Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state adottate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 in ogni pubblica amministrazione l’organo di indirizzo politico nomina un Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, tra l’altro, elabora la proposta di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Ai sensi della delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 13 aprile 2016, n. 430, i Direttori degli Uffici scolastici regionali esercitano, per le istituzioni scolastiche autonome, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione.
A livello provinciale tale funzione viene esercitata dai rispettivi Intendenti scolastici, in quanto gli stessi esercitano in base all’art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 – fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale – le stesse attribuzioni che spettano ai Direttori degli Uffici scolastici regionali.
In ogni pubblica amministrazione l’organo di indirizzo politico deve inoltre nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, un Responsabile della trasparenza, il quale, tra l’altro, ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelli del Responsabile della trasparenza vengono, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di norma, svolti dalla stessa persona.
In tal senso, il Piano nazionale anticorruzione 2016, adottato con delibera dell’ANAC 3 agosto 2016, n. 831, prevede espressamente che i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelli del Responsabile della trasparenza debbano essere esercitati dai Direttori degli Uffici scolastici regionali – a livello provinciale dai rispettivi Intendenti scolastici.
La legge n. 190/2012 prevede inoltre che ogni pubblica amministrazione deve predisporre un Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Tale piano è elaborato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, dal Responsabile della prevenzione della corruzione – ovvero, per le istituzioni scolastiche autonome dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e a livello provinciale dai rispettivi Intendenti scolastici – e deve essere successivamente approvato dall’organo di indirizzo.
Ai sensi della citata delibera ANAC n. 831/2016, nella logica della semplificazione degli oneri, il Piano triennale di prevenzione della corruzione non dovrà essere trasmesso all’ANAC.
La Giunta provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. I rispettivi Intendenti scolastici sono nominati Responsabili della prevenzione della corruzione e Responsabili della trasparenza per le istituzioni scolastiche autonome.
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche per il periodo 2016-2018 è approvato.