(1) Dopo l’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 53:
“Art. 53 (Assegno Covid-19 per minori)
1. A tutti i nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, con componenti minorenni al momento della presentazione della domanda, è concesso, per ogni componente minorenne, un importo una tantum di 400,00 euro, denominato “Assegno Covid-19 per minori”. Hanno diritto all’assegno i nuclei familiari che nel periodo di vigenza delle prestazioni di emergenza “Aiuto immediato Covid-19” e Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie – Covid-19, di cui all’articolo 52, soddisfacevano il requisito di cui al comma 2 del medesimo articolo; ne hanno diritto anche se non avevano presentato domanda per le prestazioni di emergenza.
2. Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda.
3. Le domande per l’assegno di cui al comma 1 sono da presentare entro il 30 ottobre 2020, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.