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t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 141)
Modifica della struttura amministrativa dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 1 (Definizioni)

(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.

Art. 2 (Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ripartizione Servizio Strade)

(1) L’Ufficio amministrativo strade al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto assume le seguenti competenze:

  1. “amministrazione del demanio stradale, classificazione e declassificazione delle strade statali e provinciali
  2. rilascio di concessioni ai sensi del Codice della strada
  3. vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuali
  4. consulenza, informazione e formazione dei dipendenti del servizio stradale
  5. consulenza in materia ai comuni
  6. funzioni di polizia amministrativa
  7. manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale lungo le strade di interesse provinciale, le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali, nonché campagne di promozione della sicurezza stradale
  8. consulenza tecnica alle Amministrazioni comunali ed alle Ripartizioni provinciali
  9. autorizzazioni e nulla osta riguardanti la segnaletica pubblicitaria e turistica
  10. predisposizione delle ordinanze relative all’installazione dei segnali di prescrizione
  11. risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
  12. predisposizione degli atti amministrativi relativi a lavori, forniture e servizi, comprese gare d’appalto e relativi contratti
  13. liquidazione delle fatture relative alle prestazioni professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché ai servizi connessi
  14. predisposizione di convenzioni per lavori e servizi a favore di terzi”

(2) Dopo l’ultimo ufficio al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto è aggiunto il seguente ufficio, con la seguente denominazione e le seguenti competenze:

“Ufficio tecnico Strade

  1. ispezione dei ponti e delle strutture delle gallerie
  2. gestione dei piani di manutenzione dei ponti
  3. gestione dei ponti ad elementi componibili
  4. lavori di manutenzione attinenti alla statica o altamente specializzati su ponti e strutture di gallerie
  5. rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e al transito in deroga ai divieti
  6. gestione delle barriere stradali tipo PAB e della licenza di produzione
  7. rilevazioni del traffico
  8. gestione dei dati stradali
  9. gestione e aggiornamento delle liste di priorità degli interventi
  10. gestione amministrativa e rinnovo del parco mezzi
  11. standardizzazione delle manutenzioni stradali”

Art. 3 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative Ufficio Sviluppo della cooperazione)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione, dopo la seconda lineetta è inserita la seguente lineetta:

  1. “tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell’articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e successive modifiche; in particolare svolge le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi (OCRI)”

Art. 4 (Segreteria generale della Provincia Ripartizione Presidenza e Relazioni estere)

(1) La Ripartizione Presidenza e Relazioni Estere di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Presidenza”.

(2) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato l’Ufficio affari di gabinetto.

(3) All’interno della Ripartizione Presidenza sono istituiti i seguenti uffici con le seguenti competenze:

“Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici

  1. Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bi- e trilinguismo
  2. rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale
  3. reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua o della lingua prescelta nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione
  4. organizzazione e svolgimento degli esami di bi- e trilinguismo
  5. obblighi di servizio per prestazioni essenziali in ambito sanitario con riferimento alla proporzionale e al bi- e trilinguismo
  6. parità di genere
  7. convenzioni con le Poste italiane
  8. Tutela consumatori

Ufficio Relazioni estere e volontariato

  1. tutela internazionale delle minoranze e dei gruppi etnici
  2. cooperazione allo sviluppo
  3. cooperazione transfrontaliera
  4. organizzazioni non profit e tenuta dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché delle organizzazioni di promozione sociale
  5. tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato
  6. servizi volontari
  7. relazioni estere
  8. cerimoniale, uso dello stemma della Provincia
  9. assistenza ai sudtirolesi emigrati all'estero e ai lavoratori transfrontalieri

Ufficio Euregio

  1. compiti operativi connessi all’amministrazione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
  2. attuazione dei progetti diretti del GECT e coordinamento dei progetti a livello provinciale riguardanti l’Euregio
  3. punto di contatto dell’Euregio
  4. informazione e comunicazione in relazione all’Euregio”

(4) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della Ripartizione Presidenza viene stralciato il Servizio Donna.

Art. 5 (Segreteria generale della Provincia Ripartizione Enti locali)

(1) Nell’allegato A della legge provinciale la Ripartizione “Enti locali e Sport” assume le seguenti competenze:

“Ripartizione Enti locali e Sport

  1. finanza locale
  2. Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  3. funzioni di vigilanza e consulenza e segreteria della Giunta provinciale nella propria funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 54, primo comma, punto 5, dello Statuto di autonomia
  4. amministrazione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano
  5. spettacoli pubblici e polizia locale
  6. sport”

(2) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio vigilanza di cui al punto 7. Enti locali e Sport assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

“Ufficio Vigilanza e consulenza

  1. vigilanza sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e su altri enti o istituti locali
  2. servizio di consulenza e d'ispezione
  3. controllo sugli organi e controllo sostitutivo
  4. controllo di legittimità sulle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e dell'Istituto per l'edilizia sociale
  5. controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione,
  6. formazione dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretarili
  7. polizia locale urbana e rurale
  8. spettacoli pubblici
  9. autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  10. finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
  11. diritti di segreteria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1”

(3) L’Ufficio promozione opere pubbliche di cui al punto 7. Enti locali e Sport nell’allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

“Ufficio Finanza locale

  1. finanziamenti correnti e promozione della collaborazione tra gli enti locali
  2. finanziamento delle spese d’investimento degli enti locali”

Art. 6 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile Ripartizione Agricoltura)

(1) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione Agricoltura di cui al punto 31. dell’allegato 1 del decreto, la prima lineetta è così sostituita:

  1. “promozione degli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole e relativa consulenza”

(2) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica della Ripartizione Agricoltura di cui al punto 31. dell’allegato 1 del decreto è aggiunta, dopo l’ultima lineetta, la seguente lineetta:

  1. “competenza per la sede distaccata di Egna”

Art. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni Culturali Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio)

(1) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Pianificazione provinciale di cui al punto 28. Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio assume la seguente denominazione: “Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia”.

(2) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia sono aggiunte, dopo l’ultima lineetta, le seguenti competenze:

  1. “gestione del sistema informativo paesaggio e territorio SIPAT
  2. pubblicazione di geodati e cartografia in internet
  3. consulenze nei settori cartografia e geodati all’Amministrazione provinciale e agli enti locali
  4. standard tecnici e servizi per la gestione degli atti della pianificazione comunale”

Art. 8 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative Ripartizione Salute)

(1) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Prestazioni sanitarie di cui al punto 23. Salute assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:

“Ufficio Assistenza sanitaria

  1. pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie in ospedale e sul territorio
  2. iscrizione al servizio sanitario provinciale
  3. assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali
  4. medici convenzionati di medicina generale, pediatri di libera scelta nonché medici specialisti ambulatoriali, incluse le contrattazioni collettive
  5. sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci nell’ambito della spesa sanitaria
  6. Osservatorio per la salute
  7. epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registri di patologia
  8. gestione del sistema informativo del servizio sanitario provinciale e valutazione della performance”

(2) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Governo sanitario di cui al punto 23. Salute assume le seguenti competenze:

  1. “infrastrutture e investimenti
  2. pianificazione e finanziamento di strutture sanitarie, dotazione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie dell'informazione e arredi
  3. ingegneria clinica e pianificazione della dotazione di grandi apparecchiature sanitarie
  4. contributi per investimenti
  5. e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione
  6. Unità operativa governo clinico
  7. autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie
  8. health technology assessment-HTA (valutazione delle tecnologie sanitarie), ricerca e innovazione
  9. centro per la gestione del rischio clinico, promozione e garanzia della qualità
  10. trasporto sanitario e servizio di soccorso
  11. dispositivi medici e assistenza farmaceutica
  12. vigilanza su farmacie e grossisti, titolari di farmacie convenzionati, incluse le contrattazioni collettive
  13. segreteria e gestione della commissione ricorsi per diversi ambiti dell'assistenza sanitaria
  14. approvvigionamento da terzi”

(3) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto la penultima lineetta è così sostituita:

  1. “gestione amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca”

(4) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto, dopo l’ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta:

  1. “medicina di genere”

Art. 9 (Innovazione, Ricerca, Università e Musei)

(1) Nell’elenco delle competenze della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei di cui al punto 34 dell’allegato A della legge provinciale, dopo l’ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta:

  1. “musei”

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1. aprile 2020

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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