(1) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all’interno della struttura organizzativa Segreteria generale della Provincia viene soppressa la lettera i) “Agenzia di stampa e comunicazione”.
(1) Il Dipartimento “Europa, Sport, Innovazione e Ricerca” di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, assume la denominazione “Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione”.
(2) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all’interno della struttura organizzativa Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione la struttura organizzativa “Ufficio Sport” è soppressa e assegnata alla struttura organizzativa Ripartizione “Enti Locali”.
(1) Nell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, il punto 7 è così sostituito: “7 Enti locali e Sport”.
(2) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all’interno della struttura organizzativa Segreteria generale della Provincia la ripartizione di cui alla lettera j) assume la denominazione “7. Ripartizione Enti locali e Sport”.
(3) Alla Ripartizione Enti locali e Sport è assegnata la struttura dirigenziale “Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato Organizzatore e all’Agenzia di Progettazione Olimpica – Attuazione delle attività e adempimento agli obblighi”.
(1) Dopo il punto 43 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 44:
“44 Agenzia di stampa e comunicazione
(2) La struttura dirigenziale Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione viene assegnata al Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione.
(3) Al punto 1 Presidenza e Relazioni estere dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la lineetta “stampa e pubbliche relazioni”.
(4) All’interno della Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione sono istituiti l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni con il pubblico, con le seguenti competenze:
Ufficio Stampa
Ufficio Relazioni con il pubblico
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
(2) Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° marzo 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.