(1) L’articolo 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 5 (Obiettivi, durata ed età)
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.
2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all’acquisizione del diploma professionale.
3. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l’esame di Stato.
4. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.
5. Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.
6. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a).”