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Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Disciplina derogatoria in ambito sanitario causa emergenza Covid-19 (modificata con delibera n. 269 del 15.04.2020 e delibera n. 277 del 23.03.2021) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)

...omissis...

1. L’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 36/bis della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, è sospesa a far data dall’entrata in vigore del DL n. 6 del 23 febbraio 2020.

2. Le quote di compartecipazione a carico dell’utente previste dal punto 9 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, n. 73, per la distribuzione diretta di farmaci di cui al punto 6 della medesima deliberazione sono sospese dalla data della presente deliberazione.

3. La validità dei piani terapeutici web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 viene estesa di 90 giorni a partire dal momento della scadenza.
Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non è automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, della o del medico specialista di riferimento.

4. L’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) nei casi seguenti è prorogata d’ufficio:
a) le esenzioni da ticket E01, E03 e E04 fino al 31.03.2021;
b) le esenzioni E02, E21 ed E22 fino al 31.7.2020;
c) le esenzioni E99 scadute a partire dal 01.03.2020 e che scadranno durante il periodo di emergenza fino al 31.7.2020.
Resta l’obbligo in capo all’assistito di comunicare all’Azienda Sanitaria una eventuale modifica sulla situazione reddituale tale da non rientrare più nei criteri per la rispettiva esenzione. L’Azienda dovrà provvedere affinchè tali comunicazioni possano avvenire da parte dei cittadini online/a distanza e nelle modalità più snelle, tenendo conto anche della funzionalità del portale www.sistemats per le autocertificazioni on-line, con accesso tramite SPID e TS-CNS.
Con riguardo alle esenzioni previste a livello nazionale, eventuali disposizioni statali successive alla presente saranno applicate direttamente in quanto compatibili.

5. I medici prescrittori sono autorizzati a:
• inviare alla o all’assistito, previa comunicazione al medico del numero di cellulare, un SMS o un whatsapp sul suo cellulare con il numero di ricetta elettronica;
• Inviare il promemoria dematerializzato all’indirizzo PEC indicato dalla o dall’assistito;
• inviare in allegato alla e-mail ordinaria il promemoria, purché privo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l’indirizzo della o dell’assistito;
• inviare il promemoria contenente il nome, il cognome e l’indirizzo della o dell’assistito in allegato ad una e-mail semplice, ma solamente se questo allegato è protetto con tecniche di cifratura e accessibile tramite una password per l’apertura del file consegnata separatamente all’assistito.
Presentando il numero della ricetta elettronica e la tessera sanitaria (codice fiscale) vengono erogati i medicinali alla o all’assistito.

6. La validitá delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni di dispositivi medici anche di quelli per persone con diabete nonchè dei piani terapeutici per malati rari che risultano in scadenza viene estesa d’ufficio di 90 giorni a partire dal momento della scadenza e al massimo fino al termine dello stato di emergenza. Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione non è automatica ma subordinata alla valutazione, anche a distanza, della o del medico specialista di riferimento.

7. L’accreditamento delle strutture sanitarie già accreditate in scadenza viene prolungato d’ufficio per 180 giorni e al massimo fino al termine dello stato di emergenza.

8. a) La durata dell’orario minimo di apertura pomeridiana dal 13.03.2020 per la durata dello stato di emergenza è ridotta fino alle ore 18, in deroga all‘articolo 1, comma 2 e dell’orario minimo di apertura settimanale di 40 ore settimanali di cui al comma 1 dei criteri per gli orari minimi di apertura, le ferie e i turni di servizio delle farmacie, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 8 luglio 2014, n. 879. Resta salvo l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 3 dei criteri (comunicazione degli orari effettivi all’ufficio provinciale Prestazioni sanitarie).
b) Di prevedere che il servizio di turno di cui all’articolo 3, comma 4 dei criteri sopraccitati, nonché l’ordinaria apertura di cui al articolo 1, comma 1 possa essere garantito anche a battenti chiusi, con un o una farmacista di guardia presente all’interno dell’esercizio o comunque nell’edificio per il periodo dello stato di emergenza. In questo caso non si applicano i commi 9 e 10 del articolo 3 dei criteri.

9. Sono sospese per la durata del periodo di emergenza epidemiologica le attività delle commissioni mediche, delle commissioni provinciali e delle commissioni operanti in materia sanitaria. Fanno eccezione quelle attività di amministrazione dei citati organi collegiali che possono essere svolte individualmente oppure a distanza.
È tuttavia consentita l’attività delle commissioni di prima istanza che operano nell’ambito dell’invalidità civile e legge n. 104/1992 per la trattazione fino al responso finale di soli casi ritenuti urgenti e indifferibili, con esito positivo e giudizio formulato su mera base documentale. L’adunanza delle commissioni può avvenire unicamente con modalità a distanza dei membri (ad es. videoriunione). Sono comunque sospesi per la durata del periodo di emergenza epidemiologica i termini di prescrizione e decadenza.

10. Sono sospese per la durata del periodo di emergenza sanitaria le udienze conciliative nonché le riunioni interne della Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario. Fanno eccezione quelle attività che possono essere svolte individualmente oppure a distanza.

11. (revocato con delibera n. 277 del 23.03.2021)

12. Il termine finale di efficacia delle previsioni di cui ai punti 1, 2, 5, e 8, 9, 10 e 11 della parte dispositiva verrà stabilito con apposito provvedimento assessorile. In ogni caso le predette disposizioni perderanno efficacia al termine dello stato di emergenza previsto con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pari a sei mesi, sempre fatte salve eventuali proroghe.

13. Alle minori entrate per il bilancio dell’Azienda sanitaria derivanti dalla presente deliberazione , si fa fronte tramite l’accesso alla quota di finanziamento sanitario corrente dell’anno 2020, previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 10 marzo 2020, ai sensi del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020.

 

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