(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.
(1) L’Ufficio amministrativo strade al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto assume le seguenti competenze:
(2) Dopo l’ultimo ufficio al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto è aggiunto il seguente ufficio, con la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio tecnico Strade
(1) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione, dopo la seconda lineetta è inserita la seguente lineetta:
(1) La Ripartizione Presidenza e Relazioni Estere di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Presidenza”.
(2) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato l’Ufficio affari di gabinetto.
(3) All’interno della Ripartizione Presidenza sono istituiti i seguenti uffici con le seguenti competenze:
“Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici
Ufficio Relazioni estere e volontariato
Ufficio Euregio
(4) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato il Servizio Donna.
(1) Nell’allegato A della legge provinciale la Ripartizione “Enti locali e Sport” assume le seguenti competenze:
“Ripartizione Enti locali e Sport
(2) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio vigilanza di cui al punto 7. Enti locali e Sport assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio Vigilanza e consulenza
(3) L’Ufficio promozione opere pubbliche di cui al punto 7. Enti locali e Sport nell’allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio Finanza locale
(1) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione Agricoltura di cui al punto 31. dell’allegato 1 del decreto, la prima lineetta è così sostituita:
(2) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione Agricoltura di cui al punto 31. dell’allegato 1 del decreto è aggiunta, dopo l’ultima lineetta, la seguente lineetta:
(1) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Pianificazione provinciale di cui al punto 28. Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio assume la seguente denominazione: “Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia”.
(2) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia sono aggiunte, dopo l’ultima lineetta, le seguenti competenze:
(1) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Prestazioni sanitarie di cui al punto 23. Salute assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio Assistenza sanitaria
(2) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Governo sanitario di cui al punto 23. Salute assume le seguenti competenze:
(3) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto la penultima lineetta è così sostituita:
(4) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto, dopo l’ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta:
(1) Nell’elenco delle competenze della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei di cui al punto 34 dell’allegato A della legge provinciale, dopo l’ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta:
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1. aprile 2020
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.