1. L’articolo 35, comma 4, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, recante “Disposizioni sugli appalti pubblici”, persegue l’obiettivo di migliorare la situazione del mercato del lavoro in Alto Adige, considerando nell’affidamento di appalti pubblici in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, e dell’articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In applicazione del succitato articolo 35, comma 4, della legge provinciale n. 16/2015, sono di seguito definiti i criteri qualitativi idonei richiesti all’operatore economico in sede di offerta con riguardo al teamwork dedicato alla commessa, con l’indicazione dei punteggi rispettivamente assegnati:
a) almeno un apprendista: 50 per cento del punteggio massimo complessivo;
b) da due fino a quattro apprendisti: 75 per cento del punteggio massimo complessivo;
c) a partire da cinque apprendisti: 100 per cento del punteggio massimo complessivo.
2. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1 non possono superare complessivamente il cinque per cento del totale dei punteggi riferiti a tutti i criteri qualitativi considerati nell’ambito di una procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità e prezzo o solo qualità). Nelle procedure di affidamento sotto la soglia UE con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base della qualità e del prezzo, possono essere utilizzati anche unicamente i criteri qualitativi di cui al comma 1, per un punteggio massimo di 5 punti.
3. Il numero degli apprendisti occupati di cui al comma 1 viene dichiarato dall’operatore economico in sede di offerta.
Si prende atto che la presente deliberazione non dà luogo a impegno di spesa;
inoltre si prende atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.