento fino all’80 per cento dei costi previsti dal progetto approvato;

b) se il rapporto percentuale di cui all’articolo 6 è compreso fra 25 e 50 per cento: finanziamento fino al 50 per cento dei costi previsti dal progetto approvato.

4. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti opere con costi previsti inferiori a euro 100.000,00 IVA esclusa. Dette domande saranno rigettate e archiviate.

Articolo 8
Presentazione della domanda

1. La domanda è redatta su apposito modulo scaricabile dal sito della Ripartizione provinciale Enti locali e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del Comune con firma elettronica qualificata. Può essere presentata dal 1° agosto al 30 settembre di ogni anno.

2. La domanda va inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche.

3. Le domande devono riportare i dati e le informazioni seguenti:

a) descrizione dettagliata del progetto, con motivazione precisa dell’urgenza e della necessità di realizzazione rispettivamente della necessità di una assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi ai sensi dell’articolo 5 comma 2;

b) indicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo;

c) in caso di contributi trasferiti a terzi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale: indicazione del provvedimento di approvazione del progetto e dell’idonea garanzia patrimoniale ai sensi dell’articolo 5, comma 6;

d) costi dell’opera come previsti da:

1) progetto esecutivo o definitivo,

2) altra, adeguata documentazione tecnico-contabile nel caso in cui la legge non preveda l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo o definitivo per poter realizzare l’opera,

3) preventivo di spesa ai sensi della normativa vigente, in caso di acquisto di beni mobili,

4) stima peritale, in caso di acquisto di beni immobili;

e) indicazione che l’opera è o sarà inserita nel documento unico di programmazione o in un altro documento di pianificazione richiesto ai sensi della vigente normativa in materia contabile;

f) nel caso di opere pluriennali: cronoprogramma dei lavori da realizzare nei singoli anni con indicazione dei costi da sostenere in ogni singolo anno;

g) piano di finanziamento, indicando anche gli altri fondi pubblici richiesti e/o ricevuti per l’opera;

h) specificazione della situazione giuridico-patrimoniale dell’opera.

i) dichiarazione che l’opera non è intesa ad essere sfruttata ai fini commerciali ai sensi del punto 203 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01) ovvero che sussiste l’uso misto ai sensi del punto 207 della Comunicazione.

Articolo 9
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. In tal caso i richiedenti devono regolarizzare la domanda entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la richiesta di contributo è archiviata.

2. Sulla base della situazione economica calcolata ai sensi dell’articolo 6 è predisposta una graduatoria; i progetti sono agevolati secondo l’ordine di tale graduatoria e nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 7 fino a esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.

3. La graduatoria viene predisposta da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento e della Ripartizione Enti locali, nonché dal direttore/dalla direttrice e da un collaboratore/una collaboratrice del Consorzio dei comuni. Relatore/relatrice è il direttore/la direttrice del competente ufficio della Ripartizione Enti locali.

4. La concessione del contributo in base alla graduatoria predisposta ai sensi del comma 2 e il rigetto delle domande non agevolabili per esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione e/o per mancanza dei requisiti avvengono con decreto del direttore/della direttrice di Ripartizione.

Articolo 10
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione e la liquidazione avvengono ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

2. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla spesa risultante dal progetto presentato in sede di domanda di contributo, il contributo da liquidarsi è ricalcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e proporzionalmente ridotto.

Articolo 11
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. Nell'ambito della propria attività di comunicazione i beneficiari devono segnalare in forma adeguata che gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente per la liquidazione delle agevolazioni effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Il direttore/La direttrice e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni erogate nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Possono inoltre essere sottoposti a controllo anche i casi dubbi.

3. Durante il controllo a campione viene verificata la congruenza fra le dichiarazioni sostitutive e la documentazione rendicontativa in originale.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di accertate irregolarità saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

6. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 13
Revoca

1. Qualora dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti o la presentazione di false dichiarazioni o il mancato assolvimento di altri obblighi previsti dai presenti criteri, l’agevolazione sarà revocata e dovrà essere restituita maggiorata degli interessi legali.

Articolo 14
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda alle disposizioni della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 15
Disposizione transitoria

1. Per le domande giacenti e non ancora approvate entro la data di cui all’articolo 16 continuano a trovare applicazione i criteri e le procedure di cui all’Accordo sulla finanza locale 2018 del 22.12.2017, punto 5. La concessione del finanziamento avviene con decreto del Presidente della Provincia.

Articolo 16
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

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