(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito denominata “legge provinciale” e il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito denominato “decreto”.
(1) La denominazione della Ripartizione di cui al punto 34 dell’allegato A della legge provinciale e al punto 34 dell’allegato 1 del decreto (“Innovazione, Ricerca e Università”) è così sostituita: “Innovazione, Ricerca, Università e Musei”.
(2) La struttura organizzativa Ripartizione Musei di cui al punto 42 dell’allegato 1 del decreto è riorganizzata come ufficio con la seguente denominazione: “Ufficio Musei e ricerca museale”. Detto Ufficio è assegnato alla Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei. Al punto 34 dell’allegato 1 del decreto è pertanto aggiunto, dopo l’Ufficio Ricerca scientifica, l’Ufficio Musei e ricerca museale, con le seguenti competenze:
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
(2) Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020,
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.