(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale, di cui all’articolo 1, comma 19, della stessa legge provinciale, disposta per dieci giorni dal Presidente della Provincia in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A di detta legge provinciale.
(1) La sanzione amministrativa accessoria si applica in osservanza dei seguenti principi:
(2) La sanzione amministrativa accessoria è comminata con ordinanza-ingiunzione dal Presidente della Provincia o da organo da esso delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(1) Qualora l’organo accertatore all’atto dell’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto- legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
(2) Ai fini del riconoscimento dell’adempimento della chiusura provvisoria ai sensi delle disposizioni statali e dello scomputo dalla sanzione accessoria definitiva erogata, è necessaria la conferma di tale adempimento da parte dell’organo accertatore.
(1) Il presente regolamento si applica ai fatti commessi dopo l’8 maggio 2020.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.