1. La disponibilità presente sul bilancio provinciale è condizione necessaria e imprescindibile per l’accettazione dell’offerta di sponsorizzazione e per la quantificazione del relativo importo.
2. Possono essere sponsorizzate iniziative e manifestazioni sportive, turistiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Le iniziative e le manifestazioni devono:
- suscitare interesse per l’Alto Adige e coincidere con i valori di fondo del marchio ombrello e con gli obiettivi di cui alle leggi provinciali n. 79/1973 e n. 12/2005;
- consolidare e rafforzare sia l’immagine dell’Alto Adige come meta turistica e terra delle delizie, sia la sua identità e la sua attuale e futura posizione di mercato;
- essere tipiche, caratteristiche o peculiari dell’Alto Adige, oppure incidere in modo rilevante sull’immagine e sull’economia complessiva dell’Alto Adige.
4. Nell’ambito dello sport si prendono in considerazione squadre e atleti o atlete che svolgono la loro attività sportiva nel contesto internazionale o nazionale (ad esempio squadre nazionali e loro membri) o che hanno un forte impatto mediatico o sono depositari di grandi speranze per il loro futuro sportivo.
5. Nei casi in cui per la medesima iniziativa o manifestazione sportiva siano contestualmente presenti offerte di sponsoring provenienti sia dalle squadre che dai singoli atleti, il gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 11 può elaborare appositi disciplinari da sottoporre all’approvazione della Ripartizione provinciale Economia.
6. Sono favorite le iniziative e le manifestazioni che, attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, esercitano un notevole impatto sul pubblico o che appartengono a settori innovativi.
7. Le iniziative e le manifestazioni devono garantire in particolare:
- la corrispondenza ai valori di fondo del marchio ombrello;
- la risonanza nei principali mercati turistici attraverso il forte impatto sul pubblico, il relativo grado d’innovazione nonché la promozione delle vendite commerciali dei prodotti di qualità;
- l’integrazione della denominazione “Alto Adige” nella denominazione ufficiale dell’iniziativa o della manifestazione (“name sponsor”).
8. L’offerta di sponsoring, comprensiva dell’elenco delle prestazioni, deve essere inoltrata alla Ripartizione provinciale Economia almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, dell’iniziativa o della stagione agonistica. Nel caso di nuove programmazioni o di modifiche improvvise nella progettazione delle iniziative o manifestazioni è eccezionalmente possibile presentare l’offerta dopo la scadenza del suddetto termine.
9. Nelle convenzioni di sponsoring stipulate dalla Provincia autonoma di Bolzano i correnti prezzi di mercato sono applicati solo in via eccezionale e sono, comunque, subordinati alla sufficiente disponibilità del relativo capitolo di bilancio di cui al comma 1.
10. L’importo di sponsoring corrisponde al valore della prestazione offerta ed è desunto - nei limiti del possibile - dal raffronto con gli importi di sponsoring comunemente praticati per iniziative e manifestazioni analoghe.
11. Un gruppo tecnico di lavoro composto dai responsabili delle unità organizzative che gestiscono i capitoli di spesa interessati valuta e determina l’ammontare dei singoli importi di sponsoring.
12. L’applicazione grafica del marchio ombrello deve essere concordata con la Ripartizione provinciale Economia e presentata alla stessa al fine di ottenere il nulla osta per il suo utilizzo. In ogni caso sono da osservare le direttive di applicazione pubblicate sulla pagina internet www.marchioombrello-altoadige.it.