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Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Disposizioni in materia di iscrizione alla scuola dell’infanzia (modificata con delibera n. 926 del 02.11.2021)

Allegato

Disposizioni in materia di iscrizione alla scuola dell’infanzia

1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione.

2. Entro il 30 dicembre dell’anno precedente a quello in cui inizia l’anno scolastico di riferimento, i comuni trasmettono alle singole scuole dell’infanzia un elenco dei bambini e delle bambine residenti nel rispettivo territorio di affluenza che hanno diritto alla frequenza e che non sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione dei dati di tali bambini e bambine e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia sono presentate nel mese di gennaio dell'anno in cui inizia l’anno scolastico di riferimento esclusivamente in forma telematica, mediante il portale online della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige "IOLE", di seguito denominato portale “IOLE”. Il periodo esatto di presentazione delle domande è stabilito con decreto congiunto dei direttori/delle direttrici delle direzioni provinciali competenti per la scuola dell’infanzia. Ove necessario, i circoli di scuola dell’infanzia o le scuole dell’infanzia forniscono agli esercenti la responsabilità genitoriale un servizio di supporto.

4. I circoli di scuola dell'infanzia e le scuole dell’infanzia possono offrire agli esercenti la responsabilità genitoriale, prima delle iscrizioni online, una consulenza affinché possa essere presa una decisione consapevole in merito alla scelta della scuola dell’infanzia.

5. l direttori/Le direttrici delle direzioni provinciali competenti per la scuola dell’infanzia stabiliscono, per le scuole di rispettiva competenza, quali dati devono essere raccolti all'atto dell’iscrizione online, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Gli esercenti la responsabilità genitoriale possono indicare all’atto dell’iscrizione online la lingua conosciuta o le lingue conosciute dal bambino o dalla bambina. L’indicazione della lingua o delle lingue conosciute non pregiudica in alcun modo l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Tale indicazione è fornita nell’interesse del bambino o della bambina. Le relative informazioni consentono infatti alle scuole dell’infanzia di garantire una formazione equilibrata delle sezioni e un’impostazione e un’organizzazione ottimali dell’attività educativa. In ogni caso, i dati riguardanti la lingua o le lingue conosciute sono trasformati in forma anonima entro nove mesi dall’iscrizione.

7. Le domande di iscrizione sono indirizzate alla scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza. Di norma, la scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza è quella situata nel comune di residenza del bambino o della bambina. Se in un comune ci sono più scuole dell’infanzia, il comune può determinare i territori di affluenza delle singole scuole dell’infanzia. Se nel luogo di residenza del bambino o della bambina sono presenti più scuole dell’infanzia nel territorio di affluenza, gli esercenti la responsabilità genitoriale possono indicare una o più preferenze nella scelta della scuola.

8. Le domande di iscrizione vengono assegnate al circolo di scuola dell’infanzia competente e trasmesse d’ufficio alle rispettive scuole dell’infanzia. Per motivi organizzativi, il direttore/la direttrice del circolo di scuola dell’infanzia può, tenuto conto delle preferenze indicate e dei criteri di priorità per l’ammissione alla scuola dell’infanzia stabiliti dalla Giunta provinciale, di seguito denominati criteri di priorità, trasmettere a ciascuna scuola dell’infanzia un numero di domande pari a quello dei posti disponibili.

9. Il comitato della scuola dell‘infanzia competente decide sull'ammissione dei bambini e delle bambine e pubblica all’albo della scuola l'elenco dei bambini ammessi e delle bambine ammesse alla scuola stessa. Gli esercenti la responsabilità genitoriale possono prendere visione del relativo provvedimento anche sul portale "IOLE".

10. Per i bambini e le bambine che, in base ai criteri di priorità, non sono ammessi a una delle scuole dell’infanzia per le quali è stata presentata domanda, viene elaborata una lista d'attesa, tenuto conto dei suddetti criteri. La lista d’attesa è valida per la durata dell’anno scolastico. Il bambino o la bambina rimane in lista d'attesa fino a quando non viene ammesso o ammessa a una delle scuole dell‘infanzia per le quali è stata presentata domanda.

11. L’elenco dei bambini ammessi e delle bambine ammesse e la lista d'attesa sono trasmessi dalla scuola dell’infanzia al circolo di scuola dell'infanzia. Sulla base di questi dati, il circolo di scuola dell’infanzia può offrire ai bambini e alle bambine in lista d'attesa un posto in una scuola dell’infanzia, in via prioritaria nel relativo comune di residenza. L'accettazione o il rifiuto del posto devono essere comunicati per iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale entro il termine massimo di due giorni. Se entro tale termine non viene data alcuna comunicazione scritta o se il posto viene rifiutato, l’offerta scade e il posto viene offerto al bambino successivo o alla bambina successiva in lista d’attesa.

12. Gli esercenti la responsabilità genitoriale che non hanno presentato la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia entro il termine di cui al comma 3 possono presentare una domanda di iscrizione tardiva nel mese di agosto dell'anno in cui inizia l’anno scolastico di riferimento attraverso il portale "IOLE". Il periodo esatto di presentazione delle domande è stabilito con decreto congiunto dei direttori/delle direttrici delle direzioni provinciali competenti per la scuola dell’infanzia. Ove necessario, i circoli di scuola dell’infanzia o le scuole dell’infanzia forniscono agli esercenti la responsabilità genitoriale un servizio di supporto. Le domande di iscrizione tardiva possono essere accettate solo nei limiti delle risorse umane già assegnate e dei posti disponibili. Per i bambini e le bambine che non possono essere ammessi e ammesse a una scuola dell’infanzia, è elaborata una lista d’attesa separata, valida per la durata dell’anno scolastico, che viene presa in considerazione solo se nessuno nei bambini e nessuna delle bambine della lista d’attesa di cui al punto 10 accetta il posto offerto. Il bambino o la bambina rimane in lista d’attesa fino a quando non viene ammesso o ammessa a una delle scuole dell‘infanzia per le quali è stata presentata domanda. Per la lista d’attesa separata di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al punto 11.

12/bis In relazione a situazioni di particolare natura, adeguatamente documentate, che possono coinvolgere anche altri enti e servizi del territorio che operano per la salute ed il benessere dei minori, è possibile presentare domanda motivata di iscrizione alla scuola dell’infanzia al di fuori dei periodi di cui ai punti 3 e 12.

13. In caso di cambio di residenza è possibile presentare in qualsiasi momento una domanda di trasferimento alla scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza. La domanda deve essere presentata in forma cartacea alla scuola dell’infanzia o al circolo di scuola dell'infanzia in cui è stata effettuata l'iscrizione e viene successivamente trasmessa d’ufficio alla scuola dell’infanzia nella quale si richiede il trasferimento. Se nella scuola dell’infanzia per la quale è stata presentata la domanda non vi sono posti liberi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. Non appena il bambino o la bambina viene ammesso o ammessa a un’altra scuola dell’infanzia o gli esercenti la responsabilità genitoriale rinunciano al posto nella scuola dell’infanzia di provenienza, tale posto può essere offerto a un altro bambino o a un’altra bambina.

14. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, che trasferiscono la residenza in Alto Adige dopo il termine d’iscrizione e per questo motivo non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine di cui al comma 3, possono presentare in qualsiasi momento una domanda di iscrizione in forma cartacea alla scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

15. Dopo l’avvenuta iscrizione alla scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza è possibile, per situazioni di particolare natura, presentare domanda di trasferimento in un'altra scuola dell’infanzia. Queste domande possono essere accettate solo nei limiti delle risorse umane già assegnate e dei posti disponibili. La domanda deve essere presentata in forma cartacea alla scuola dell’infanzia o al circolo di scuola dell’infanzia in cui è stata effettuata l'iscrizione e viene successivamente tramessa d’ufficio al circolo di scuola dell’infanzia competente o alla scuola dell’infanzia nella quale si richiede il trasferimento. In assenza di posti liberi, il bambino o la bambina rimane nella scuola dell’infanzia nella quale è attualmente iscritto o iscritta e non viene inserito o inserita in lista d’attesa. Non appena il bambino o la bambina viene ammesso o ammessa in un'altra scuola dell’infanzia o gli esercenti la responsabilità genitoriale rinunciano al posto nella scuola dell’infanzia di provenienza, tale posto può essere offerto a un altro bambino o a un’altra bambina.

16. Eventuali domande di ritiro dalla scuola dell’infanzia devono essere debitamente motivate e presentate in forma cartacea alla scuola dell’infanzia stessa.

17. Se un bambino o una bambina non frequenta la scuola dell’infanzia per un periodo di 60 giorni consecutivi e gli esercenti la responsabilità genitoriale non effettuano alcuna comunicazione al riguardo, l'iscrizione del bambino o della bambina alla scuola dell’infanzia decade. Ai fini del ritorno a scuola del bambino o della bambina, è possibile presentare in qualsiasi momento una domanda di iscrizione in forma cartacea alla scuola dell’infanzia del rispettivo territorio di affluenza.

18. L'iscrizione a una scuola dell’infanzia della Provincia di bambini e bambine che risiedono in un comune situato fuori dalla Provincia stessa è disciplinata con separate deliberazioni della Giunta provinciale.

19. Per le scuole dell’infanzia in lingua italiana, ogni riferimento ai circoli di scuola dell’infanzia va esteso anche agli istituti pluricomprensivi. Per il Comune di Bolzano, la trasmissione di cui al punto 8 può avvenire anche tramite il Centro Ricerca e Documentazione; le domande previste in formato cartaceo possono essere presentate anche presso tale Centro.

 

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