1. I contributi sono liquidati previa apposita domanda da presentarsi entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di imputazione della spesa. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
2. La domanda di liquidazione di cui al comma 1 è corredata di una dichiarazione sostitutiva del beneficiario sulla regolare effettuazione dell’investimento per il quale è stato concesso il contributo nonché sulla mancata fruizione di altre agevolazioni pubbliche per gli stessi interventi nei precedenti cinque anni. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate, le note onorarie o i contratti di leasing. La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e di collaudo, redatto dal direttore o dalla direttrice dei lavori oppure da un altro tecnico qualificato o un’altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine su un resoconto dettagliato dello stato finale dei lavori.
3. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto dei beni oggetto dei relativi contratti da parte del beneficiario comporta la revoca dell’intero contributo.
4. Qualora, in sede di verifica dei lavori strutturali eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, quest’ultimo è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all’effettiva spesa documentata. Qualora la spesa effettivamente documentata non raggiunga almeno il 70 per cento di quella ammessa, il contributo può essere comunque liquidato, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla concessione del contributo stesso, ulteriori domande di contributo per investimenti ai sensi dei presenti criteri.
5. Se, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la liquidazione, l’attività viene trasferita ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), il contributo viene liquidato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, continuino ad esercitare l’attività e si assumano i relativi obblighi.