(1) Il comma 8 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituito:
„8. Le rampe delle scale di cui al comma 1, con un numero di gradini superiore a quindici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.