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Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti

Allegato A

Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano la realizzazione, l’autorizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali dei rifiuti di cui al successivo articolo 10, di seguito denominati “centri di raccolta”, ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera b), e 32 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2
Autorizzazioni

1. La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia. Il comune territorialmente competente trasmette il relativo progetto all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima per l’approvazione da parte della stessa, ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23, e della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

2. I centri di raccolta sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui alle presenti linee guida.

3. L’esercizio dei centri di raccolta è autorizzato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23.

4. L’eventuale scarico di acque reflue e/o meteoriche è autorizzato ai sensi della legge provinciale n. 8/2002, e successive modifiche.

Art. 3
Regolamento d’esercizio del centro di raccolta

1. Il comune competente approva il regolamento d’esercizio del centro di raccolta. Tale regolamento contiene tutte le prescrizioni necessarie per la corretta gestione del centro.

Art. 4
Requisiti tecnico gestionali

1. I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, dei rifiuti elencati all’articolo 10. I rifiuti sono conferiti in maniera differenziata per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento.

2. I centri di raccolta devono rispettare i requisiti tecnico gestionali di cui agli articoli da 5 a 9 e da 11 a 14.

Art. 5
Ubicazione del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento.

Art. 6
Presupposti

1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

2. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 7
Dotazione

1. Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a) adeguata viabilità interna;

b) idonea pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti: la superficie delle aree di deposito rifiuti deve essere eseguita in pavimentazione industriale (cemento armato), mentre la restante superficie in asfalto;

c) sistema di copertura adeguato: le aree di deposito rifiuti nonché le rampe di accesso devono essere munite di idonea copertura;

d) idoneo sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti. Per lo smaltimento delle acque meteoriche devono essere osservate le prescrizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n.6;

e) recinzione di altezza non inferiore a 2 m.

2. All'interno dell'area del centro di raccolta devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica dei depositi rifiuti. All’esterno deve essere prevista, ben visibile per dimensioni e collocazione, esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Art. 8
Struttura del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a) un’area di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o box, platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili per autovetture ed idonee pedane posizionate tra i cassoni scarrabili per garantire possibilmente il riempimento omogeneo del cassone;

b) un deposito per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi realizzato in fabbricato (muratura), protetto mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici, attrezzato all’interno con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. Ad ogni modo vanno rispettate le prescrizioni in materia di tutela delle acque di cui alla legge provinciale n. 8/2002, e successive modifiche.

2. L’area ed il deposito di cui al comma 1 devono essere chiaramente identificati e muniti di esplicita cartellonistica.

Art. 9
Modalità di conferimento dei rifiuti al centro di raccolta

1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo e del controllo di accettazione effettuato dal gestore del centro o dai suoi collaboratori, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Art. 10
Tipologie di rifiuti conferibili

1. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (EER 080318);

- imballaggi in carta e cartone (EER 150101);

- imballaggi in plastica (EER 150102);

- imballaggi in legno (EER 150103);

- imballaggi metallici (EER 150104);

- imballaggi in materiali compositi (EER 150105);

- imballaggi in materiali misti (EER 150106);

- imballaggi in vetro (EER 150107);

- imballaggi in materia tessile (EER 150109);

- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (EER 150110*);

- imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (EER 150111*);

- pneumatici fuori uso, solo se conferiti da utenze domestiche (EER 160103);

- filtri dell’olio (EER 160107*);

- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*, limitatamente ai toner e alle cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche (EER 160216);

- gas in contenitori a pressione, limitatamente a estintori e aerosol ad uso domestico (EER 160504* e 160505);

- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106* – solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (EER 170107);

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* – solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (EER 170904);

- carta e cartone (EER 200101);

- vetro (EER 200102);

- frazione organica (EER 200108 e 200302);

- abbigliamento e prodotti tessili (EER 200110 e 200111)

- solventi (EER 200113*);

- acidi (EER 200114*);

- sostanze alcaline (EER 200115*);

- prodotti fotochimici (EER 200117*)

- pesticidi (EER 200119*)

- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (EER 200121*);

- apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (EER 200123*, 200135* e 200136);

- oli e grassi commestibili (EER 200125);

- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (EER 200126*);

- vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 200127* e 200128);

- detergenti contenenti sostanze pericolose (EER 200129*);

- detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (EER 200130);

- medicinali (EER 200131* e 200132);

- batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (EER 200134);

- legno (EER 200137* e 200138);

- plastica (EER 200139);

- metalli (EER 200140);

- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini, solo se provenienti da utenze domestiche (EER 200141);

- rifiuti biodegradabili (EER 200201);

- terra e roccia (EER 200202);

- altri rifiuti non biodegradabili (EER 200203);

- rifiuti ingombranti (EER 200307);

- cartucce toner esaurite (EER 200399);

- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali.

2. L’accettazione di ulteriori rifiuti non presenti nell’elenco di cui al comma 1 è soggetta all’esame e all’autorizzazione dell’Ufficio provinciale Gestione rifiuti.

Art. 11
Controllo accettazione

1. Al centro di raccolta deve essere garantito quanto segue:

a) la costante presenza di personale qualificato ed addestrato alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché alle procedure di sicurezza e di emergenza in caso di incidenti;

b) la sorveglianza ed il controllo durante le ore di apertura da parte del competente personale del centro di raccolta.

Art. 12
Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5. I rifiuti liquidi devono essere depositati al coperto, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale n.8/2002, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 6/2008, e successive modifiche.

7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

8. I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

9. La frazione organica deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura.

10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

11. È necessario adottare idonee procedure per poter accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature.

12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 13
Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera):

a) devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;

b) dev’essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

c) dev’essere mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

d) devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

3. Al centro di raccolta devono essere rimossi giornalmente quei rifiuti che si dovessero trovare all’esterno delle aree di stoccaggio dedicate o all’esterno del centro.

4. I centri di raccolta sono esonerati dalla registrazione dei rifiuti urbani in entrata; la registrazione dei rifiuti urbani deve essere effettuata solo all’atto dell’uscita degli stessi.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso/uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.

Art. 14
Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

2. La frazione organica deve essere avviata agli impianti di recupero minimo una volta alla settimana, in caso di necessità anche più spesso, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Art. 15
Beni riutilizzabili

1. Presso i centri di raccolta possono essere individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

2. Nei centri di raccolta possono altresì:

a) essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinate alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;

b) essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.

3. La gestione delle aree o degli spazi di cui al presente articolo deve essere disciplinata con il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 3.

Art. 16
Norma transitoria

1. I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni provinciali continuano ad operare e si conformano alle presenti linee guida secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dalle presenti linee guida, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione.

2. Entro un anno dalla data di approvazione delle presenti linee guida, il comune territorialmente competente deve presentare all’Ufficio provinciale Gestione rifiuti un piano di adeguamento del centro. Con il provvedimento di approvazione del piano è fissato il termine finale per l’ultimazione dei lavori di adeguamento.

 

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