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Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Criteri per il calcolo della quota variabile del canone di gestione e per il rimborso di altre spese inerenti al termovalorizzatore di Bolzano

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 586 del 20.5.2014 è stata approvata la convenzione per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Eco Center S.p.A..

L’art. 8, comma 6 b di suddetta convenzione prevede che, sulla base di criteri stabiliti dalla Provincia, ogni anno con decreto assessorile vada determinata la quota variabile del canone annuale per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Bolzano entro un tetto massimo di euro 7.000.000, IVA esclusa.

L’art. 8, comma 7 di suddetta convenzione prevede che con decreto assessorile siano stabiliti i criteri determinativi delle altre spese connesse all’impianto. Il medesimo decreto fissa anche il contributo per il Comune in cui ha sede l’impianto.

Il gestore dell’impianto è obbligato, in ogni caso, a efficientare i propri costi operativi seguendo le scelte e le indicazioni strategiche della Provincia. Il Gestore non ha scopo di lucro e deve avvicinare quanto più possibile i prezzi ai costi marginali - come per altro previsto dagli affidamenti in-house (vedi relazione ex art. 34 dl. 179/2012 allegata alla delibera 586/2014).

In base al principio di efficientamento della gestione dell’impianto i costi medi e i costi marginali del breve periodo devono corrispondere ai costi previsti per il periodo medio (se non lungo). Sarà così mantenuto, se non migliorato, l’equilibrio economico e finanziario di cui al piano economico finanziario (PEF), nel rispetto del vincolo di bilancio, senza rincorrere metodiche utilitaristiche o a ulteriori servizi resi - iure privatorum.

Il Comune di Bolzano riceve un indennizzo quale Comune sede dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti.

Per garantire una tariffa per lo smaltimento rifiuti unitaria è opportuno compensare i costi di trasporto in funzione delle rispettive distanze dei Comuni ovvero dei Comprensori all’impianto di termovalorizzazione. Tali costi rientrano nella definizione di cui all’art. 8 comma 7 della citata convenzione.

Per garantire una tariffa unitaria in Alto Adige è opportuno ridistribuire i costi di gestione delle stazioni di trasbordo presenti in Provincia di Bolzano tra tutti i comuni conferitori all’impianto e fatti rientrare nella definizione di cui sopra.

Con deliberazione 1382/2016 è stata stabilita l’indennizzo per il comune di Bolzano, pari a 6% di 81 € per ogni tonnellata di rifiuto urbano conferito; 20 € per ogni tonnellata di rifiuto conferito dalla Provincia autonoma di Trento; 6% di 90 € per ogni tonnellata di rifiuto speciale conferito all’impianto.

Ritenuto opportuno elaborare e determinare ai sensi dell’art. 8, commi 6b e 7 della “convenzione per la gestione del termovalorizzatore di Bolzano”, i criteri per il calcolo della quota variabile del canone della gestione, nonché quelli per il rimborso di altre spese inerenti all’impianto e il contributo per il Comune in cui ha sede l’impianto.

Il Consiglio dei Comuni in data 16.12.2020 ha rilasciato parere positivo alla bozza di delibera.

L’Avvocatura della Provincia in data 12.05.2020 ha rilasciato parere positivo alla bozza di delibera.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare i criteri ai sensi dell’art. 8 della convenzione n. 1660 del 21.05.2014 approvata con delibera n. 586 del. 20.05.2014, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO A

Criteri di rimborso

Costi di trasporto

Comuni e Comunità comprensoriali si trovano a distanze diverse sia dalle stazioni di trasbordo che dall’impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Bolzano. Per questa ragione si hanno per i Comuni costi di trasporto di importi diversi. I costi di trasporto saranno inclusi dal gestore dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti. In questo caso sarà considerata la distanza tra il municipio dei singoli comuni e la stazione di trasbordo o l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti a seconda della destinazione finale dei rifiuti, dove il valore è arrotondato al chilometro

Per il calcolo dei costi di trasporto viene considerato un container di 28 ton di carico (massimo carico ammissibile per trasporto).

Per il trasporto dalle stazioni di trasbordo all’impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Bolzano si tiene conto della distanza effettiva tra gli impianti arrotondata al chilometro.

I trasporti effettuati dai comuni sede d’impianto alle stazioni di trasbordo o all’impianto di termovalorizzazione di rifiuti sono esclusi dalla compensazione.

Per il calcolo del rimborso dei costi come sopra definiti si applicherà il costo medio come stabilito dalla Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. La verifica dei costi medi verrà fatta almeno una volta ogni 5 anni o secondo necessità. Per i primi 5 anni sono assunti costi pari a 0,17 €/t*km come determinato dal tavolo tecnico del 2013. La quantità di riferimento considerata sarà quella prodotta nel 2018.

Costi di gestione delle stazioni di trasbordo

Per la gestione delle stazioni di trasbordo delle comunità comprensoriali si adottano i costi medi effettivi come rilevati nelle stazioni di trasbordo.

La Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima fissa i costi medi. La definizione verrà fatta almeno una volta ogni 5 anni o secondo necessità.

Per i primi 5 anni sono assunti costi pari a 7€/t come determinato dal tavolo tecnico del 2013. Come quantità di rifiuti da gestire si fa riferimento a quella prodotta nel 2018.

Indennizzo per il Comune di Bolzano

In qualità di Comune, sede d’impianto, il Comune di Bolzano, riceve un indennizzo pari a 7 € a t di rifiuti trattati nel termovalorizzatore di Bolzano.

Criterio di calcolo della quota variabile del canone

Alla luce delle deliberazioni della Giunta Provinciale n° 586/2014, 1382/2016, n° 887/2016 il perimetro per il calcolo della quota variabile è definito dalle seguenti voci di costo:

1) SPESE

a) Spese personale

b) Prodotti chimici di processo

c) Energia

d) Manutenzione:

- ordinaria

- imprevista/straordinaria

e) Smaltimento residui

f) Incarichi a terzi

g) Analisi chimiche e controlli

h) Studi e consulenze

i) Assicurazioni

j) Altri oneri di gestione

k) Prodotti per ufficio

l) Spese telefoniche/postali

m) Pubblicità e manifestazioni

n) Affitti e pulizie

o) Tassa discarica su scorie altri rifiuti

p) Imposta UTIF

q) Rimborso a comune sede impianto

r) Rimborsi trasporti e Stazioni di trasbordo

s) Altri costi:

- Canone a Provincia

- Ammortamenti

- Spese generali

2) RICAVI

a) Ricavi Interni (Ricavi da smaltimento grigliato eco center);

b) Ricavi dalla ternovalorizzazione (t):

- Ricavi dal trattamento di rifiuti urbani - provenienza Alto Adige

- Ricavi dal trattamento dei rifiuti speciali - provenienza Alto Adige

- Ricavi dal trattamento dei rifiuti urbani provenienza da fuori Alto Adige

- Ricavi dal trattamento dei rifiuti speciali - provenienza da fuori Alto Adige

c) Ricavi dalla vendita di energia elettrica

d) Ricavi dalla vendita di energia termica

e) Ricavi dalla vendita di energia elettrica incentivata

f) Ricavi dalla vendita di materiale ferroso

g) Ricavi da contributi pubblici

h) Altri ricavi (compresi i ricavi provenienti dal recupero dei metalli preziosi dalle scorie).

Quota variabile del canone

Per il calcolo della quota variabile del canone i costi e i ricavi medi e i costi e ricavi marginali del breve periodo devono corrispondere ai costi e ricavi previsti per il periodo medio (se non lungo). Sarà così mantenuto, se non migliorato, l’equilibrio economico e finanziario di cui al piano economico finanziario (PEF), nel rispetto del vincolo di bilancio, senza rincorrere metodiche utilitaristiche o a ulteriori servizi resi jure privatorum.

I costi medi saranno definiti periodicamente e comunque almeno una volta ogni 5 anni dall’Agenzia per l’Ambiente e la tutela del Clima. Allo scopo saranno utilizzati i costi medi nazionali e internazionali nonché i dati dell’impianto. La relazione dell’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima sarà allegata al decreto assessorile.

Resta impregiudicato quanto stabilito all’art. 8 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale 586/2014.

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