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Delibera 11 agosto 2020, n. 604
COVID-19 – Modifica ed integrazione della delibera della Giunta Provinciale del 17 marzo 2020, n° 198 (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)

La Giunta Provinciale, preso atto di quanto segue:

Il comma 2 dell’art. 36 bis della L.P. n. 7 del 05/03/2001 nella formulazione vigente prevede che all’assistito il quale abbia prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non si sia presentato all’ora e nel luogo pattuiti senza disdire l’appuntamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta Provinciale, si applichi una sanzione nella misura di euro 35,00, indipendentemente dal possesso di un’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 657 del 03/07/2018 ha recepito con decorrenza 01/01/2019 quanto stabilito dalla L.P. n. 7/2001, identificando alcuni motivi costituenti idonea giustificazione alla mancata disdetta e gli ambiti di applicazione della sanzione amministrativa, e delegando all’Azienda sanitaria la predisposizione di misure idonee a ricordare al cittadino l’avvicinarsi di un appuntamento.

Con Deliberazione n. 198 del 17/03/2020 in osservanza delle disposizioni nazionali per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare delle misure volte ad evitare assembramenti di persone, la Giunta Provinciale ha previsto:

1) la sospensione per la durata dell’emergenza delle attività delle commissioni mediche, delle commissioni provinciali e delle commissioni di ricorso operanti in materia sanitaria, ad eccezione di quelle attività di amministrazione dei citati organi collegiali che possono essere svolte a distanza;

2) la sospensione dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 36/bis della L.P. n. 7/2001 fino al termine dell’emergenza previsto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 per il 31/07/2020;

3) il tacito rinnovo delle esenzioni per reddito a carattere stabile in scadenza al 31/03/2020 per un anno (codici E01, E03, E04);

4) il rinnovo fino al termine dell’emergenza delle esenzioni per reddito i cui requisiti possono variare a breve termine (codici E02, E21, E22, E99), salvo il dovere del cittadino nei casi 3) e 4) di comunicare all’Azienda Sanitaria eventuali modifiche della situazione reddituale che incidono sul possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione ticket;

5) la sospensione delle quote di compartecipazione a carico delle assistite e degli assistiti previste dal punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, nr. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione fino al termine dell’emergenza previsto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 per il 31/07/2020;

6) in applicazione di una comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicata l’11 marzo 2020, la proroga di 90 giorni dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il punto 6 della parte dispositiva della stessa deliberazione n. 198 del 17/03/2020 prevede che la validità delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici anche per quelli per persone con diabete nonché dei piani terapeutici per malati rari che risultano in scadenza viene estesa d’ufficio di 90 giorni a partire dal momento della scadenza e al massimo fino al termine dello stato di emergenza.

La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 269 del 15/04/2020 ha consentito l’attività delle commissioni di prima istanza, che operano nell’ambito dell’invalidità civile e della legge n. 104/1992, per la trattazione fino al responso finale di soli casi ritenuti urgenti e indifferibili, con esito positivo e giudizio formulato su mera base documentale, a patto che le adunanze avvengano con modalità a distanza dei membri, prevendendo al contempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la durata del periodo di emergenza.

Con Decreto dell’Assessore alla Salute n. 8959 del 28/05/2020 è stata revocata la sospensione dell’attività degli organi collegiali in materia sanitaria che sia compatibile con le misure di sicurezza di volta in volta valide.

In base alle esigenze derivanti dal mantenimento delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 6 aprile 2020 è stata pubblicata un’altra comunicazione AIFA che estendeva la proroga della validità di 90 giorni ai piani terapeutici in scadenza nel mese di maggio 2020

In data 29 maggio 2020 AIFA ha pubblicato un ulteriore comunicato che dispone che ad integrazione dei precedenti comunicati dell’11 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 e limitatamente ai casi in cui non fosse ancora possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie soggette a piano terapeutico AIFA (web-based o cartaceo), la validità di tali piani può essere prorogata fino al 31 agosto 2020.

L’avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle risorse aziendali sull’erogazione dei servizi essenziali e di emergenza/urgenza, e al contempo il differimento di gran parte dell’attività ambulatoriale programmata e la conseguente sospensione del servizio aziendale di reminder dell’appuntamento prenotato.

La necessità di tutela della collettività permane, anche tenuto conto dell’incertezza legata agli sviluppi del contagio da COVID-19, i quali potrebbero determinare, soprattutto in autunno, un’estensione del termine di fine emergenza e il ritorno all’adozione di misure di contenimento più severe.

La legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4 in materia di assistenza ai pazienti affetti da celiachia stabilisce all’articolo 1, comma 3, che la Giunta provinciale determini i criteri e le modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da celiachia, distinte per classi d’età, tenendo conto dell’importo massimo di spesa stabilito dalla normativa statale.

Con deliberazione della Giunta provinciale 5 febbraio 2019, n. 62 sono state approvate le Linee guida per l’erogazione gratuita di prodotti senza glutine a favore dei pazienti celiaci.

L’art. 3 comma 6 delle sopraccitate linee guida prevede che la o il paziente celiaco possa spendere l’importo autorizzato solo nel mese di riferimento. L’eventuale importo non goduto nel mese di riferimento andrà perso.

A seguito dello stato di emergenza sanitaria connesso all’epidemia da Covid-19, viste le limitazioni agli spostamenti introdotte per prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica, è stato necessario prevedere in via eccezionale ed in accordo con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la possibilità per le e i pazienti celiaci di spendere i buoni del mese di marzo e di aprile entro la fine del mese successivo. Tale possibilità è stata prevista con lettera prot. PROV_BZ 30_03_2020 0222226 e prot. PROV_BZ 24.04.2020 0267076.

L’articolo 13 dell’allegato A alla delibera provinciale del 17 febbraio 2003, n. 406, prevede che l'accreditamento abbia validità quinquennale.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate si ritiene necessario provvedere:

1) al rinnovo d’ufficio delle esenzioni per reddito E02 e E22 fino al 31/03/2021;

2) al rinnovo di ufficio delle esenzioni per invalidità civile C01, C02, C03 C04, C05, C06, al massimo fino al 31/03/2021, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone;

3) all’estensione della sospensione dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 36/bis della L. P. n. 7/2001 fino al 31/08/2020;

4) alla proroga della sospensione disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 198 del 17 marzo 2020, delle quote di compartecipazione a carico delle assistite e degli assistiti di cui al punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, nr. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione fino al 31/03/2021;

5) al rinnovo di ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici anche per quelli per persone con diabete nonché dei piani terapeutici per malati rari al massimo fino al 31/03/2021, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone;

6) alla proroga della validità dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo del piano terapeutico, qualora non fosse possibile eseguire la stessa durante il periodo di validità del piano stesso;

7) prevedere la possibilità di spendere i buoni mensili per l’acquisto di prodotti per celiaci entro la fine del mese successivo a quello di riferimento del buono stesso.

8) L’accreditamento delle strutture sanitarie già accreditate in scadenza viene prolungato d’ufficio fino al 31/03/2021.

Rimane salvo il dovere del cittadino di comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria, seguendo le modalità da quest’ultima individuate, qualsiasi variazione della situazione reddituale/ di salute che possa incidere sui requisiti necessari al riconoscimento dell’esenzione ticket.

Controlli sulle situazioni reddituali e eventuali azioni di recupero verranno svolti a posteriori.

Pertanto, si ritiene che la presente delibera non comporti minori entrate significative per l’Azienda Sanitaria.

Le minori entrate derivanti dalla presente deliberazione sono stimate in 51.000 € per l’anno 2020 e in 30.000 per il 2021 e sono a carico del Bilancio dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige che vi farà fronte nel 2020 mediante l’assegnazione indistinta impegnata con delibera della Giunta Provinciale n. 1151 del 17/12/2019, mentre per i primi 3 mesi dell’esercizio successivo mediante gli stanziamenti del pertinente programma di spesa che verrà impegnato ad inizio dell’annualità di competenza sul capitolo di spesa, relativo all’assegnazione indistinta di parte corrente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Viene previsto il rinnovo d’ufficio delle esenzioni per reddito E02, E22 al 31/03/2021.

2. Viene previsto il rinnovo d’ufficio delle esenzioni per invalidità civile C01, C02, C03, C04, C05, C06, al massimo fino al 31/03/2021, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone.

3. Viene prorogata la sospensione disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 198 del 17 marzo 2020, delle quote di compartecipazione a carico delle assistite e degli assistiti di cui al punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, nr. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione fino al 31 marzo 2021.

4. Viene previsto il rinnovo di ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici anche per quelli per persone con diabete nonché dei piani terapeutici per malati rari al massimo fino al 31/03/2021, nei casi in cui l’Azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite o le modalità ritenute consone.

5. Viene prorogata la validità dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo del piano terapeutico, qualora non fosse possibile eseguire la stessa durante il periodo di validità del piano stesso e comunque non oltre il 31/03/2021.

Nel caso la o il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non è automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, del medico specialista di riferimento.

6. Viene prevista la possibilità di prorogare, limitatamente al periodo di emergenza connesso all’epidemia da Covid-19, la validità dei buoni mensili per l’acquisto di prodotti dietoterapeutici senza glutine da parte dei pazienti celiaci fino al mese successivo a quello di riferimento. La proroga è disposta mensilmente, in base all’evolversi della situazione epidemiologica e in accordo con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, con provvedimento del Direttore dell’ufficio provinciale competente.

7. Viene prevista la sospensione dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 36 bis della L.P. n. 7/2001 fino al 31/08/2020.

8. Viene previsto che l’accreditamento delle strutture sanitarie già accreditate in scadenza venga prolungato d’ufficio fino al 31/03/2021.

9. Alle eventuali minori entrate per il bilancio dell’Azienda Sanitaria derivanti dalla presente deliberazione stimate in 51.000 € per l’anno 2020 e in 30.000 per i primi 3 mesi del 2021 si fa fronte per il 2021 attraverso l’assegnazione indistinta impegnata con delibera della Giunta Provinciale n. 1151 del 17/12/2019, mentre per i primi 3 mesi dell’esercizio successivo mediante gli stanziamenti del pertinente programma di spesa che verrà impegnato ad inizio dell’annualità di competenza sul capitolo di spesa, relativo all’assegnazione indistinta di parte corrente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

10. Il presente provvedimento viene trasmesso all’Azienda sanitaria affinché ne dia opportuna pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

11. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

 

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