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l) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 151)
Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”

1)
Pubblicata nel supplemento 2 al B.U. 24 dicembre 2020, n. 52.

Art. 1 (Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro di cui all'articolo 9.”

Art. 2 (Commissione comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. I compensi dei componenti della Commissione sono determinati dalla Giunta provinciale; i compensi per i componenti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e possono essere rimborsati dalla Provincia.”

(2) Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“11. La partecipazione della Provincia alle spese per i compensi per i componenti della commissione è definita attraverso l’accordo annuale sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Per la composizione della Commissione si applica l’arrotondamento matematico.”

Art. 3 (Sistema informativo paesaggio e territorio)

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta su richiesta del Comune o disposta d’ufficio dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Dell’intervenuta correzione è data notizia sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”

Art. 4 (Principio di contenimento del consumo del suolo)

(1) Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:

“Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti nel verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo precedente anche in altra posizione nel verde alpino nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d’uso, senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui al presente comma.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“5/bis. La possibilità di ampliamento di cui al comma 5 non trova applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso.“

Art. 5 (Plusvalore di pianificazione)

(1) Il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate, a seconda dei casi, per i residenti ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40. Per le aree dell’edilizia abitativa agevolata il vincolo di cui all’articolo 39 viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.”

Art. 6 (Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;”

Art. 7 (Destinazioni d’uso delle costruzioni)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La locazione a tempo determinato o il comodato gratuito a tempo determinato di locali con destinazione “attività di esercizio pubblico” per l’erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di interesse pubblico, anche in deroga all’eventuale relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non determinano il cambio di destinazione d’uso.”

Art. 8 (Zona mista)

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Tale disciplina non si applica alle superfici di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 19.”

Art. 9 (Zona produttiva)

(1) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

“c) locali per l’alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f). La Giunta provinciale stabilisce i criteri e parametri per locali per l’alloggio temporaneo di personale.”

(2) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Nella zona produttiva fino al 20 per cento della volumetria ammissibile può essere destinato, con piano di attuazione, alle attività di cui al comma 2, lettera a) o c).”

Art. 10 (Zona per attrezzature pubbliche)

(1) Il comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione è affidata nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.”

(2) Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

Art. 11 (Attività agricola)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 37, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

„2/bis Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di legname. La Giunta provinciale approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle costruzioni.”

(3) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Se l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell’azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale.”

(4) Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “La volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto in casi motivati. Questa limitazione non si applica alla volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso residenziale superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non può essere svincolato per 20 anni dalla dichiarazione dell’agibilità e il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della volumetria nella sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso secondo l’Art. 23 (, comma 1, lettera a), fino alla misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente periodo.”

(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad un’altra posizione sita nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della commissione di cui al comma 5 del presente articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di pianificazione del territorio oppure sulla base di esistenti situazioni di pericolo. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.”

(6) Nel comma 10 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le parole “nel maso”.

Art. 12 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)

(1) Il testo italiano del primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39.”

Art. 13 (Parcheggi per edifici esistenti)

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 82, un atto unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare, a spese del/della richiedente.”

(2) Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’Art. 21, comma 1, nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini esistenti possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili.”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La realizzazione di parcheggi ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51.”

Art. 14 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) La lettera g) del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“g) un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al programma provinciale per lo sviluppo del turismo approvato dalla Giunta provinciale, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo;”.

Art. 15 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, e che non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. In caso di mancato parere positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in relazione a varianti che incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al successivo comma 2.”

Art. 16 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune)

(1) Il comma 1/bis dell‘articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione di cui al comma 1 in merito al progetto in questione.”

Art. 17 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)

(1) Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il parere di una commissione composta da un rappresentante tecnico/una rappresentante tecnica del Comune territorialmente interessato e dai membri della commissione provinciale di cui all’Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione in merito al progetto in questione.”

Art. 18  (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)

(1) Il comma 4 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa commissione è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, sempre che il funzionario/la funzionaria non si avvalga della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.”

Art. 19 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

(1) Nell’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono stralciate le parole: “della Provincia”.

Art. 20 (Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire)

(1) Il comma 6 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6. Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica la completezza formale. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il permesso di costruire e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita l’interessato/interessata a procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l’irricevibilità della domanda per il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione del procedimento ricomincia nuovamente a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; il Comune procede secondo le disposizioni dell’articolo 77, comma 5.”

(2) Alla fine del comma 7 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, tale comunicazione determina in ogni caso anche la sospensione della decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso.”

Art. 21 (Procedimento per il permesso di costruire)

(1) Il comma 4 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal comma 3 del presente articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti in base alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, il/la responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda al Comune o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 74, comma 7, o interrotto ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, senza che il Comune abbia opposto motivato diniego, il permesso di costruire si intende rilasciato sulla base della dichiarazione del progettista abilitato/della progettista abilitata che ha firmato la domanda.”

Art. 22 (Disciplina della SCIA)

(1) Il comma 5 dell’articolo 77 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“5. Qualora il Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del procedimento, l’assenza di una o più condizioni di ammissibilità, adotta e comunica all’interessato/interessata un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti dannosi prodotti e la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. Qualora sia possibile conformare la SCIA, il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita l’interessato/l’interessata con atto motivato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per la loro adozione. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata, l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti e il Comune ordina la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata comunica la realizzazione delle suddette misure di conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

Art. 23 (Contributo di urbanizzazione)

(1) Alla fine del comma 10 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le opere di urbanizzazione primaria per gli edifici situati al di fuori delle zone edificabili di cui all'Art. 22, comma 1, facenti parte di un'azienda agricola, siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contributo di urbanizzazione primaria si considera interamente corrisposto.”

Art. 24  (Agibilità)

(1) Il comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell’edificio.”

(2) Alla fine del comma 2/bis dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre alla segnalazione certificata di agibilità è allegato l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo 40/bis, secondo le prescrizioni del permesso di costruire.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituto:

“3. In tutti i casi di interventi, l’edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione dell’agibilità, completa della documentazione prescritta, a condizione che l’utilizzo sia consentito ai sensi delle norme sulla prevenzione degli incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui accerti che la segnalazione certificata e la documentazione presentata siano incomplete o erronee, ovvero accerti la carenza di uno o più requisiti e presupposti per l’ammissibilità dell’utilizzo, il Comune adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, un atto motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa e comunica tale atto all’interessato/all’interessata. Qualora sia possibile completare o rettificare la segnalazione certificata e la relativa documentazione o rimediare alle carenze accertate, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita con atto motivato l’interessato/l’interessata a provvedere, disponendo la sospensione dell’utilizzo intrapreso e prescrivendo di completare o rettificare i documenti prescritti o di ovviare alle carenze accertate, con la fissazione di un termine utile non inferiore ai 30 giorni. Decorso il suddetto termine senza che siano stati trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle carenze accertate, l’utilizzo si intende vietato e l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti. L'atto motivato interrompe il termine di cui al terzo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata trasmette i documenti richiesti al Comune o comunica di aver ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato/dell’interessata di ripresentare la segnalazione certificata, con le modifiche o le integrazioni necessarie. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”

Art. 25 (Responsabilità)

(1) Il comma 1 dell’articolo 87 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo abilitativo e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al direttore/alla direttrice dei lavori e al costruttore/alla costruttrice, della conformità delle opere alle modalità esecutive o alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, a quello delle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.”

Art. 26 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'Art. 80 (, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.”

Art. 27  (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, se del caso anche attraverso una variante allo strumento urbanistico, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.”

Art. 28 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)

(1) L’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 99 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)

1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, l’autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ai sensi dell’articolo 86, comma 3, fatto salvo l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall’articolo 100. In caso di rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, il soggetto trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

2. In caso di rigetto della domanda, si provvede al ripristino dello stato dei luoghi. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1/quater, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100.”

Art. 29 (Ricorso per motivi architettonici, paesaggistici o estetici alla Giunta provinciale e al Collegio per la tutela del paesaggio)

(1) La lettera e) del comma 4 dell’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“e) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente per le foreste o agricoltura, proposto/proposta dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura o foreste.”

Art. 30 (Norme transitorie)

(1) Alla fine del comma 2 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“5. Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole zone. Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai sensi del presente comma non si applica l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, comma 1. Presupposto per l’individuazione e per modifiche di superfici destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché quelle previste nell´ambito delle procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”

(3) L’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è sostituito dai seguenti periodi: “Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne nel caso di zone residenziali di espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione, per le quali è stato approvato un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono soggette all’obbligo del vincolo ai sensi dell’art. 39, il quale viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione; b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o assegnatari delle relative aree in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.”

(4) Alla fine del comma 14 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I piani di lottizzazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione ai sensi dell’articolo 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all’articolo 60 anche in riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).”

(5) Il comma 17 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021, l’elenco ivi previsto.”

(6) ll comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“19. In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di direttore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione. Un ulteriore requisito per il conferimento dell’incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni comunali per almeno cinque anni o che abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma di laurea e abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

  1. albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. albo professionale degli ingegneri;
  3. albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
  4. albo professionale dei geologi.”

(7) Dopo il comma 19 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“20. Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 e della commissione di cui all’articolo 68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1 devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione adottati nonchè le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei membri del gruppo linguistico ladino non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui all'articolo 9, nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio possono essere nominati al loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o italiano.”

(8) Dopo il comma 20 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

“21. Salva la normativa in materia di contratti pubblici la Provincia può stipulare accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare l’attuazione di interventi di interesse sovracomunale, determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

22. Negli accordi urbanistici, nei quali la Provincia è parte contraente, possono essere previste, tra l’altro, le seguenti prestazioni o controprestazioni:

  1. cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti privati devono essere proprietarie da almeno 5 anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità;
  2. creazione o cessione di diritti edificatori all’interno dell’area insediabile o di zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volume per residenza, fermo restando che il volume destinato al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste.

23. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta Provinciale può, d’intesa con il comune interessato, stipulare accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 ed inserirli nello strumento pianificatorio applicando il procedimento di cui all’articolo 50. Qualora siano coinvolti anche competenze o interventi di pubblico interesse di un comune, questo partecipa come parte contrattuale all’accordo urbanistico.”

Art. 31 (Allegato B - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia)

(1) La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria;”

(2) Il testo italiano della lettera B 3) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi;”.

Art. 32 (Allegato C - Interventi edilizi liberi)

(1) La lettera C 7) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, lettera abrogata con l’articolo 39, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17, è così reintrodotta:

“C 7) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico;”.

Art. 33 (Allegato C – Interventi edilizi liberi)

(1) Nell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“C11) Interventi di risanamento di stufe e camini esistenti.”

Art. 34 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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