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Delibera 19 maggio 2020, n. 355
COVID-19 - Sussidi a imprese agricole (modificata con delibera n. 447 del 23.06.2020)

...omissis...

1. di approvare i criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di cui all’allegato A della presente deliberazione si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 30 settembre 2020.

3. I sussidi di cui ai presenti criteri sono concessi dopo che saranno stati approvati dalla Commissione europea ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO A

COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. Qualora ammissibili, le agevolazioni in forma di sussidi sono concesse quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

3. I presenti criteri acquistano efficacia non appena la Commissione europea li approverà in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863, e successive modifiche.

Articolo 2
Oggetto del sussidio

1. Oggetto del sussidio è l’integrazione del reddito derivante dalle attività agricole e connesse che sono state pesantemente colpite dagli effetti della crisi dovuta all’epidemia da COVID-19.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese agricole che nell’anno 2020 hanno svolto in Alto Adige una o più delle seguenti attività:

a) attività “agrituristiche” ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, esercitate da imprese iscritte nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa legge provinciale;

b) trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 2, numeri 6 e 7, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE da parte di produttori primari (vendita diretta) in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

c) attività di ortofloricoltura esercitate da giardiniere iscritto/giardiniera iscritta nel rispettivo albo professionale e in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria prevista ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o iscritto/iscritta nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

Articolo 4
Requisiti

1. I beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, devono soddisfare i requisiti richiesti alle microimprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. L’impresa agricola deve avere iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020.

3. L’impresa agricola, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, deve avere realizzato un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro (Quadro RN della dichiarazione dei redditi), ove:

a) nel caso di imprese individuali il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN della dichiarazione dei redditi;

b) nel caso di società il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN, cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.

4. Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività dall’01.01.2019 devono aver realizzato, entro febbraio 2020, un fatturato di almeno 6.000,00 euro nelle attività interessate dalla crisi da COVID-19 di cui all’articolo 3, comma 1. Questi beneficiari non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato.

5. Le aziende ortofloricole non devono inoltre aver impiegato, nel 2019, più di tre addetti a tempo pieno. Dal conteggio sono esclusi collaboratrici e collaboratori familiari, personale stagionale e a tempo parziale nonché apprendisti e studenti con contratto di formazione.

6. Salvo quanto previsto all’articolo 12, i sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

a) un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nell’anno 2020 rispetto al 2019 negli ambiti di attività di cui all’articolo 3, comma 1. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Se nell’anno 2020 tale fatturato non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019, il sussidio percepito dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione;

b) un fatturato totale massimo di 200.000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e di 400,000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono l’attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sempre riferito alla medesima partita IVA.

Articolo 5
Esclusione

1. Sono escluse dalle agevolazioni:

a) le imprese agricole che non rientrano tra le microimprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese agricole di cui all’articolo 3, comma 1, il cui fatturato nell’anno 2019, riferito alle attività interessate dalla crisi da COVID-19, non ha raggiunto l’importo di 10.000,00 euro per le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, e l’importo di 20.000,00 euro per l’attività di cui alla lettera c). Nel caso in cui gli importi suindicati siano raggiunti o superati, il fatturato realizzato con le rispettive attività non deve essere però inferiore al 20 per cento del fatturato totale dell’azienda nell’anno 2019.

c) le imprese che prima del 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, qualora il sussidio venga concesso sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863, e successive modifiche.

2. La disposizione di cui alla lettera b) non si applica alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dall’anno 2019.

Articolo 6
Ammontare dell’agevolazione

1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:

a) 3.000,00 euro per le imprese richiedenti di cui all’articolo 4, comma 4, che hanno iniziato l’attività dall’01.01.2019;

b) 5.000,00 euro per le imprese richiedenti con attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 per tali attività a causa della crisi da COVID-19;

c) 10.000,00 euro per le imprese richiedenti con attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

Articolo 7
Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata esclusivamente online, tramite il servizio e-government dell’Amministrazione provinciale “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole”, entro il 30 settembre 2020.

2. Può essere presentata un’unica domanda per partita IVA.

3. La domanda non è ammissibile nel caso in cui, a valere sulla medesima partita IVA, venga presentata domanda di sussidio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020, recante i criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese”.

4. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma. Quest’ultima viene inviata dal sistema al/alla richiedente tramite e-mail subito dopo l’invio della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al/alla richiedente e anche agli intermediari, qualora la domanda fosse stata inviata tramite questi ultimi.

5. L’accesso ai servizi e-government da parte sia dei richiedenti stessi che dei soggetti da essi autorizzati avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

6. Il/La richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

Articolo 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 9
Concessione del sussidio

1. La concessione del sussidio è disposta con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

Articolo 10
Liquidazione del sussidio

1. La liquidazione del sussidio spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 12
Obblighi

1. Il beneficiario/La beneficiaria si impegna a restituire il sussidio percepito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione, qualora il fatturato complessivo dell’anno 2020, realizzato con le attività di cui all’articolo 3, comma 1, non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019. Qualora il sussidio percepito risulti superiore al calo del fatturato ammesso, la/il beneficiaria/beneficiario si impegna altresì a restituire la parte eccedente del sussidio, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

2. Il beneficiario/La beneficiaria deve mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.

Articolo 13
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 14

Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 30 settembre 2020.

 

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