1. Nei seguenti casi è avviata la procedura per la revoca dell’assegnazione dell’alloggio:
a) reiterata violazione del regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte;
b) morosità accertata nel pagamento all’IPES di due mensilità del canone di locazione;
c) cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), o trasferimento dell’assegnatario ad altra sede;
d) mancata abitazione stabile ed effettiva nell’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, fatta salva l’autorizzazione dell’IPES per gravi motivi;
e) cessione dell’alloggio a terzi;
f) uso dell’alloggio per scopi illeciti e immorali;
g) abuso nel godimento dell’alloggio;
h) accoglienza non autorizzata di altre persone nell’alloggio rispetto a quelle indicate nella domanda di assegnazione;
i) è stato accertato che la persona assegnataria ha la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal proprio posto di lavoro, o ha ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione o di tale diritto;
j) l’alloggio o l’edificio ha subito danni rilevanti che eccedono la normale usura;
k) nonostante diffida ripetuta per tre volte, ai tecnici IPES è stato impedito l’accesso all’alloggio per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell’immobile e l’incolumità delle persone che vi risiedono o di terzi.
2. In caso di comprovata presenza di un motivo di rilascio ai sensi del comma 1, il Presidente dell’IPES o la persona da lui incaricata revoca l’assegnazione dell’alloggio e intima all’assegnatario di lasciare libero l’alloggio entro il termine massimo di trenta giorni.
3. In caso di decesso dell’assegnatario, l’alloggio deve essere rilasciato dagli altri occupanti entro un anno dalla data del decesso.
4. In caso di separazione personale dell’assegnatario o di cessazione della convivenza more uxorio, l’alloggio deve essere rilasciato dalle persone non più conviventi con l’assegnatario stesso rispettivamente:
a) entro un anno dalla domanda di separazione o dall’avvio della procedura di negoziazione assistita;
b) entro un anno dal cambio di residenza dell’assegnatario.
5. In ogni caso di mancato rilascio volontario dell’alloggio si procede al rilascio forzoso.
6. La revoca comporta l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio per il personale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento.