(1) I commi 6 e 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, sono così sostituiti:
“6. L‘inadempimento dell’obbligo di servizio di cui al comma 2 implica la restituzione delle tasse universitarie previste dalla relativa università secondo le seguenti modalità:
7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami devono restituire il 50 per cento delle tasse universitarie previste dalla relativa università per il periodo di formazione frequentato e finanziate dalla Provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione.”
(1) Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è inserito il seguente articolo 3/bis:
„Art. 3/bis (Disposizione transitoria)
1. Le beneficiarie e i beneficiari che iniziano il corso di studio in medicina nell’anno accademico 2020/2021 e sono in possesso di una certificazione linguistica almeno di livello “B2” per la sola lingua tedesca o la sola lingua italiana devono sostenere l’esame monolingue nell’altra lingua entro giugno 2021 e devono comunicare al competente ufficio della Ripartizione Sanità il conseguimento del relativo attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello “B2”, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.