(1) Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge provinciale viene emanata sulla base della delega di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e in conformità all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.
[(2) Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e al decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche, mediante interventi volti a perseguire l’armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. A tale fine si applicano gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte seconda, come ed in quanto modificati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad eccezione degli articoli 149, 155, 156, 158, 192, 197, 198, 198/bis, 201, 203, comma 1, 204, 205, 206, 207, 214, 222, commi 1 e 2, e 223.] 2)
[(3) Ai sensi della presente legge, per enti locali si intendono i comuni e le comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.] 3)