(1) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.
I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.