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Previo accertamento da parte dell’amministrazione dell’effettiva mancata percezione delle retribuzioni per un periodo di almeno tre mensilità, soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 37, comma 1/bis, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la concessione del sussidio d’emergenza è anche il personale di aziende che hanno presentato domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.