1. I soci dell’associazione devono assicurare tutti i bovini in loro possesso. L’acquisto di animali deve essere comunicato per iscritto dai soci all’associazione, che deve procedere alla stima entro 7 giorni.
2. Nell’assicurazione non possono essere inclusi:
a) animali ammalati con evidenti malformazioni e difetti;
b) animali malnutriti.
3. L’Associazione risarcisce i danni derivanti da:
a) una macellazione d’urgenza ordinata dall’autorità sanitaria in caso di una probabile malattia incurabile o la comparsa di un difetto dopo la stima di un animale che costringe alla macellazione d’urgenza;
b) incidenti degli animali;
c) la morte improvvisa degli animali;
d) perdita dell’ animale causata da un fulmine;
e) macellazioni disposte dal veterinario provinciale nell’ambito della lotta contro epidemia di animali a condizione che i proprietari degli animali non ricevano un contributo da un’altra amministrazione pubblica.
4. Ogni caso di malattia deve essere subito comunicato al presidente dell’associazione o il suo rappresentante e al veterinario.
5. Le spese di cura dell’animale ammalato sono a carico del proprietario.
6. Gli incidenti devono essere comunicati subito al presidente dell’associazione. Questo ordina la visita dell’animale infortunato e prende tutte le misure che sono necessarie per contenere il più possibile il danno. Se per causa di circostanze avverse non è possibile informare il consiglio direttivo in modo puntuale ed esiste il pericolo che l’animale infortunato non possa più essere utilizzato, il socio in questione deve adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo la perdita.
7. Il trasporto, la macellazione e lo smaltimento dell’animale sinistrato e i costi collegati sono a carico del socio.
8. Ogni caso di danno deve essere segnalato con un verbale di rapporto sul sinistro elaborata dalla Ripartizione provinciale dell'Agricoltura e deve essere trasmesso entro 7 giorni all’associazione.
9. Nei seguenti casi l’associazione non assume la responsabilità del sinistro:
a) quando il socio non osserva le disposizioni del consiglio direttivo o le norme dello statuto dell’associazione;
b) per gli animali già assicurati altrove;
c) se il sinistro deriva da un’epidemia, da causa di forza maggiore, da avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali o di altro tipo con l’eccezione di perdita dell’ animale causata da un fulmine, e il proprietario dell’animale può già beneficiare di un contributo da parte della pubblica amministrazione;
d) in caso d’incendio;
e) se non è stata eseguita la vaccinazione obbligatoria contro malattie e epidemie;
f) se la perdita è causata da colpa grave del proprietario dell’animale;
g) se per malattia il valore dell’animale diminuisce come p.e. una vacca, che munge solo su tre quarti, disturbi di fertilità, prolasso vaginale cronico etc.;
h) in caso di perdite dovute a guerra o rivolte.
10. Il consiglio direttivo nel caso di comportamenti colposi e non compatibili con lo statuto dell’associazione, può negare o ridurre il risarcimento. Il relativo provvedimento contenente l’indicazione dei motivi deve essere notificato al socio interessato che può presentare ricorso all’assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’assemblea generale decide definitivamente in merito nella seduta successiva.