(1) Dopo la lettera o) del comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“p) pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“2. Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. Del servizio possono usufruire, ma senza agevolazione tariffaria, anche i bambini e le bambine di età prescolare dopo il compimento del quarto anno di età.”
(3) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:
“1. La Giunta provinciale definisce assieme al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative connesse all’offerta dei citati servizi, fatto salvo il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Per i servizi per la prima infanzia possono essere utilizzati locali adatti, disponibili anche in altre strutture pubbliche.
2. La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo e, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, gli enti privati senza scopo di lucro, possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore fatturate agli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.”
(4) Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è soppressa la parola: “mensilmente”.
(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. L’accesso ai servizi di asilo nido e microstruttura per la prima infanzia, a tariffa agevolata, è consentito anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; l’accesso a tali servizi è in ogni caso consentito al massimo fino al compimento del quarto anno di età del bambino o della bambina.”
(6) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“1. È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza ai bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’articolo 15, nonché presso le e gli assistenti domiciliari all’infanzia, che non sono coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata, oppure enti privati senza scopo di lucro. I criteri di concessione di tali contributi sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, con provvedimento della Giunta provinciale.”
(7) I commi 4 e 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono così sostituiti:
“4. La Provincia e i comuni sostengono le spese in parti uguali sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.
5. La Provincia contribuisce altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4.”
(8) I commi 3 e 6 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono abrogati.