1. Hanno diritto al contributo integrativo i nuclei familiari in cui i padri svolgono un’attività lavorativa nel settore privato in provincia di Bolzano ed usufruiscono del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nei primi 18 mesi di vita del proprio figlio/della propria figlia e per un periodo minimo di due mesi interi continuativi.
2. Ai fini dei presenti criteri per mese intero si intende il periodo di tempo intercorrente tra il giorno di un mese e il giorno antecedente al corrispondente giorno del mese successivo.
3. Il contributo integrativo spetta anche in caso di padri adottivi o affidatari che usufruiscono del congedo parentale nei primi 18 mesi dall’ingresso del/della minore nel nucleo familiare.
4. I richiedenti il contributo integrativo devono aver presentato domanda di assegno provinciale al nucleo familiare per il periodo in cui si usufruisce del congedo parentale e devono essere in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini del-l’accesso all’assegno provinciale al nucleo familiare di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1597 del 21 ottobre 2013.
5. Il padre che fruisce del congedo parentale, qualora persona diversa dal richiedente il contributo integrativo, deve far parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegno provinciale al nucleo familiare.
6. Il contributo integrativo non spetta nel caso in cui il figlio/la figlia abbia frequentato un servizio per la prima infanzia nel periodo in cui il padre ha usufruito del congedo parentale per il quale ha richiesto il contributo integrativo.