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j) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 171)
Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole

1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2020, n. 20.

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento stabilisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e i criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole, in esecuzione dell’articolo 21, commi 1 e 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, di seguito denominata “legge”.

CAPO II
Dotazioni territoriali e funzionali minime

Art. 2 (Principi)

(1) I Comuni devono garantire le dotazioni territoriali e funzionali indispensabili per raggiungere il più alto livello possibile di qualità della vita nelle aree insediabili e per fornire i servizi necessari a salvaguardare i diritti civili e sociali della popolazione, tenendo conto anche delle esigenze dello sviluppo economico, con particolare riferimento a:

  1. le esigenze abitative e di lavoro della cittadinanza;
  2. l’assistenza sociale e sanitaria e il sostentamento delle famiglie e delle singole persone;
  3. il commercio di vicinato di prodotti e servizi di uso quotidiano;
  4. l'istruzione, l’innovazione e la ricerca;
  5. l’associazionismo per scopi collettivi, etici e culturali, nonché per l’esercizio della religione e del culto;
  6. le attività ricreative, l’uso del verde pubblico, l’offerta culturale, lo sport e le manifestazioni;
  7. la mobilità e l’accessibilità, i servizi di trasporto pubblici e collettivi;
  8. la dotazione e la connessione degli spazi pubblici e del verde urbano;
  9. la qualità dell’architettura, con particolare riguardo agli spazi e alle attrezzature di pubblico interesse.

(2) Gli indici di pianificazione stabiliti nel presente regolamento costituiscono la base per le attività di pianificazione rientranti nella competenza dei Comuni.

(3) Nell’ambito di tale attività di pianificazione, gli indici possono essere derogati in base a specifiche necessità o a obiettivi politici, purché sia comunque garantita un’adeguata qualità di pianificazione. Gli scostamenti devono essere adeguatamente motivati con deliberazione del Consiglio.

(4) Nel computo degli abitanti ai fini degli indici di pianificazione per l’individuazione di spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi, impianti sportivi e parcheggi deve tenersi conto anche dei turisti, sommando il numero dei pernottamenti annuali diviso per 200.

(5) L’accessibilità a piedi è indicata in minuti. La conversione in distanza reale – non in linea d’aria – è effettuata con riferimento a un terreno pianeggiante e una velocità media pedonale di 1 m/s.

Art. 3 (Località centrali con ambiti di integrazione)

(1) Dai 116 Comuni altoatesini si individuano dal punto di vista economico, sociale e culturale, attorno a una località riconoscibile come centrale, i seguenti 17 ambiti di integrazione, rappresentati nell’allegata cartina n. 1. Le località centrali sono distribuite in modo da garantire alla popolazione distanze ragionevoli dai vari livelli di strutture e servizi esistenti, assicurando al contempo alle strutture e ai servizi medesimi un bacino di utenza adeguato:

  1. Alta Val Venosta con località centrale Malles per l’ambito di integrazione di Glorenza, Curon Venosta, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre;
  2. Media Val Venosta con località centrale Silandro per l’ambito di integrazione di Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Martello;
  3. Bassa Val Venosta con località centrale Naturno per l’ambito di integrazione di Senales e Plaus;
  4. Burgraviato con località centrale Merano per l’ambito di integrazione di Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Marlengo, Parcines, Rifiano, Scena, Tirolo, Verano;
  5. Ultimo-Val di Non con località centrale Lana per l’ambito di integrazione di Lauregno, Proves, Senale-San Felice, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Ultimo;
  6. Val Passiria con località centrale S. Leonardo per l’ambito di integrazione di Moso e S. Martino in Passiria;
  7. Bolzano e dintorni con località centrale Bolzano per l’ambito di integrazione di Andriano, Bronzolo, Nova Ponente, Appiano, S. Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Nalles, Vadena, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè, Nova Levante;
  8. Bassa Atesina con località centrale Egna per l’ambito di integrazione di Aldino, Anterivo, Ora, Cortaccia, Cortina, Magrè, Montagna, Salorno, Termeno, Trodena;
  9. Gardena con località centrale Ortisei per l’ambito di integrazione di Santa Cristina e Selva di Val Gardena;
  10. Bassa Valle Isarco con località centrale Chiusa per l’ambito di integrazione di Barbiano, Velturno, Laion, Villandro, Funes, Ponte Gardena;
  11. Bressanone e dintorni con località centrale Bressanone per l’ambito di integrazione di Luson, Rio Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna;
  12. Alta Valle Isarco con località centrale Vipiteno per l’ambito di integrazione di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines;
  13. Bassa Val Pusteria con località centrale Brunico per l’ambito di integrazione di Gais, Chienes, Valdaora, Perca, Falzes, Rasun Anterselva, S. Lorenzo, Terento, Vandoies;
  14. Tures-Valle Aurina con località centrale Campo Tures per l’ambito di integrazione di Valle Aurina, Selva dei Molini, Predoi;
  15. Monguelfo e dintorni con località centrale Monguelfo per l’ambito di integrazione di Casies e Braies;
  16. Alta Val Pusteria con località centrale San Candido per l’ambito di integrazione di Villabassa, Sesto, Dobbiaco;
  17. Val Badia con località centrale Badia per l’ambito di integrazione di Corvara, Marebbe, S. Martino in Badia e La Valle.

Art. 4 (Fabbisogno e criteri per l’individuazione)

(1) Ai fini di un uso razionale del territorio, il piano comunale per il territorio e il paesaggio individua, sulla base di un’analisi del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le quali zone miste, zone produttive e altre, qualora nel territorio comunale non siano disponibili immobili adeguati.

(2) Nel calcolo del fabbisogno abitativo devono essere considerati il numero e la composizione dei nuclei familiari.

(3) Il fabbisogno abitativo minimo per abitante è fissato in una volumetria di 100 m³.

(4) Uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile deve tener conto dell'obiettivo della prevenzione del traffico, tramite:

  1. individuazione delle zone miste in luoghi in cui l’offerta pubblica o privata di beni e servizi per il fabbisogno quotidiano della popolazione è a una distanza massima di 500 m;
  2. individuazione delle zone miste a una distanza non superiore a 300 m da fermate, raggiungibili a piedi, dei mezzi di trasporto pubblici ovvero a una distanza massima di 1 km dalle stazioni del trasporto ferroviario o funiviario;
  3. riduzione al minimo delle distanze tra abitazioni, luoghi di lavoro e strutture per il tempo libero e l’educazione, applicando i seguenti indici di pianificazione per l’accessibilità a piedi:
    1. asili nido, parchi giochi: 5 minuti;
    2. scuole elementari, campi sportivi: 10 minuti;
    3. locali per associazioni, strutture pubbliche, aziende commerciali, di servizi, artigianali, industriali o alberghiere diverse da quelle di cui alla lettera a): 20 minuti.

(5) Per la localizzazione delle zone produttive si applicano i seguenti criteri di valutazione:

  1. l’ampliamento di zone produttive esistenti ha la priorità rispetto alla previsione di nuove zone produttive isolate;
  2. aree vicine a infrastrutture esistenti sono da preferire, prestando attenzione in particolare all’accessibilità e al loro collegamento al sistema di trasporto pubblico;
  3. le trasformazioni di aree sottoposte a vincolo e la previsione di zone produttive in prossimità di corsi d’acqua o di zone umide sono da evitare.

(6) Al fine di assicurare la qualità urbana e ambientale dell’area insediabile e la sua funzionalità nel lungo periodo, in fase di pianificazione dev’essere rivolta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  1. organizzazione della mobilità sostenibile;
  2. biodiversità;
  3. gestione del verde;
  4. trattamento delle acque reflue;
  5. gestione delle acque meteoriche;
  6. pianificazione di parcheggi per motoveicoli e biciclette,
  7. pianificazione dell’arredo urbano,
  8. gestione delle aree non ancora edificate.

(7) Il Comune promuove la biodiversità delle specie animali e vegetali nell’area insediabile attraverso misure quali:

  1. la manutenzione, creazione, riqualificazione e interconnessione di spazi verdi diversi e aree seminaturali all’interno dell'area insediabile, come sostegno alla sopravvivenza di specie animali e vegetali, con collegamento a strutture verdi extraurbane e sovraordinate o ad aree di valore ecologico;
  2. la conservazione di alberi di valore ecologico esistenti e l’utilizzo di diverse specie di alberi, arbusti e piantagioni perenni, preferibilmente autoctone e ricche di fiori e bacche come fonte di cibo e rifugio per uccelli e insetti;
  3. la semina di prati e bordure fioriti, ricchi di specie curate in maniera estensiva, anche in aree verdi lungo le strade e in piccole aree verdi residue;
  4. lo sviluppo della vegetazione autoctona spontanea, in particolare negli spazi residuali;
  5. la conservazione e creazione di impianti di nidificazione;
  6. la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo al minimo, il rispetto della permeabilità del suolo fino alle acque sotterranee, l’uso di pavimentazioni permeabili all'acqua e l’eliminazione della sigillatura di quelli esistenti;
  7. l’adozione di sistemi per la gestione sostenibile delle acque meteoriche;
  8. l'inverdimento di muri e facciate, in particolare di quelli senza finestre;
  9. l’inverdimento dei tetti con pendenza inferiore a 15°;
  10. l’arredo di piazze con messa a dimora di alberi, anche per un migliore microclima, e il rinverdimento lungo le strade urbane, fra l’altro mediante piantumazione di viali – piantumazione di alberi a intervalli regolari di circa 10 m;
  11. la realizzazione di posti auto fuori terra con pavimentazioni permeabili all'acqua e messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 5 posti auto;
  12. la progettazione paesaggistica ed ecologica degli spazi aperti nell’edilizia residenziale e la messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 250 m² di superficie non coperta da edifici;
  13. la copertura di cantine e parcheggi sotterranei non sottostanti agli edifici, di terrazze, strade e percorsi d’accesso con 60 cm di terra per consentire una piantagione ricca di specie e la messa a dimora di alberi;
  14. la creazione di aree o l’adozione di misure di compensazione ecologica in caso di espansione degli insediamenti.

(8) Al fine di garantire la permeabilità del suolo nelle zone produttive si applica l’indice di riduzione dell’impatto edilizio, in breve RIE, di cui all’allegato B.

(9) La gestione delle acque meteoriche avviene ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, recante “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in materia di tutela delle acque”, e – fatti salvi i casi eccezionali motivati da ragioni tecniche – segue il principio per cui tutta l’acqua meteorica caduta su un terreno deve essere raccolta e riutilizzata o lasciata infiltrarsi nello stesso terreno. La gestione sostenibile delle acque meteoriche deve garantire la fruibilità e la conservazione nel tempo degli spazi verdi e aperti di cui all’articolo 10 di questo regolamento.

Art. 5 (Mobilità e accessibilità)

(1) A garanzia della sostenibilità si perseguono i seguenti obiettivi primari:

  1. prevenzione del traffico;
  2. spostamento del traffico motorizzato individuale;
  3. ottimizzazione del traffico.

(2) Per prevenzione del traffico si intende l’eliminazione della necessità di spostamenti e la riduzione dei percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale. La prevenzione del traffico avviene attraverso:

  1. la creazione di aree insediabili compatte, comprese entro distanze brevi, conformemente all'articolo 4, comma 4;
  2. la prevenzione della dispersione insediativa tramite ampliamento delle aree insediabili in siti idonei, adiacenti alle aree edificate esistenti e in corrispondenza delle infrastrutture;
  3. la pianificazione di zone a destinazione mista, prevedendo zone residenziali che comprendono anche servizi e attività commerciali e produttive compatibili con la residenza;
  4. la pianificazione di nuove zone edificabili comprensive di servizi e infrastrutture per la mobilità, in particolare di rimesse e depositi per gli autobus del trasporto pubblico locale;
  5. la collocazione delle nuove strutture che richiamano nuovi flussi di traffico, quali strutture commerciali o d’intrattenimento, servizi, strutture educative, sanitarie e ricreative, nonché delle zone produttive, ecc., in aree limitrofe ad alto potenziale di utenza, facilmente accessibili con mezzi pubblici e non motorizzati.

(3) Lo spostamento del traffico motorizzato individuale che utilizza carburanti fossili su mezzi di trasporto ecologici, in particolare su mezzi di trasporto pubblici ad alta efficienza energetica e sul traffico ciclistico e pedonale, avviene tramite:

  1. l’ampliamento della rete di trasporto pubblico con, tra l’altro, corsie preferenziali, l’aumento della frequenza delle corse e della capacità del trasporto pubblico nonché dell’offerta di servizi di mobilità flessibili e orientati alla domanda;
  2. la creazione di una rete capillare di fermate del trasporto pubblico, libere da barriere architettoniche, rispettando i seguenti indici di pianificazione:
    1. per residenze, servizi, strutture commerciali, zone produttive: 300 m dalla fermata dell’autobus o 1 km dalla stazione dei mezzi di trasporto su rotaia o a fune;
    2. per spazi verdi, parchi giochi e impianti sportivi collegati a quartieri e insediamenti abitativi: 200 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;
    3. per istituti d’istruzione: 100 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;
    4. per strutture sociosanitarie: 100 m dalle fermate dei mezzi di trasporto pubblici;
  3. la creazione, alla periferia degli insediamenti, di nodi d’interscambio della mobilità, nei quali il passaggio dal trasporto motorizzato individuale al trasporto pubblico locale è garantito attraverso un parcheggio di accoglienza di dimensioni adeguate;
  4. lo sviluppo dell’infrastruttura ciclabile tramite creazione di una rete di piste ciclabili sicura, confortevole, capillare e continua, per quanto possibile separata dal traffico veicolare, e di una rete di parcheggi per biciclette, comodamente raggiungibili e sicuri, adeguati alla destinazione d’uso e alle dimensioni degli edifici, ove possibile con stazioni di ricarica per biciclette elettriche. Le stazioni di noleggio biciclette devono essere combinate con parcheggi o nodi intermodali;
  5. la creazione di una rete pedonale sicura, confortevole, capillare e continua, di spazi urbani attraenti e di zone a traffico limitato quali zone pedonali;
  6. misure che disincentivano il traffico motorizzato individuale e favoriscono l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo nonché misure che promuovono gli spostamenti in bicicletta e a piedi, fra le quali: limitazione dei parcheggi privati, limitazione delle possibilità di parcheggio in centro, aumento del prezzo per la sosta nei centri urbani, riduzione della velocità nelle aree insediabili tramite istituzione di zone con limite di velocità di 30 km/h, creazione di restringimenti di carreggiata e dossi, limitazione dell’accesso ai centri urbani per i mezzi pesanti, limitazione del traffico motorizzato individuale nelle zone turistiche fortemente sviluppate.

(4) L’ottimizzazione del traffico consiste in misure che contribuiscono alla riduzione degli effetti negativi del traffico che non è possibile ridurre né spostare, e avviene attraverso:

  1. la promozione di sistemi di propulsione a basse emissioni, elettrici, a idrogeno, a metano o simili; l’estensione della rete di stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno; l’installazione di punti di ricarica in garage pubblici e di appositi dispositivi in edifici privati;
  2. la promozione di concetti di trasporto alternativi che consentono l’utilizzo condiviso dei veicoli e riducono la percentuale di conducenti che viaggiano soli, quali il car sharing, il car pooling, la costituzione di gruppi di viaggio, i biglietti aziendali, ecc.;
  3. misure che ottimizzano il flusso del traffico e incrementano l’efficienza.

(5) La pianificazione di nuove superfici destinate alla viabilità deve ricomprendere misure di rafforzamento della biodiversità quali l’individuazione di ponti verdi o aree verdi in prossimità delle strade.

Art. 6 (Parcheggi pubblici)

(1) Per l’individuazione di parcheggi pubblici vale l’indice di pianificazione di 2,5 m²/abitante. I parcheggi pubblici sono aperti al pubblico e servono per scopi pubblici. Gli operatori privati devono soddisfare autonomamente le proprie esigenze di parcheggio ai sensi dell’articolo 7.

(2) Per i centri storici e per i comuni con un alto numero di pernottamenti turistici, un’alta percentuale di pendolari o con forti flussi di turismo giornaliero vanno previste, in caso di comprovato fabbisogno, ulteriori possibilità di parcheggio.

(3) Almeno la metà delle aree di cui ai commi 1 e 2 deve essere destinata al parcheggio di mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in car sharing e veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate, e deve offrire la possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica.

(4) Al fine di raggiungere o mantenere un’elevata qualità di vita nelle aree insediabili è auspicabile trasferire i parcheggi pubblici per autoveicoli dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano, qualora i concetti di traffico alternativi, quali i sistemi di condivisione, non offrano soluzioni adeguate.

(5) I parcheggi pubblici per autoveicoli devono essere collocati preferibilmente in prossimità di nodi intermodali quali strutture Park & Ride, fermate dei mezzi pubblici e simili, ed essere in ogni caso combinati con parcheggi per biciclette facilmente accessibili e sicuri e, ove possibile, con stazioni per il noleggio di biciclette.

(6) Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi pubblici devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.

(7) Per un utilizzo razionale dei parcheggi pubblici esistenti devono essere adottati adeguati sistemi di gestione.

(8) I comuni con più di 20.000 abitanti devono dotarsi di un deposito attrezzato per la rimessa degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la individuazione nei piani comunali di apposite aree destinate alla loro realizzazione.

Art. 7 (Parcheggi privati)

(1) Nell'ambito del programma di mobilità e di accessibilità ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'articolo 51 della legge, i Comuni stabiliscono standard specifici per la realizzazione di parcheggi privati, tenendo conto dell’offerta di infrastrutture e di servizi di mobilità e delle destinazioni d’uso previste nell’area pianificata, e – in osservanza delle disposizioni legislative – anche limitandone la realizzazione ad ambiti circoscritti, prescrivendo parcheggi collettivi e, in caso di deroghe agli standard, imponendo prestazioni sostitutive.

(2) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni stabilite dai Comuni nel programma di mobilità e di accessibilità, per le singole destinazioni d’uso valgono i seguenti indici:

 

Verkehrsquelle/
Zweckbestimmung

Fahrradabstellplätze /
parcheggi biciclette

Pkw-Stellplätze /
Parcheggi auto

Fonte del traffico/
destinazione d’uso

a. Wohnen

2 / 200 m³

1 / 200 m³

a. residenza

b. Handel

1 / 50 m²     Verkaufsfläche/      superficie di vendita

1 / 50 m²    Verkaufsfläche/       superficie di vendita

b. commercio

c. Dienstleistung

1 / 50 m²     Nutzfläche/      superficie utile

1 / 40 m²    Nutzfläche/ superficie utile

c. attività di servizio

d. kleine Handwerks-betriebe (≤ 5 Angestellte)

1 / 70 m²     Nutzfläche/      superficie utile

1 / 60 m²    Nutzfläche/ superficie utile

d. piccole imprese artigianali (≤ 5 dipendenti)

e. größere Handwerksbetriebe

10 % der Beschäftigten

degli occupati

30 % der Beschäftigten

degli occupati

e. imprese artigianali di maggiori dimensioni

f. Gewerbe

10 % der Beschäftigten

degli occupati

30 % der Beschäftigten

degli occupati

f. attività produttiva

g. Beherbergung und Privatzimmer-vermietung, Ferienwohnungen

1 / 15   Betten /
posti letto      +

20 %  für das Personal/
per il personale

1 / 4 Betten /
posti letto      +

20 % für das Personal /
per il personale

g. esercizi ricettivi e affittacamere, appartamenti per le vacanze

h. Schank- und Speisebetriebe

1 / 6 Sitzplätze

6 posti a sedere

1 /  6 Sitzplätze

6 posti a sedere

h  esercizi di somministrazione di pasti e bevande

(3) Nella determinazione degli standard il numero dei posti auto privati deve essere limitato in correlazione alla posizione nell’area insediabile e all’accessibilità dei trasporti pubblici. I criteri di cui tenere conto sono la distanza della prevista costruzione dalla fermata del trasporto pubblico locale più vicina, la frequenza delle corse, il collegamento al trasporto interregionale, tempi di percorrenza più favorevoli grazie, ad esempio, a corsie riservate, ecc. Nel caso specifico devono essere tenute in considerazione le condizioni del traffico a livello locale e speciali misure volte a ridurre la necessità di parcheggi, ad esempio biglietti per lavoratori dipendenti, la realizzazione di stazioni di car sharing, car pooling, ecc.

(4) Al fine di raggiungere o mantenere un’elevata qualità di vita nelle aree insediabili deve essere privilegiato il trasferimento dei parcheggi privati dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano.

(5) Con riguardo alla mobilità sostenibile e alla mobilità elettrica, i parcheggi di nuova costruzione devono essere dotati di possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica.

(6) Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi privati devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l'infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.

Art. 8 (Scuole e scuole dell’infanzia)

(1) L’indice di pianificazione per l’individuazione di aree per scuole e scuole dell’infanzia è stabilito nella misura di 5,5 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 5,0 m²/abitante per le località centrali ai sensi dell’articolo 3 di questo regolamento e di 4,0 m²/abitante per i restanti Comuni.

(2) Tutti gli istituti d’istruzione devono essere collegati alla rete pedonale e ciclabile e ai trasporti pubblici.

(3) Per un raggio di 100 m intorno alle scuole e alle scuole d’infanzia deve essere istituita una zona a traffico limitato, almeno nelle fasce orarie di ingresso e uscita.

(4) Nel programma di mobilità incluso nel programma di sviluppo comunale di cui all’articolo 51 della legge, in relazione alla morfologia del territorio possono essere definiti ulteriori parametri in merito ai tempi di percorrenza a piedi o con veicoli o alle distanze.

Art. 9 (Strutture di interesse pubblico)

(1) Nelle aree residenziali devono essere previste, a seconda del fabbisogno e comunque in modo da servire il maggior numero possibile di utenti, strutture di interesse pubblico per attività culturali e sociali, per i servizi sanitari e di prevenzione, per l’amministrazione, per i servizi pubblici e per la sicurezza.

(2) Per l’individuazione di strutture di interesse pubblico valgono gli indici di pianificazione di 3,0 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 2,5 m²/abitante per le località centrali ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e di 2,0 m²/abitante per i restanti Comuni.

Art. 10 (Spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi)

(1) ll verde e gli spazi aperti assicurano, nell’interesse generale:

  1. spazio per attività quotidiane e ricreative, fra le quali la mobilità pedonale e ciclistica, il contatto sociale e la comunicazione, l’organizzazione del tempo libero e la rigenerazione;
  2. l’organizzazione dell’abitato in relazione alla struttura dell’insediamento, all'orientamento e alla creazione di identità;
  3. funzioni ecologiche, con effetti sulla biodiversità e sul clima dell’abitato, ad esempio grazie al loro effetto rinfrescante nonché al loro contributo alla salubrità dell'aria e al bilancio idrico;
  4. la conservazione di spazi naturali, con effetti positivi per gli habitat di animali e piante, per la rete dei biotopi e per la protezione degli ecosistemi.

(2) La rete di spazi verdi pubblici, che devono in massima parte avere capacità di drenaggio e non essere sigillati, è costituita da aree con funzioni diverse e alta qualità di permanenza, alle quali vengono assegnati i seguenti indici di pianificazione in relazione all’accessibilità pedonale in minuti dall'abitato, al fabbisogno di spazio per abitante e all'estensione assoluta dell'area:

  1. gli spazi verdi collegati ad abitazioni sono i parchi giochi per bambini e gli spazi verdi continui nelle vicinanze dell’abitato, dotati di aree per bambini piccoli e aree gioco per bambini, raggiungibili in 5 minuti a piedi, con un indice di 3,5 m²/abitante e una superficie fino a un ettaro;
  2. gli spazi verdi collegati ad aree residenziali sono i parchi giochi per i giovani, i parchi di dimensioni minori attrezzati con aree gioco per bambini e giovani, gli spazi verdi urbani e di paese, raggiungibili in 10 minuti a piedi, con un indice di 4 m²/abitante e una superficie di 1-3 ettari;
  3. gli spazi verdi collegati a quartieri e insediamenti abitativi, situati esclusivamente nelle località centrali indicate all'articolo 3 del presente regolamento, sono i parchi di maggiori dimensioni e le parti di collegamenti verdi con parchi giochi e strutture per tutte le età; sono predisposti anche per le attività sportive e raggiungibili in 20 minuti a piedi; hanno un indice di 4 m²/abitante e una superficie di 3-5 ettari; questi spazi verdi devono essere dotati di servizi igienici facilmente accessibili.

(3) La qualità degli spazi aperti pubblici viene migliorata creando una rete di spazi eterogenei di piccole dimensioni fra i quali rientrano piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali, strade chiuse al traffico e dedicate al gioco, aree per fare movimento e luoghi di soggiorno, spazi con soluzioni per sedersi, aree stradali con piantumazioni, viali, luoghi alberati a delimitazione degli spazi, ecc. Tali spazi aperti contribuiscono alla rivitalizzazione delle località e in un'area insediabile a misura d’uomo devono essere previsti entro distanze percorribili a piedi.

(4) Nell’area insediabile gli spazi verdi e gli spazi aperti devono essere progettati in modo da essere esteticamente gradevoli, privi di barriere, fruibili dal maggior numero possibile di gruppi diversi di utenti, sostenibili e di valore sotto il profilo ecologico. Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, negli spazi verdi e gli spazi aperti, comprese le aree nei pressi delle strade e gli spazi verdi residui su piccola scala, la biodiversità locale delle specie animali e vegetali deve essere incentivata attraverso misure adeguate, quali:

  1. la semina di prati fioriti ricchi di specie al posto dei prati, nel caso di superfici pubbliche nella misura minima del 10% dello spazio verde interessato;
  2. la piantagione di diverse tipologie di alberi, arbusti e fiori perenni ricche di fiori anche con bacche come fonte di cibo per gli animali;
  3. l’utilizzo di pavimentazioni permeabili all’acqua e togliere la sigillatura di quelli esistenti;
  4. il mantenimento e la creazione di luoghi idonei alla nidificazione;
  5. la creazione di ambienti naturali di riposo con superfici umide, legno morto, cumuli di rami o pietre o altro.

(5) La dotazione di spazi verdi e spazi aperti pubblici degli insediamenti esistenti ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere rilevata in sede di redazione del programma comunale di sviluppo per il territorio e il paesaggio.

(6) Nei piani di attuazione per le zone miste, nel caso di complessi residenziali con più di 10 unità abitative almeno il 20 per cento delle superfici non occupate da edifici è riservato a parchi giochi. L'area serve principalmente alle persone residenti nel complesso residenziale, non deve essere pubblica, ma deve essere liberamente accessibile e fruibile da tutte le persone residenti nel complesso residenziale. Se dopo la sua costruzione il parco giochi è aperto al pubblico, può essere considerato spazio verde collegato ad abitazioni ai sensi del comma 2, lettera a). In caso la superficie sia inferiore a 300 m² devono essere previste attrezzature per bambini e ragazzi, in caso di superfici superiori a 300 m² anche attrezzature per adolescenti, eventualmente su una diversa porzione dell’area; in caso di superfici superiori a 700 m² deve essere predisposto un campo per giochi con la palla. Ove possibile, le aree devono essere delimitate come un’unica unità coerente.

(7) I parchi giochi devono trovarsi in posizione soleggiata, al riparo dal vento ed essere protetti dal traffico e raggiungibili in sicurezza. Devono rispondere alle varie esigenze di gioco e di movimento dei bambini e dei giovani e devono stimolarli nelle loro attività. L'ombra deve essere fornita da adeguati elementi di protezione dal sole e devono essere piantati alberi ad alto fusto adatti al sito.

(8) Nelle zone produttive devono essere previsti degli spazi verdi pubblici ovvero fasce con alberi e arbusti lungo gli assi stradali nella seguente misura minima:

  1. zone produttive con una superficie superiore a 4 ettari: 5% della superficie complessiva;
  2. zone produttive con una superficie da 2 a 4 ettari: 2% della superficie complessiva;
  3. zone produttive con una superficie inferiore a 2 ettari: a discrezione dell’Amministrazione comunale.

Art. 11 (Impianti sportivi)

(1) Gli impianti sportivi destinati alla pratica di sport individuali e di squadra di varie tipologie devono essere collegati a una rete di percorsi pedonali e ciclocompatibili nonché essere raggiungibili con mezzi di trasporto ecosostenibili. I percorsi ciclabili e pedonali costituiscono la base per una vita quotidiana ricca di movimento e per una mobilità quotidiana non motorizzata.

(2) L’indice minimo di superfici destinate allo sport è pari a 3,5 m²/abitante. È da privilegiarsi un utilizzo plurimo, anche per fasce orarie differenziate, tenendo conto delle strutture sportive esistenti.

CAPO III
Criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole

Art. 12 (Definizione di sede dell’azienda agricola)

(1) Per sede dell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge si intende il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell’azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni devono essere realizzati entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale, preservando l’aspetto tradizionale del paesaggio.

(2) Se si costruiscono edifici presso la sede dell’azienda agricola la loro distanza da un edificio esistente non può superare i 40 metri. A tale prescrizione si può derogare in casi eccezionali, giustificati da ragioni di tutela dei beni culturali, del paesaggio e degli insiemi, da valutazioni tecnico-aziendali e urbanistiche ovvero in situazioni di pericolo, qualora non risulti tecnicamente possibile o economicamente sostenibile assicurare, anche mediante interventi distribuiti nel tempo, un rischio specifico medio (Rs2) o minore. La sussistenza della situazione eccezionale deve essere certificata dalla ripartizione provinciale competente.

(3) Qualora gli edifici residenziali e aziendali dell’azienda agricola siano situati in luoghi differenti e separati tra loro, o qualora esista unicamente l’edificio residenziale, quale sede dell’azienda agricola si intende il luogo nel quale è situato l’edificio residenziale.

CAPO IV
Entrata in vigore

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Indici di pianificazione per l’individuazione di aree da destinare a strutture pubbliche e a spazi privati di interesse pubblico

 

 

Hauptzentrum/
Bolzano

zentrale Orte/

località centrali

Übrige Gemeinden/ restanti Comuni

 

a. Kindergärten und Schulen

5,5 m²/E

5,0 m²/E

4,0 m²/E

a. asili nido e scuole

b. Einrichtungen von allgemeinem Interesse: Einrichtungen für den Kultus, für kulturelle und soziale Tätigkeiten, für Vorsorge und Gesund-heitsdienste, für die Verwaltung und für öffentliche Dienste (Post, Telefon) sowie andere

3,0 m²/E

2,5 m²/E

2,0 m²/E

b. costruzioni e impianti di interesse generale: edifici di culto, edifici per le attività culturali e sociali, per i servizi sanitari e di assistenza, per l'amministrazione e per i servizi pubblici (poste e telefoni) e altri

c. Öffentliche Grünräume inkl. Spielplätze1

11,5 m²/E

11,5 m²/E

7,5 m²/E

c. spazi verdi pubblici inclusi parchi giochi1

davon wohnungsbezogen

3,5 m²/E

3,5 m²/E

3,5 m²/E

di cui collegati ad abitazioni

davon wohngebietsbezogen

4 m²/E

4 m²/E

4 m²/E

di cui collegati ad aree residenziali

davon stadtteil- und ortschaftsbezogen

4 m²/E

4 m²/E

-

di cui collegati a quartieri e insediamenti abitativi

d. private oder halböffent-liche Spielplätze

Bei Wohnanlagen mit mehr als 10 Wohneinheiten sind mindestens 20% der nicht von Gebäuden bedeckten Fläche Spielplätzen vorbehalten.

In complessi residenziali con più di 10 unità abitative almeno il 20% delle superfici non occupate da edifici è riservato a parchi giochi.

d. parchi giochi privati o semipubblici

e. öffentliche Parkplätze (inkl. Car-Sharing, Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder und nicht motorisierte Fahrräder; falls möglich auf mehreren Ebenen)1

2,5 m²/E

2,5 m²/E

2,5 m²/E

e. parcheggi pubblici (incl. car sharing, veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate, possibilmente su vari piani)1

f. Sportanlagen1

3,5 m²/E

3,5 m²/E

3,5 m²/E

f. impianti sportivi1

Insgesamt

26 m²/E

25 m²/E

19,5 m²/E

Totale

1 E = abitanti e turisti, questi ultimi calcolati dividendo il numero dei pernottamenti per 200.

Allegato B (articolo 4, comma 8)
Regolamentazione delle aree verdi tramite l’Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE)

Per quanto attiene alla sistemazione dei lotti edificiali con riguardo alla permeabilità del suolo, trovano applicazione le procedure per la Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E.

  1. Definizioni
    L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E., è un indice numerico di qualità ambientale applicato al lotto edificiale; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde.
    La procedura R.I.E. si applica a tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica all’interno delle zone produttive che sono soggetti a titolo abilitativo.
    Il modello per il calcolo del R.I.E. è fornito, su richiesta, da Business Location Südtirol, in breve BLS, che mette anche a disposizione la modulistica e il manuale d’istruzioni.
    Ai fini del presente regolamento costituiscono elementi essenziali nella determinazione del valore R.I.E. delle superfici:
    • la tipologia e i materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche;
    • la gestione e l’eventuale recupero/riuso delle acque meteoriche;
    • la piantumazione e l’inverdimento pensile.
  2. Principi normativi:
    Fondamento generale della procedura R.I.E. è l’obiettivo di garantire il miglior indice R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) possibile, partendo dalla rilevazione del valore R.I.E. allo stato dei fatti (R.I.E. 1) e con riferimento all’indice R.I.E. predefinito per il tipo di intervento (R.I.E. Z).
    In caso di nuova costruzione o di riqualificazione di più del 40 per cento della superficie non permeabile del lotto o della cubatura esistente è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,5. Per un intervento di dimensioni più ridotte è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,0.
  3. pplicazione della procedura R.I.E. in procedimenti edilizi:
    La procedura R.I.E. è obbligatoria per i seguenti interventi all’interno della zona produttiva:
    1. interventi di nuova costruzione o edificazione su parte di aree non ancora edificate;
    2. interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate ecc.) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
  4. Certificazione preventiva del R.I.E.:
    La certificazione preventiva del R.I.E. avviene in sede di rilascio del corrispondente titolo abilitativo ai sensi della vigente legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sulla base dei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del progetto:
    1. modello di calcolo;
    2. allegato grafico (consistente in una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con indicazione precisa delle superfici in relazione al loro grado di permeabilità, alla tipologia dei materiali impiegati, alla dettagliata individuazione delle caratteristiche del "verde" proposto e alle modalità di smaltimento ovvero recupero delle acque meteoriche).
    Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 1, del presente allegato si applica il principio di cui alla lettera b).
    Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 2, del presente allegato si applica il principio della migliore approssimazione possibile all’indice R.I.E. più elevato, sia esso il R.I.E. dello stato dei fatti (R.I.E. 1) o il R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), mediante presentazione di apposita documentazione tecnica. Qualora l’indice R.I.E. dello stato dei fatti (R.I.E. 1) risulti maggiore dell’indice R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), il R.I.E. 1 non può essere peggiorato.
    Il progettista ha comunque l’onere di dimostrare di avere applicato il principio normativo di cui alla lettera b) anche in casi critici; la prova è fornita tramite certificazione tecnica da cui risulta che la proposta progettuale è la migliore possibile nelle condizioni date.
  5. Certificazione finale del R.I.E.:
    Alla segnalazione certificata di agibilità deve essere allegata un’apposita dichiarazione attestante la conformità R.I.E. del progetto.
  6. Divieto di trasformazione delle superfici cui è stato assegnato un valore R.I.E:
    È vietata qualsiasi modifica delle superfici autorizzate con un determinato valore R.I.E. (superfici a verde, superfici drenanti ecc.) salva nuova procedura autorizzativa.
  7. Istruttoria di certificazione:
    L’amministrazione comunale è responsabile dell’istruttoria relativa alla certificazione preventiva e finale del R.I.E. e rilascia il nulla osta per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
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ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
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ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
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